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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22588/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite originava da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativa al recupero di un credito d'imposta indicato nella dichiarazione successiva come credito dell'anno precedente, ma non esposto nella dichiarazione dell'anno anteriore. La contribuente aveva impugnato la cartella e i giudici di merito avevano accolto il ricorso, ritenendo emendabile la dichiarazione dei redditi e opponibile in giudizio qualsiasi errore della dichiarazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che la dichiarazione, nella parte in cui incide sulla base imponibile e sull'indicazione del credito, sarebbe dichiarazione di volontà soggetta a decadenza e non liberamente emendabile oltre i termini. La contribuente, a sua volta, proponeva ricorso avverso il diniego della definizione agevolata della controversia ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, lamentando che la cartella avesse natura di atto impositivo e fosse quindi definibile; sosteneva inoltre che il diniego fosse in contrasto con le circolari dell'Agenzia e con la giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte ha prioritariamente esaminato e accolto il ricorso della contribuente contro il diniego di definizione agevolata, ritenendo che la cartella, emessa come primo ed unico atto con cui era stata comunicata la pretesa fiscale a seguito di controllo automatizzato, integrasse una controversia definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite. Verificato che la contribuente aveva adempiuto agli oneri richiesti per la definizione, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio relativo al ricorso principale contro la cartella di pagamento, rendendo superfluo l'esame del motivo dell'Agenzia sulla emendabilità della dichiarazione. Le spese del giudizio relativo alla definizione agevolata sono state compensate; quelle del giudizio estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, anche la lite avente ad oggetto una cartella emessa all'esito di controllo automatizzato è definibile quando la cartella costituisca il primo ed unico atto con cui l'Amministrazione comunica la pretesa fiscale al contribuente.
  • Una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 può essere impugnata anche nel merito della pretesa impositiva, non solo per vizi propri, quando rappresenti il primo atto di conoscenza della pretesa.
  • Quando il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata è accolto, il giudizio principale sulla cartella oggetto della lite definita deve essere dichiarato estinto.
  • Le questioni inerenti all'emendabilità della dichiarazione fiscale restano assorbite se la controversia viene definita in via agevolata e il giudizio principale si estingue.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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