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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04151/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

L'ente previdenziale aveva richiesto il versamento di contributi alla Gestione separata per l'attività professionale svolta nell'anno 2011. La Corte d'appello aveva però ritenuto prescritta la pretesa contributiva, individuando il dies a quo della prescrizione nella scadenza del termine per il pagamento dei contributi e osservando che la richiesta era stata formulata solo nel 2017. L'ente ricorrente ha impugnato la decisione deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione della normativa sulla Gestione separata e delle norme sulla prescrizione, sostenendo che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi al lavoro autonomo avrebbe integrato una situazione di doloso occultamento del debito previdenziale, idonea a sospendere la prescrizione ai sensi dell'art. 2941 c.c., n. 8. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura dell'ente non colpisse puntualmente la ratio decidendi della sentenza di appello, la quale si era attenuta a un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la prescrizione decorre dall'esercizio astrattamente possibile del diritto e non è sospesa da meri impedimenti soggettivi o da difficoltà di accertamento del credito. Inoltre, ha confermato che non esiste un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo; l'eventuale occultamento è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non adeguatamente censurato nel caso concreto. L'INPS è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    disciplina l'obbligo contributivo alla Gestione separata; richiamata dal ricorrente come base della pretesa contributiva.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    norma richiamata dal ricorrente a sostegno della pretesa contributiva.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; l'impossibilità rilevante è solo quella derivante da un impedimento giuridico, non da ostacoli di mero fatto o soggettivi.

  • art. 2941 c.c., n. 8

    la sospensione della prescrizione per dolo del debitore opera solo in presenza di una condotta intenzionale di occultamento del debito; non basta la mera omissione dichiarativa se non si accerta un vero occultamento doloso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    richiamato quanto ai limiti di censurabilità dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La prescrizione del credito contributivo decorre da quando il diritto è giuridicamente azionabile; non è sospesa da difficoltà pratiche di conoscenza o di accertamento del credito, salvo specifiche ipotesi tassative previste dalla legge.
  • L'ignoranza del titolare circa l'esistenza del proprio diritto, o il ritardo dovuto alla necessità di accertarlo, non integra di per sé un impedimento alla decorrenza della prescrizione.
  • La sospensione della prescrizione per dolo del debitore richiede una condotta intenzionale di occultamento del debito, accertata in concreto dal giudice di merito; non è sufficiente la mera omissione di un adempimento dichiarativo.
  • Non esiste un automatismo probatorio tra la mancata compilazione di un quadro dichiarativo e l'occultamento doloso del debito previdenziale: occorre un apprezzamento fattuale specifico, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti o a sostenere presunzioni incompatibili con l'accertamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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