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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24974/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’azione proposta da un lavoratore per ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, svolto come barista per alcuni anni, con conseguente condanna della controparte al pagamento di differenze retributive e TFR. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva parzialmente riformato la decisione riducendo l’importo dovuto, ma confermando l’impostazione di fondo sull’esistenza del rapporto subordinato e sul diritto alle spettanze. Contro la sentenza d’appello la datrice di lavoro proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. Sosteneva, in sintesi, che la Corte d’appello avesse anticipato o comunque gestito l’udienza in modo tale da non portare a sua conoscenza l’ordinanza di rinvio/fissazione dell’udienza, impedendole di conoscere i nuovi conteggi depositati dalla controparte e di svolgere compiutamente il diritto di difesa. Richiamava quindi la nullità degli atti conseguenti alla dedotta violazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la censura priva dei necessari requisiti di specificità e autosufficienza, perché la ricorrente non aveva prodotto né trascritto i verbali d’udienza e i provvedimenti collegiali richiamati, limitandosi a una ricostruzione generica dell’iter processuale. Inoltre, la doglianza non risultava coerente con l’ipotesi teorica evocata dalla ricorrente (anticipazione dell’udienza non comunicata), e comunque non veniva dimostrata una concreta lesione del contraddittorio o del diritto di difesa, considerati i rinvii successivi e la possibilità della parte di prendere visione dei conteggi e formulare osservazioni. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, con distrazione delle spese in favore del difensore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    principio inderogabile del contraddittorio

    la violazione del contraddittorio può determinare nullità, ma la relativa censura deve essere concretamente e specificamente allegata; nel caso esaminato non era dimostrata alcuna lesione effettiva del diritto di difesa.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    nel ricorso per cassazione, specie in caso di error in procedendo, è necessario riportare gli elementi e i riferimenti indispensabili a individuare con precisione il vizio, senza demandare alla Corte verifiche generali sugli atti.

  • art. 309 c.p.c.

    menzionato come norma che ha disciplinato un rinvio udienziale nell’iter processuale descritto dalla ricorrente; non è oggetto di una vera interpretazione autonoma, ma rileva nel contesto della valutazione dell’assenza di lesione difensiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione del contraddittorio in cassazione è inammissibile se non è supportata da una puntuale ricostruzione degli atti processuali rilevanti, con trascrizione o allegazione dei verbali e dei provvedimenti su cui si fonda la censura.
  • Anche nei ricorsi che deducono un error in procedendo, il principio di autosufficienza impone di indicare in modo specifico e verificabile i fatti processuali che integrerebbero il vizio, senza affidare alla Corte un controllo esplorativo degli atti.
  • La dedotta nullità per mancata comunicazione di un provvedimento processuale non è sufficiente, da sola, se non si allega e dimostra una concreta compromissione del diritto di difesa e del contraddittorio.
  • Nel rito del lavoro, l’ordinanza pronunciata al termine della camera di consiglio si considera emessa nella stessa udienza di discussione, con conoscenza diretta e immediata per le parti, sicché la mera mancata presenza del difensore al momento della lettura non basta, di per sé, a configurare violazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento lavoro subordinatoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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