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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11433/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 relativo a due terreni inseriti in una sottozona fluviale del PRG comunale. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, secondo la ricostruzione riportata in sentenza, sia profili originari attinenti alla debenza dell'imposta e alla misura del prelievo, sia ulteriori censure introdotte con memoria illustrativa; il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibili queste ultime ma aveva deciso anche sul merito. In appello la CTR aveva accolto parzialmente il gravame del contribuente, ritenendo che i terreni avessero solo un'edificabilità formale e rimettendo al Comune il ricalcolo dell'imposta sulla base di un valore venale assimilato a quello delle aree boschive. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per non avere la CTR rilevato l'inammissibilità, per novità dei motivi, delle censure introdotte solo con memoria illustrativa e riproposte in appello, con richiamo al divieto di ius novorum nel processo tributario ex art. 57 d.lgs. 546/1992; 2) nullità per violazione dell'art. 329, comma 2, c.p.c., assumendo che la declaratoria di inammissibilità delle nuove censure da parte della CTP avrebbe dovuto essere specificamente impugnata e che si sarebbe formato giudicato interno; 3) violazione della disciplina sui valori delle aree fabbricabili e dei vincoli paesaggistici, censurando la rimessione al Comune della rideterminazione del valore venale dei terreni; 4) violazione del principio secondo cui il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, sostenendo che, una volta ritenuto illegittimo l'accertamento, la CTR non poteva limitarsi a rinviare all'ente impositore il ricalcolo, ma doveva decidere essa stessa nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la questione dell'inedificabilità/edificabilità dei terreni fosse già compresa nel thema decidendum originario e non fosse preclusa dalla declaratoria di inammissibilità dei soli nuovi profili introdotti con memoria illustrativa; ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, affermando che la CTR non aveva correttamente applicato i principi sull'edificabilità ai fini IMU e non poteva limitarsi a rimettere al Comune la rideterminazione del valore senza una decisione sostitutiva nel merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    È invocato come vizio processuale per nullità della sentenza, ma la Corte esclude il vizio per i primi due motivi.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È il parametro utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale sui criteri di determinazione dell'imponibile e sulla natura del giudizio tributario.

  • art. 57, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario opera il divieto di ius novorum in appello, ma nella fattispecie la Corte ritiene che la questione decisiva fosse già compresa nel ricorso originario.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Il giudicato interno riguarda solo le statuizioni effettivamente coperte da acquiescenza; qui non si è formato sul tema dell'originaria contestazione relativa ai terreni.

  • art. 32, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    La memoria illustrativa non può introdurre nuove domande o censure, ma la preclusione non incide sui profili già dedotti con l'atto introduttivo.

  • art. 7, legge reg. Lazio n. 24 del 1998

    La fascia di rispetto fluviale non elimina di per sé la vocazione edificatoria attribuita dal PRG; il comma 10 prevede che l'indice di edificabilità concorre al calcolo della cubatura del comparto, fermo l'obbligo di costruire fuori dalla fascia.

  • art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006

    Richiamato come norma di interpretazione autentica che consente di desumere l'edificabilità dalla qualificazione urbanistica del PRG, indipendentemente dall'approvazione regionale e dagli strumenti attuativi.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203 del 2005

    Richiamato in combinato con il d.l. n. 223 del 2006 quale base dell'interpretazione autentica della nozione fiscale di area edificabile.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992

    Per i terreni edificabili ai fini IMU/ICI l'edificabilità discende dalla qualificazione urbanistica del PRG, non dalla possibilità concreta e immediata di edificare.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992

    La base imponibile delle aree fabbricabili va determinata secondo il valore venale in comune commercio, tenendo conto dei parametri di legge e delle caratteristiche concrete del bene.

  • art. 59, lett. g), d.lgs. n. 446 del 1997

    Attribuisce il potere regolamentare di determinare valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento IMU/ICI.

  • art. 52, d.lgs. n. 446 del 1997

    È richiamato per le delibere comunali sui valori di riferimento delle aree fabbricabili, utilizzabili come presunzioni ma non vincolanti.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il processo tributario, quale giudizio di impugnazione-merito, richiede una decisione sostitutiva e non un mero rinvio all'ente impositore.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il divieto di ius novorum in appello opera solo per le questioni effettivamente nuove: non vi è preclusione quando la censura sviluppata in appello o discussa con memoria attiene a un tema già compreso nel ricorso introduttivo.
  • La declaratoria di inammissibilità di specifici motivi aggiunti o di nuove censure introdotte con memoria non comporta giudicato interno sulle questioni di merito già ritualmente dedotte nel ricorso originario.
  • Ai fini dell'imposta sugli immobili, l'edificabilità fiscale di un'area si desume dalla qualificazione urbanistica contenuta nel piano regolatore generale, indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'esistenza di strumenti urbanistici attuativi; la sola presenza di vincoli o fasi procedimentali non esclude automaticamente la natura edificabile.
  • La presenza di vincoli paesaggistici o di rispetto non comporta necessariamente l'azzeramento della capacità edificatoria o del valore venale del bene, dovendosi verificare in concreto l'incidenza del vincolo sulla potenzialità edificatoria e sul valore di mercato.
  • Le delibere comunali che individuano valori di riferimento delle aree fabbricabili sono fonti di presunzione e non parametri imperativi: il giudice può disattenderle se la prova in causa dimostra che il valore stimato dall'ente non è corretto.
  • Nel processo tributario, quando l'atto impositivo è contestato per ragioni sostanziali, il giudice ha il dovere di decidere nel merito la corretta misura della pretesa, non limitandosi ad annullare l'atto o a rimettere l'accertamento all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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