Cassazione Civile, Ordinanza n. 25000/2023 del 22/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
La controversia origina dal rapporto di lavoro intercorso tra un dipendente e un istituto regionale, cessato in forza di un accordo transattivo del 31 maggio 2001. Alla cessazione del rapporto era stata corrisposta al lavoratore un'indennità aggiuntiva di anzianità prevista dal regolamento del personale dell'ente. Successivamente l'istituto ha chiesto la restituzione di tale somma, ritenendola non dovuta perché non compresa nell'accordo transattivo e comunque incompatibile con la disciplina imperativa del trattamento di fine rapporto. La Corte d'appello ha accolto in parte l'impugnazione dell'istituto, ha ritenuto non dovuta l'indennità e ha condannato gli eredi alla restituzione dell'importo indebitamente percepito, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali. In sede di legittimità era stato dichiarato inammissibile il ricorso dei lavoratori; con il presente giudizio di revocazione essi denunciano un errore di fatto della Corte di cassazione: da un lato, l'erronea supposizione che il regolamento del personale e l'accordo transattivo non fossero stati prodotti in giudizio; dall'altro, l'erronea considerazione come nuova della censura relativa all'art. 2033 c.c., mentre tale questione sarebbe stata già trattata dal giudice di merito. I ricorrenti chiedono quindi la revoca dell'ordinanza e il riesame del quarto motivo del precedente ricorso per cassazione, deducendo inoltre l'affidamento in buona fede dell'accipiens e il lungo tempo trascorso tra pagamento e richiesta restitutoria.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di revocazione, accoglie il secondo e revoca l'ordinanza solo nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il quarto motivo del precedente ricorso per cassazione. Tuttavia, decidendo nel merito in sede rescissoria, rigetta quel motivo, confermando la decisione di merito che aveva ordinato la restituzione delle somme indebitamente percepite. La Corte ribadisce che, nell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la buona fede dell'accipiens non esclude la ripetizione della somma, incidendo soltanto sulla decorrenza degli interessi. Sono confermate le spese già liquidate per il precedente giudizio di legittimità; le spese del giudizio di revocazione sono compensate tra le parti. È escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato per effetto del parziale accoglimento della revocazione.
Norme richiamate
art. 60 del Regolamento del personale I.R.C.A.C.
La disposizione era oggetto di interpretazione per stabilire se l'indennità aggiuntiva di anzianità vi rientrasse; la Corte osserva che, per contestarne l'interpretazione, era necessaria la produzione del testo regolamentare, non risultata effettuata in modo utile ai fini della censura esaminata.
art. 2120 c.c.
La Corte d'appello aveva letto l'indennità aggiuntiva come un T.F.R. aggiuntivo, ritenendolo incompatibile con la disciplina imperativa del trattamento di fine rapporto.
L. n. 297/1982
Richiamata come norma che ha modificato l'art. 2120 c.c. e che rende imperativa la disciplina del T.F.R.
art. 2033 c.c.
Nell'indebito oggettivo la ripetizione della somma non è esclusa dalla buona fede dell'accipiens; la buona o mala fede rileva solo per frutti e interessi.
art. 391-bis c.p.c.
Rende proponibile la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nei limiti rigorosi indicati dall'art. 395 n. 4 c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve essere un errore di percezione, risultante dagli atti, e non un errore di giudizio o una diversa valutazione delle risultanze processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per effetto del parziale accoglimento della revocazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per l'ulteriore importo del contributo unificato, che però non deve essere versato nel caso concreto.
Massime di principio
- L'errore revocatorio contro una sentenza della Corte di cassazione è configurabile solo quando la Corte abbia supposto inesistente o esistente un fatto che risulti invece in modo incontrovertibile dagli atti, e sempre che quel fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso deciso con giudizio di valutazione.
- Non è revocabile per errore di fatto la decisione che abbia semplicemente male valutato i motivi di ricorso, interpretato le risultanze processuali o applicato il principio di autosufficienza in modo ritenuto erroneo: si tratta di errori di giudizio, non di percezione.
- La denuncia di novità di una questione è infondata quando la questione risulti già affrontata dal giudice di merito e quindi faccia parte del thema decidendum del giudizio precedente.
- Nell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. la buona fede dell'accipiens non incide sulla ripetibilità della prestazione non dovuta, ma soltanto sulla decorrenza di frutti e interessi.
- Quando si contesta in cassazione l'interpretazione di un accordo o di una clausola regolamentare, la parte deve produrre il testo dell'atto e indicarne specificamente la collocazione processuale; in mancanza, la censura non è scrutinabile utilmente.
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