Cassazione Civile, Ordinanza n. 24975/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, qualificato come informatore scientifico del farmaco, ha impugnato davanti al Tribunale di Trani un licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice di lavoro. Il Tribunale di Trani, su eccezione della convenuta, ha declinato la competenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, perché il rapporto era sorto a Parma, lì aveva sede legale la società e non risultava provata l’esistenza di una dipendenza aziendale nella provincia di Barletta-Andria-Trani né l’assegnazione del lavoratore a tale dipendenza. Il lavoratore ha proposto regolamento necessario di competenza, sostenendo che il giudice di merito aveva commesso un errore materiale/percettivo nell’indicare la data di una comunicazione datoriale: la nota richiamata dal Tribunale sarebbe stata datata 22.7.2002 e non 22.7.2022; tale errore, secondo il ricorrente, sarebbe stato decisivo perché la comunicazione avrebbe dimostrato l’assegnazione della sede di lavoro a Barletta e quindi la competenza del Tribunale di Trani. Ha inoltre dedotto che la sede di lavoro era stata individuata dal datore e che, comunque, egli non avrebbe avuto l’onere di provare la dipendenza aziendale nella città di Barletta. La società resistente ha contrastato il ricorso; il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha riconosciuto l’errore materiale del Tribunale sulla data della nota datoriale, ma ha ritenuto che tale errore non fosse decisivo ai fini della competenza territoriale. Secondo la Corte, la comunicazione del 22.7.2002 non indicava una "dipendenza aziendale" in senso tecnico, ma soltanto la sede di lavoro in Barletta come Comune, senza individuare un nucleo di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, né un presidio aziendale concreto, neppure coincidente con l’abitazione del lavoratore. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva allegato o provato elementi specifici idonei a radicare la competenza nel circondario di Trani e che le sue deduzioni erano generiche e fondate su una nozione impropria di "sede di lavoro". Pertanto, ha confermato la competenza del Tribunale di Parma, dove era sorto il rapporto e dove aveva sede legale la società. Le spese sono state rinviate al definitivo e il ricorrente è stato onerato dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 413 c.p.c.
La competenza territoriale nelle controversie di lavoro si individua alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l’azienda o in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto; la mera sede di svolgimento della prestazione non basta, se non coincide con una dipendenza aziendale in senso tecnico.
art. 1326 c.c.
Il contratto si perfeziona nel luogo in cui l’accettazione è ricevuta, rilevando così per il criterio del luogo di insorgenza del rapporto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale nelle cause di lavoro, la "dipendenza aziendale" è un luogo fisico in cui il datore abbia dislocato un nucleo, anche modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa; non coincide automaticamente con il semplice luogo in cui il lavoratore presta l’attività.
- La nozione di dipendenza aziendale può essere interpretata estensivamente, ma richiede comunque l’esistenza di un concreto presidio organizzativo dell’impresa; non è sufficiente la mera indicazione della "sede di lavoro" se non sia riferibile a un nucleo aziendale specifico.
- Chi invoca la competenza territoriale in base alla dipendenza aziendale deve allegare e provare elementi concreti e specifici circa l’esistenza di tale dipendenza e l’addizione del lavoratore ad essa; deduzioni generiche o non circostanziate non sono sufficienti.
- Un errore materiale del giudice sulla data di un documento è irrilevante se il documento, correttamente datato, non è comunque idoneo a mutare il criterio legale di competenza applicabile.
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