Cassazione Civile, Ordinanza n. 25020/2023 del 22/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di attività e passività di una banca in crisi e dal passaggio di alcuni rapporti di lavoro alla cessionaria. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento intimatogli dalla banca cedente, sostenendo che il rapporto si fosse già trasferito alla società cessionaria ex art. 2112 c.c. e che il recesso fosse quindi inefficace. I giudici di merito hanno accolto tale impostazione, ritenendo non valida la deroga all'art. 2112 c.c. perché mancava un accordo trilaterale tra cedente, cessionaria e organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 l. 428/1990. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2112 c.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe fondato l'accusa di condotte elusive/fraudolente su mere illazioni e che il lavoratore non avesse provato la persistenza dell'identità dell'entità trasferita; (2) violazione dell'art. 47 l. 428/1990 e dell'art. 22 del c.c.n.l. bancario, sostenendo che la procedura sindacale e contrattuale sarebbe stata correttamente seguita e che la tutela occupazionale poteva prevalere sul mantenimento delle condizioni previgenti; (3) violazione degli artt. 47 l. 428/1990, 2112 c.c. e 1362 c.c., contestando che la deroga richiedesse necessariamente un accordo trilaterale e affermando che la cessionaria avesse comunque aderito all'accordo collettivo; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla richiesta di applicare l'art. 8 l. 148/2011; (5) violazione degli artt. 2112 e 1406 c.c. e dell'art. 8 l. 148/2011, sostenendo in via principale che vi fosse stata una mera cessione di attività e passività disciplinata dall'accordo sindacale del 6.6.2015 e, in subordine, che il lavoratore avrebbe dovuto accettare l'accordo individuale per transitare alle dipendenze della cessionaria. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi e poi gli ultimi due, rilevando che la precedente sentenza resa in un giudizio antisindacale sulla medesima operazione aveva già accertato l'irregolarità della procedura ex art. 47 l. 428/1990 e che, in assenza di un accordo validamente concluso con il coinvolgimento anche della parte cessionaria, la deroga all'art. 2112 non operava. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sull'art. 8 l. 148/2011 e sull'art. 112 c.p.c., perché la questione era stata implicitamente disattesa dalla qualificazione dell'operazione come trasferimento d'azienda soggetto alla disciplina legale inderogata. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società cessionaria. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria, ritenendo inefficace il licenziamento intimato dalla cedente quando il rapporto era già trasferito, poiché la deroga all'art. 2112 c.c. non era stata validamente pattuita. La Corte ha escluso sia la fondatezza delle censure sulla prova e sulla qualificazione dell'operazione, sia l'omessa pronuncia sull'art. 8 l. 148/2011, considerato implicitamente superato dalla ricostruzione accolta. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla valutazione della prova; la censura è stata respinta perché mirava a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
Invocato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto inammissibile o infondata la doglianza perché l'accertamento del trasferimento d'azienda era già stato compiuto dal giudice di merito.
Norma di disciplina del trasferimento d'azienda applicata in via legale perché la deroga non risultava validamente pattuita; in mancanza di valido accordo derogatorio il rapporto si trasferisce al cessionario.
art. 47, legge n. 428 del 1990
La deroga all'art. 2112 c.c. nei trasferimenti di azienda di imprese in crisi richiede il corretto svolgimento della procedura e un accordo validamente concluso con il coinvolgimento delle parti interessate, incluse cedente, cessionaria e organizzazioni sindacali.
art. 22 c.c.n.l. 21.12.2012
Richiamato dalla ricorrente come fonte contrattuale della procedura di trasferimento; la Corte non ne ha tratto una deroga idonea a superare l'art. 2112 c.c.
Invocato per l'interpretazione dell'accordo collettivo; la doglianza è stata respinta perché incompatibile con l'accertamento di fatto sul mancato perfezionamento della deroga.
La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, ritenendo che la questione dell'art. 8 l. 148/2011 fosse stata implicitamente disattesa dalla decisione sul trasferimento d'azienda.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità dell'accordo individuale/collettivo; la Corte ha ritenuto la relativa doglianza infondata perché assorbita dalla qualificazione dell'operazione e dalla mancata valida deroga all'art. 2112 c.c.
Invocato insieme all'art. 2112 c.c. per sostenere la tesi della cessione di contratto; la Corte ha escluso tale ricostruzione in fatto e diritto.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei trasferimenti di azienda di imprese in crisi, la deroga alla disciplina dell'art. 2112 c.c. opera solo se l'accordo derogatorio è validamente concluso secondo la procedura prevista dall'art. 47 l. 428/1990; in difetto, resta applicabile la disciplina legale del trasferimento dei rapporti di lavoro.
- La validità della deroga non può essere affermata in base a una mera ricostruzione negoziale unilaterale o a un accordo incompleto: il confronto sindacale deve effettivamente coinvolgere i soggetti necessari dell'operazione, compresa la cessionaria.
- Quando il giudice di merito abbia accertato l'effettivo trasferimento d'azienda e l'irregolarità della procedura derogatoria, in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto sotto la veste di violazione di legge o di onere della prova.
- L'eventuale adesione della cessionaria a clausole o schemi contrattuali predisposti nella procedura non basta, da sola, a rendere efficace una deroga all'art. 2112 c.c. se manca un accordo validamente perfezionato secondo la disciplina legale.
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando la questione dedotta risulta implicitamente superata dalla ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
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