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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24992/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una lavoratrice che aveva prestato attività, tra il 2007 e il 2011, in forza di contratti di lavoro a progetto stipulati con un consorzio di bonifica poi soppresso. Il tribunale aveva ritenuto illegittimi i contratti e li aveva convertiti in rapporto subordinato a tempo indeterminato, con condanna al pagamento di differenze retributive. In appello, la corte territoriale aveva ordinato la riammissione in servizio della lavoratrice nei confronti del consorzio ritenuto cessionario dei rapporti del consorzio soppresso, confermando nel resto la decisione di primo grado. Il consorzio ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) difetto di giurisdizione, sostenendo che la decisione d'appello avrebbe alterato un assetto già definito da un provvedimento amministrativo regionale sulla soppressione e sul trasferimento del personale; 2) erronea affermazione della propria legittimazione passiva, perché non parte dei contratti e non utilizzatore della prestazione; 3) violazione dell'art. 2112 c.c. per avere ritenuto il subentro nel rapporto di lavoro; 4) nullità della sentenza per asserita contraddizione sulla soppressione del consorzio originario e sulla sua residua capacità giuridica; 5) omesso esame di fatti decisivi relativi alla sottoscrizione dei contratti da parte di organi diversi e alla riconduzione del rapporto alla gestione liquidatoria; 6) violazione degli artt. 61, 66 e 69 d.lgs. 276/2003, assumendo che la corte d'appello avesse sindacato le modalità di esecuzione della prestazione anziché la specificità del progetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito il secondo ricorso al primo perché identico e ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non configurava realmente una questione di giurisdizione, ma mirava a contestare nel merito l'interpretazione del provvedimento amministrativo regionale; ha dichiarato inammissibili anche i motivi dal secondo al quinto perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, costruiti su una diversa lettura dei fatti e privi della specificità richiesta; ha ritenuto inammissibile anche il sesto motivo, rilevando che la corte d'appello aveva correttamente affermato l'invalidità del contratto a progetto per difetto di specificità del progetto, con conseguente conversione in rapporto subordinato a tempo indeterminato ex art. 69 d.lgs. 276/2003. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    Ha consentito la riunione del secondo ricorso al primo in quanto identici e proposti avverso la medesima sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati i parametri formali invocati nei motivi di ricorso, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili per difetto di reale deduzione della violazione denunciata o per difetto di specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte lo richiama come parametro di specificità del ricorso per cassazione, ritenendo carenti i motivi che non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 c.p.c.

    La Corte ha richiamato precedenti conformi e le relative motivazioni, rinviandovi per relationem.

  • art. 2112 c.c.

    È stato richiamato dal ricorrente e considerato dalla Corte d'appello per ricostruire il subentro del consorzio cessionario nella generalità dei rapporti del consorzio soppresso; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura che contestava tale ricostruzione senza misurarsi con la motivazione di merito.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003

    La Corte d'appello ha ritenuto che la mancanza di specificità del progetto nel contratto a progetto comportasse la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

  • art. 61 d.lgs. 276/2003

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla validità del lavoro a progetto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 66 d.lgs. 276/2003

    Richiamato dal ricorrente nel sesto motivo, senza successo.

  • art. 69, commi 2 e 3, d.lgs. 276/2003

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il giudice d'appello avesse sindacato le modalità di esecuzione della prestazione; la Corte ha escluso tale lettura della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

  • L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4

    Evocato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un limite al sindacato del giudice sul provvedimento amministrativo; la Corte ha escluso che la sentenza d'appello avesse annullato, modificato, revocato o illegittimamente disapplicato l'atto amministrativo.

  • art. 13 della l.r. n. 11/2003

    Richiamato come base normativa del decreto regionale di riorganizzazione dei consorzi.

  • delibera del consiglio regionale n. 102 del 2006

    Richiamata come ulteriore base del decreto regionale di riorganizzazione dei consorzi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile un motivo che, sotto l'etichetta del difetto di giurisdizione, si risolva in realtà nella contestazione dell'interpretazione o dell'applicazione di un provvedimento amministrativo da parte del giudice di merito, se non è allegato un vero sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione.
  • La censura per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Non può essere dedotto come vizio di legittimità un motivo che proponga una diversa lettura del materiale fattuale e documentale rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, poiché la Corte di cassazione non è giudice del fatto.
  • Quando il giudice di merito accerta che un contratto di lavoro a progetto è privo di specificità del progetto, la conseguenza è la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003.
  • La contestazione della legittimazione passiva, se in realtà mira a negare la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in giudizio, deve essere articolata come censura di merito e non può prescindere dal confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In caso di trasferimento o successione di rapporti conseguente a un atto di riorganizzazione dell'ente, l'ordine di riammissione in servizio deve essere indirizzato al soggetto che sia effettivamente subentrato nei rapporti del precedente datore di lavoro, mentre le mere contestazioni sull'assetto amministrativo non bastano a escludere la responsabilità sostanziale del cessionario.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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