Cassazione Civile, Ordinanza n. 24977/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per crediti che assumeva derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con la società poi fallita, in origine indicati per complessivi euro 192.983,47 e poi ridotti a euro 27.783,74, di cui euro 9.950,00 a titolo di trattamento di fine rapporto. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ex art. 98 l. fall. ritenendo non provata, da parte dell'opponente, la sussistenza del rapporto di lavoro e la sua durata, sulla base della tardività dell'estratto contributivo INPS, dell'inidoneità probatoria delle buste paga prodotte, della non decisività della certificazione unica e dell'irrilevanza della prova testimoniale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 2709 e 2710 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente valutato la certificazione unica e che la motivazione fosse insufficiente e contraddittoria; con il secondo motivo ha censurato la condanna alle spese, assumendone l'ingiustizia in ragione della pretesa fondatezza della domanda di TFR.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era stata alcuna inversione dell'onere della prova: il Tribunale non aveva applicato erroneamente l'art. 2697 c.c., ma aveva svolto una valutazione di insufficienza del compendio probatorio, apprezzamento non sindacabile in cassazione. La Corte ha inoltre osservato che la certificazione unica costituisce prova documentale comune, ma non prova legale vincolante, sicché il giudice di merito può ritenerla non dirimente, soprattutto se contestata dalla controparte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché dedotto solo come conseguenza dell'assunto accoglimento del primo motivo. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre disposto l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
opposizione allo stato passivo
regola il rimedio oppositivo avverso il decreto del giudice delegato in materia di ammissione al passivo.
la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.
richiamati dal ricorrente in relazione al valore probatorio della certificazione unica; la Corte ribadisce che tale documento ha valore di prova documentale comune e non legale vincolante.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
richiamato anche con riferimento alla censura motivazionale dedotta dal ricorrente.
le buste paga prodotte sono state ritenute prive di efficacia probatoria perché non rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice di merito assegna l'onere probatorio a una parte diversa da quella onerata; non basta contestare la mera valutazione, anche negativa, delle prove acquisite.
- La certificazione unica o CUD ha natura di prova documentale comune, ma non integra prova legale vincolante: il giudice di merito può ritenerla insufficiente, specie se mancano ulteriori riscontri documentali e il documento è specificamente contestato.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla violazione dell'onere della prova in un riesame del merito sull'attendibilità e sufficienza del compendio istruttorio.
- La doglianza sulle spese di lite è inammissibile se si fonda esclusivamente sull'erroneo presupposto dell'accoglimento del motivo principale e non contiene una autonoma critica della regolazione delle spese.
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