Cassazione Civile, Ordinanza n. 30549/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti quali fideiussori della società debitrice estinta, contestando il credito azionato dalla banca poi succeduta da altra società mandataria. In primo grado deducevano: nullità per difetto di forma scritta dei conti correnti intestati alla società principale; applicazione di tassi ultra-soglia, commissioni di massimo scoperto, spese e valute non pattuite, anatocismo trimestrale; illegittimità del piano di ammortamento alla francese di un finanziamento; mancata produzione degli estratti conto; responsabilità della banca per avere indotto la società a concludere contratti di finanza derivata. In appello il gravame era stato respinto, con varie declaratorie di inammissibilità e con esclusione, in particolare, della dedotta usura per genericità delle allegazioni e per irrilevanza dell’usura sopravvenuta. Con il ricorso per cassazione venivano articolati due motivi: il primo denunciava errori di motivazione, violazione degli artt. 99 e 2697 c.c., travisamento del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, omesso esercizio di poteri istruttori e violazione della l. n. 108/1996; il secondo deduceva violazione dell’art. 345 c.p.c., degli artt. 117, 127, 1283, 1284, 1419 c.c., del TUB e della l. n. 108/1996, oltre a omessa pronuncia e difetto di motivazione, in relazione a nullità del contratto di garanzia, questioni su interessi e anatocismo e altri profili relativi ai rapporti bancari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto che non fosse stato depositato, contestualmente al ricorso, il copia autentica della sentenza d'appello notificata con la relazione di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e che tale difetto non fosse stato sanato dal controricorrente né dal fascicolo d'ufficio. Ha inoltre rilevato che la notificazione della sentenza impugnata era avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, sicché il ricorso non superava neppure la prova di resistenza. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
l'improcedibilità o inammissibilità del ricorso può essere rilevata d'ufficio senza necessità di interlocuzione preventiva con le parti, trattandosi di questione che la parte diligente deve considerare prevedibile.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
il ricorso per cassazione è improcedibile se non è depositata, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, quando la sentenza sia stata notificata.
il difetto di deposito non risulta sanato se il documento non sia prodotto dal controricorrente nel termine previsto.
è richiamato nel quadro dei requisiti di procedibilità del ricorso per cassazione.
richiamato dai ricorrenti per censurare le inammissibilità dichiarate dalla corte d'appello in relazione a nuove produzioni e nuove allegazioni in appello.
richiamato dai ricorrenti quale parametro del principio dispositivo e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato dai ricorrenti per contestare la ripartizione dell'onere della prova nel giudizio sull'opposizione a decreto ingiuntivo.
richiamati dai ricorrenti per sostenere la nullità o invalidità delle pattuizioni bancarie relative agli interessi e alle condizioni contrattuali.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina delle condizioni contrattuali bancarie.
richiamato dai ricorrenti per denunciare la capitalizzazione trimestrale e il divieto di anatocismo.
richiamato dai ricorrenti in tema di tassi d'interesse.
richiamato dai ricorrenti per dedurre la nullità parziale o totale delle clausole e dei contratti bancari.
richiamata dai ricorrenti per la dedotta usurarietà dei tassi applicati; la corte d'appello aveva escluso la rilevanza della c.d. usura sopravvenuta.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, ove dovuto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato come parametro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, quando la sentenza sia stata notificata, determina improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., salvo che il vizio risulti sanato nei modi consentiti.
- Il controllo sulla procedibilità del ricorso per cassazione è doverosamente rilevabile d'ufficio, senza necessità di instaurare un contraddittorio preventivo sulla questione.
- La verifica del rispetto del termine breve per impugnare può operare come prova di resistenza: se la notificazione della sentenza è avvenuta oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione, il ricorso non può comunque essere trattato come tempestivo sulla base di quella notificazione.
- Le deduzioni in tema di usura e nullità di clausole bancarie devono essere specifiche e sorrette dagli atti e dai documenti necessari; doglianze generiche non superano il vaglio di ammissibilità nel merito dell'impugnazione.
- Il garante autonomo, ove qualificato tale dal giudice di merito, non può opporre al creditore eccezioni attinenti alla disciplina del rapporto principale se non nei limiti consentiti dalla natura della garanzia e dalle nullità rilevabili nei rapporti garantiti.
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