Cassazione Civile, Ordinanza n. 20802/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di un monitoraggio sui movimenti di capitale da e verso l'estero riferiti a persone fisiche residenti, l'Ufficio aveva ricostruito sinteticamente il reddito di una contribuente per l'anno 2004, in assenza di dichiarazione, valorizzando come indici di capacità contributiva una rimessa estera di euro 999.990 destinata alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario, la disponibilità di un immobile di prestigio con le relative spese di mantenimento e l'uso di un'autovettura con il premio assicurativo. L'accertamento aveva determinato un maggior reddito IRPEF e il recupero di imposta, sanzioni e interessi. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente in entrambi i gradi. In cassazione l'Agenzia denunciava carenza di motivazione e violazione delle norme processuali tributarie, sostenendo che la sentenza d'appello era intrinsecamente contraddittoria: da un lato attribuiva rilievo alla rimessa estera come giustificazione della capacità contributiva, dall'altro la considerava soltanto finalizzata al prestito obbligazionario e quindi non idonea a spiegare il tenore di vita complessivo rilevato dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in presenza di accertamento sintetico e di omessa dichiarazione, il giudice tributario deve esaminare analiticamente tutti gli indici di capacità contributiva valorizzati dall'Ufficio. La sentenza della CTR è stata cassata perché affetta da un contrasto irriducibile tra le premesse e il dispositivo: la destinazione della rimessa estera al prestito obbligazionario poteva spiegare solo una parte dell'accertamento, ma non anche gli altri elementi di capacità contributiva considerati. Il giudizio è stato quindi rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi indiziari e indici di capacità contributiva
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nelle ipotesi di omessa dichiarazione l'Amministrazione può determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, anche con metodo induttivo e presunzioni supersemplici
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione è censurabile quando presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione apparente
art. 1, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme all'art. 36 del medesimo decreto come parametro della motivazione della decisione tributaria
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. a fondamento del vizio di motivazione denunciato
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
individua il vizio processuale dedotto in cassazione
richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte afferma l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente nei casi di accertamento induttivo
Massime di principio
- Nel processo tributario avente ad oggetto un accertamento sintetico fondato sul redditometro, se il contribuente non ha presentato dichiarazione, l'Amministrazione può utilizzare elementi anche induttivi per ricostruire il reddito, e incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria dell'inesistenza o della minore entità del reddito presunto.
- Il giudice tributario, investito di una controversia sul rapporto d'imposta, deve compiere una verifica sostitutiva e analitica su tutti gli indici di capacità contributiva posti a base dell'accertamento, non potendo limitarsi a valutazioni generiche o complessive.
- La destinazione di una specifica provvista finanziaria a un determinato impiego può giustificare solo l'esclusione di quell'elemento reddituale riferibile a tale impiego, ma non elimina automaticamente gli altri indici di ricchezza autonomamente considerati dall'Ufficio.
- Sussiste vizio di motivazione censurabile in cassazione quando la decisione di merito presenti un contrasto irriducibile tra le premesse argomentative e la conclusione, tale da rendere logicamente incompatibile la statuizione finale.
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