Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16960/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato gli estratti di ruolo relativi a quattro cartelle di pagamento per imposte dirette riferite ad annualità d'imposta 2006, 2008, 2009 e 2010. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato il primo grado, ritenendo non provata la notifica delle cartelle. L'Agenzia delle entrate e riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato la prova della regolare notifica, pur essendo stati prodotti in giudizio relata di notifica e avvisi di ricevimento riferiti alle cartelle. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorrente, ha accolto il ricorso dell'Agente della riscossione e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che la documentazione versata in atti era idonea a dimostrare la regolare notifica delle cartelle e che, per la notifica a mezzo posta delle cartelle esattoriali, non trovano applicazione le regole della notificazione ex L. n. 890/1982 e art. 149 c.p.c., ma la disciplina del servizio postale ordinario; inoltre, per la prova della notifica non è necessaria la produzione della copia integrale della cartella, essendo sufficiente la relata o l'avviso di ricevimento con il numero identificativo dell'atto.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    La cartella e' notificata ...; La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento

    La prova della notifica della cartella può essere fornita mediante relata di notifica e/o avviso di ricevimento; per la notifica a mezzo posta si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non è necessaria la produzione della copia della cartella stessa.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato a sostegno della censura sulla ripartizione dell'onere della prova circa la notifica delle cartelle.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato in ricorso come violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale e la proposta del relatore.

  • art. 1335 c.c.

    L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto, salvo prova contraria dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • art. 149 c.p.c.

    La Corte esclude che trovi applicazione alla notificazione diretta a mezzo posta della cartella esattoriale.

  • L. n. 890 del 1982

    La disciplina di questa legge non si applica alla notificazione diretta a mezzo del servizio postale universale della cartella esattoriale.

  • D.P.R. n. 655 del 1982, art. 40

    È richiamato quale disciplina del servizio postale ordinario, con previsione della giacenza e dell'avviso di giacenza per le raccomandate non recapitabili.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    Il contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia, poi rigettata dall'Amministrazione; tale vicenda è menzionata ma non incide sull'esito del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione di cartelle esattoriali, la prova della notifica può essere assolta mediante la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento, purché rechi il numero identificativo della cartella, senza necessità di depositare la copia integrale dell'atto.
  • La notificazione diretta della cartella a mezzo raccomandata segue la disciplina del servizio postale ordinario; non si applicano le formalità proprie della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario né la L. n. 890 del 1982.
  • Se il plico è pervenuto all'indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
  • Quando la notifica è eseguita dal messo comunale e risulta documentata, la sua regolarità può essere dimostrata dalla relata datata e sottoscritta dal soggetto che ha compiuto l'attività notificatoria.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.