Sentenza del 25/09/2024 n. 25648 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il silenzio-rifiuto sulla richiesta, presentata il 29 dicembre 2015, di rimborso dell’addizionale IRES del settore petrolifero e del gas (Robin tax) versata per i periodi d’imposta 2009 e 2010. Con un unico motivo in cassazione ha sostenuto che la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, dichiarativa dell’illegittimità dell’addizionale, dovesse valere anche per i rapporti non esauriti anteriori alla sua pubblicazione e comportare quindi il rimborso delle somme, anche se relative a periodi precedenti. Ha denunciato la violazione della disciplina istitutiva della Robin tax e di diversi parametri costituzionali.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR del Veneto, che aveva respinto l’appello e riconosciuto che non spettava il rimborso per gli anni 2009 e 2010. La dichiarazione d’incostituzionalità della Robin tax opera dal 12 febbraio 2015, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 10/2015 in Gazzetta Ufficiale: per stabilire se l’obbligazione tributaria è venuta meno rileva il periodo d’imposta in cui è sorto il presupposto, non la data di liquidazione o di pagamento. Restano quindi dovute le imposte relative ai periodi chiusi prima di tale data, anche se pagate successivamente. Le censure costituzionali sono state inoltre ritenute inammissibili o comunque manifestamente infondate nella misura in cui contestavano la decisione non impugnabile della Corte costituzionale. La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite è stata respinta. ASCO ENERGY è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro, oltre spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. n. 112/2008 (Robin tax)
In materia di addizionale Ires per le imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi (c.d. Robin tax), la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 81, co. 16, 17 e 18, del D.L. n. 112/2008, disposta a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2015 nella G.U., non produce effetti sulle obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d'imposta chiusi in data antecedente al 12 febbraio 2015, escludendo pertanto il diritto al rimborso dei relativi versamenti, anche se effettuati successivamente a tale data.
La pronuncia d’incostituzionalità elimina la Robin tax solo per i presupposti d’imposta verificatisi dal 12 febbraio 2015. Le obbligazioni relative ai periodi d’imposta chiusi prima di tale data restano dovute e non danno diritto al rimborso, anche se il pagamento è avvenuto dopo.
Art. 137, terzo comma, Cost.
Va allora ricordato che non è consentita la negazione della portata vincolante e definitiva della pronuncia del giudice costituzionale contro la quale, ai sensi dell’articolo 137 Cost., comma 3, "non è ammessa alcuna impugnazione".
Il giudice comune non può disapplicare né contestare l’efficacia vincolante della pronuncia della Corte costituzionale, compresa la sua espressa limitazione temporale.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti di legge, il rigetto del ricorso comporta per il ricorrente il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando una pronuncia della Corte costituzionale stabilisce espressamente da quale data decorrono gli effetti dell’illegittimità, il giudice deve rispettare quel limite temporale: non è possibile estendere la decisione ai periodi anteriori soltanto perché il rapporto tributario è ancora pendente.
- Per stabilire se un tributo rientra nel periodo colpito dalla declaratoria d’incostituzionalità, rileva il periodo d’imposta in cui sorge l’obbligazione, ossia quando si verifica il presupposto impositivo; la successiva liquidazione o data di pagamento non sposta il periodo di riferimento.
- Nel caso della Robin tax, le obbligazioni relative ai periodi d’imposta chiusi prima del 12 febbraio 2015 restano dovute e i relativi versamenti non sono rimborsabili, anche se eseguiti dopo tale data.
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