Cassazione Civile, Ordinanza n. 24997/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un ex dipendente di una banca aveva chiesto il riconoscimento del diritto al riscatto della posizione maturata presso un fondo di previdenza complementare preesistente, con liquidazione del relativo "zainetto" e condanna al pagamento della somma richiesta, oltre accessori. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello di Napoli l'aveva invece accolta nei confronti della sola banca, ritenendo applicabile il principio di portabilità/riscattabilità della posizione individuale anche ai fondi preesistenti e liquidando le somme richieste, con interessi e rivalutazione. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato in modo contraddittorio precedenti sulla portabilità della posizione individuale, confondendo il trasferimento con il riscatto, e che fosse applicabile ratione temporis il d.lgs. n. 252 del 2005 e non il d.lgs. n. 124 del 1993; 2) e 3) violazione della disciplina legislativa in materia di previdenza complementare e dei criteri ermeneutici, deducendo che Cass. S.U. n. 477/2015 riguardava un trasferimento richiesto da lavoratore in servizio e non un riscatto richiesto da soggetto cessato dal servizio, e che l'art. 14 d.lgs. n. 252/2005 si riferirebbe solo ai fondi di nuova istituzione; 4) violazione delle norme su prova e valutazione delle contestazioni, contestando che i conteggi del creditore fossero da ritenere non specificamente contestati e che non fosse provato l'an della pretesa; 5) violazione della disciplina sugli accessori, sostenendo l'inapplicabilità di rivalutazione e interessi cumulati. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha affermato la continuità dell'orientamento che riconosce al lavoratore la facoltà di trasferire o riscattare l'intera posizione individuale maturata anche nei fondi complementari preesistenti, indipendentemente dalla loro struttura a ripartizione o a prestazione definita, con inefficacia delle eventuali clausole limitative dell'autonomia collettiva; ha dichiarato inammissibile il motivo sui conteggi per difetto di specificità e per mancata trascrizione degli atti rilevanti; ha confermato l'applicabilità di interessi e rivalutazione, escludendo il divieto di cumulo previsto per la previdenza obbligatoria, poiché le somme erano dovute da un datore di lavoro privato. Il ricorso è stato integralmente rigettato e le spese compensate per il recente intervento delle Sezioni Unite sulla questione principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della banca. Ha ritenuto corretto, nel merito, il riconoscimento del diritto del lavoratore al riscatto della posizione di previdenza complementare maturata in un fondo preesistente, in applicazione del principio di portabilità/riscattabilità dell'intera posizione individuale, anche per i fondi a ripartizione o a prestazione definita. Ha inoltre giudicato inammissibile la censura sui conteggi per difetto di specificità e infondata la doglianza sugli accessori, escludendo il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi. Le spese sono state compensate tra le parti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro del dedotto vizio motivazionale; la Corte ribadisce che rileva solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza della motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per escludere che il semplice difetto di sufficienza della motivazione possa fondare cassazione.
art. 360 c.p.c., n. 3
Norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte esamina i motivi come censure di violazione di legge.
art. 10 d.lgs. n. 124 del 1993
La ricorrente ne contestava l'applicabilità; la Corte conferma, in sostanza, l'orientamento che riconosce la portabilità/riscattabilità della posizione anche nei fondi preesistenti, richiamando il precedente delle Sezioni Unite.
art. 14 d.lgs. n. 252 del 2005
Richiamato dalla ricorrente come disciplina applicabile; la Corte afferma che il modello normativo vigente conferma il principio della portabilità e dell'inefficacia delle clausole limitative, esteso anche ai fondi preesistenti.
art. 18 d.lgs. n. 124 del 1993
Invocato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso; il ricorso è rigettato perché l'impostazione della Corte territoriale viene ritenuta conforme al principio di portabilità.
art. 20 d.lgs. n. 252 del 2005
Richiamato dalla ricorrente e nel quinto motivo; la Corte lo considera nel quadro della disciplina previdenziale complementare, senza ravvisare violazioni idonee a cassare la sentenza.
art. 1 d.lgs. n. 252 del 2005
Richiamato nel quinto motivo; la Corte lo menziona nel contesto della disciplina applicabile ai fondi complementari.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 252 del 2005
Richiamato dalla Corte a conferma del modello interpretativo che tutela la facoltà dell'aderente di trasferire o riscattare la posizione individuale.
art. 14, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005
Richiamato dalla Corte come norma coerente con la portabilità della posizione individuale anche nelle forme di previdenza complementare preesistenti.
art. 1362 c.c.
Invocato per censurare l'interpretazione delle fonti istitutive del fondo; la Corte non accoglie la censura, ritenendola comunque non fondata e, per alcuni profili, generica.
art. 1363 c.c.
Invocato insieme all'art. 1362 c.c. per contestare l'interpretazione delle clausole istitutive del fondo; la Corte non ravvisa violazioni decisive.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle allegazioni e dei conteggi; la Corte rileva la genericità della censura e il difetto di specifico confronto con la motivazione di merito.
art. 116 c.p.c.
Invocato in relazione alla valutazione delle prove e delle contestazioni; la Corte dichiara inammissibile la censura per difetto di specificità.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte non accoglie la doglianza, poiché la contestazione della banca è stata ritenuta generica.
art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991
La Corte esclude la sua applicabilità al caso, poiché il divieto di cumulo interessi/rivalutazione riguarda gli enti gestori di previdenza obbligatoria e non i datori di lavoro privati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei fondi di previdenza complementare preesistenti, anche se strutturati a ripartizione o a prestazione definita, deve ritenersi tutelata la facoltà dell'aderente di trasferire o riscattare l'intera posizione individuale maturata, purché essa sia economicamente determinabile sulla base dei contributi versati e dei relativi rendimenti.
- Le eventuali clausole delle fonti istitutive del fondo che limitino la portabilità o il riscatto della posizione individuale sono inefficaci quando contrastano con il principio, di matrice legislativa e giurisprudenziale, della portabilità della posizione previdenziale complementare.
- La distinzione tra trasferimento e riscatto non esclude l'applicazione del principio di portabilità quando, per cessazione del rapporto di lavoro, il riscatto rappresenta l'opzione prevista e coerente con la disciplina del sistema previdenziale complementare.
- Il ricorso per cassazione che censuri la motivazione deve confrontarsi con le sole anomalie motivazionali rilevanti in senso costituzionale; non è deducibile il mero difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
- Le doglianze che contestano la quantificazione del credito devono essere specifiche e autosufficienti: occorre confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e trascrivere gli elementi indispensabili per consentire il controllo di legittimità.
- Il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi non opera quando le somme dovute provengono da un datore di lavoro privato e non da un ente gestore di previdenza obbligatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24974/2023 del 22/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24975/2023 del 22/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24977/2023 del 22/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24992/2023 del 22/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25000/2023 del 22/08/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25020/2023 del 22/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →