Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38052/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al titolare di una ditta individuale un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, con riprese a tassazione ai fini IRAP e IVA. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973. Secondo il ricorrente, l'avviso sarebbe stato illegittimo perché richiamava come parte integrante e sostanziale un documento indicato come "allegato 1" che, in realtà, non sarebbe stato allegato né comunicato al contribuente. La CTR aveva invece ritenuto valido l'atto, escludendo vizi di motivazione e di contraddittorio endoprocedimentale, oltre a ritenere non dimostrata l'inerenza dei costi contestati e infondate le censure sulle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo. Ha richiamato principi consolidati in tema di motivazione per relationem degli atti tributari e di obbligo di allegazione dei documenti richiamati, osservando che l'allegazione è necessaria solo per atti non già conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente e che la motivazione può essere integrata da elementi già riprodotti nell'avviso. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente rilevato che le informazioni contenute nell'allegato mancante erano già riassuntivamente riportate nell'avviso notificato; inoltre, le movimentazioni bancarie sui conti del contribuente erano elementi di diretta conoscenza e, in materia di accertamento bancario, l'onere dell'Ufficio è assolto mediante i dati risultanti dai conti, gravando sul contribuente la prova analitica dell'estraneità delle singole operazioni ai fatti imponibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L'obbligo di allegare i documenti richiamati in motivazione riguarda solo quelli di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, o comunque agevole conoscibilità; la motivazione può essere assolta anche per relationem se il contenuto essenziale dell'atto richiamato è riprodotto nell'atto notificato.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato come parametro di validità dell'avviso di accertamento, in relazione al requisito di motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 3, comma 3, L. n. 241/1990

    L'obbligo di allegazione dei documenti citati nell'atto è correlato alla funzione integrativa della motivazione, sicché il contribuente ha diritto a conoscere gli atti il cui contenuto sia richiamato per integrare la motivazione, non quelli richiamati solo narrativamente o già sostanzialmente riprodotti.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    In caso di accertamento bancario, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati risultanti dai conti correnti del contribuente, senza necessità di analizzare singolarmente tutte le operazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio sulla proposta del relatore secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

    È richiamato in relazione alla necessità di specifica riproduzione del contenuto dell'avviso di accertamento ai fini dell'ammissibilità/specificità del motivo di ricorso.

Massime di principio

  • Negli atti tributari la motivazione per relationem è valida quando l'atto notificato riproduce il contenuto essenziale degli elementi richiamati e consente al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi efficacemente.
  • L'obbligo di allegazione dei documenti richiamati in motivazione non opera per gli atti già conosciuti, legali o agevolmente conoscibili dal contribuente, né per i richiami aventi mera funzione narrativa.
  • Nell'accertamento fondato su movimentazioni bancarie, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio mediante i dati estratti dai conti correnti; spetta poi al contribuente provare in modo analitico l'estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili.
  • La nullità dell'avviso per difetto di motivazione non sussiste se il contribuente ha potuto conoscere gli elementi essenziali della pretesa e ha effettivamente articolato difese sul loro contenuto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.