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Sentenza

Sentenza del 04/06/2020 n. 10553 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi avevano impugnato il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 d.P.R. n. 602/1973, relativo a cartelle per crediti tributari e non tributari del defunto, sia personali sia connessi alla sua partecipazione nella Studio N. di G.C. & C. s.n.c. Sostenevano di non essere debitori, anche perché avevano ceduto la quota societaria del padre, e denunciavano la mancata notifica delle cartelle, che non erano allegate al preavviso. La CTP di Modena aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sui crediti previdenziali e, per il resto, l’inammissibilità dei ricorsi perché tardivi. La CTR dell’Emilia-Romagna aveva accolto l’appello degli eredi, ritenendo tempestivi i ricorsi e rilevando che non risultava la notifica delle cartelle agli appellanti. Equitalia ha proposto cinque motivi: ha contestato la mancata declaratoria di tardività delle contestazioni sulle cartelle, deducendo la precedente notifica di intimazioni di pagamento; ha censurato l’affermazione che le notifiche delle cartelle fossero invalide per mancanza di relata; ha invocato l’art. 65 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che gli eredi non avevano comunicato il decesso e che le cartelle erano quindi state legittimamente inviate al defunto presso l’ultimo domicilio; infine, ha formulato due censure motivazionali.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: Equitalia aveva dedotto come violazione di legge quella che, in realtà, era un’omessa pronuncia sull’eccezione di definitività della pretesa per la notifica delle intimazioni, senza denunciare in modo idoneo la nullità della sentenza per tale omissione. Ha accolto il quinto motivo: se il decesso del contribuente non è stato comunicato né altrimenti portato a conoscenza dell’Ufficio, gli atti possono essere notificati al defunto presso il suo ultimo domicilio. Ha accolto anche il secondo motivo: la cartella può essere notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, non occorre un’apposita relata, purché l’avviso sia sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché invocavano la formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. non più vigente; inoltre, il quarto prospettava un errore revocatorio, non un vizio motivazionale deducibile in Cassazione. La Corte ha cassato la sentenza della CTR limitatamente ai motivi accolti e rinviato alla CTR dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione non definisce quindi in via finale la controversia sul fermo.

Norme richiamate

  • Art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Quando invece non risulta in alcun modo portato a conoscenza dell'Ufficio non solo il nominativo e il domicilio fiscale degli eredi ma neppure il decesso del de cuius, l'Ufficio non può che inviare l'atto al contribuente (del quale ignora il decesso) presso l'ultimo domicilio dello stesso.

    Se l’Amministrazione non è stata informata del decesso né conosce gli eredi, può notificare l’atto intestato al contribuente defunto presso il suo ultimo domicilio. Se il decesso è noto, si applicano invece le modalità di notifica agli eredi indicate dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.

  • Art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973

    La più recente giurisprudenza di questa Corte (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) ha infatti affermato che la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, e in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica

    La notifica della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona alla data risultante dall’avviso firmato dal ricevente o dal consegnatario; non è necessaria una separata relata di notifica.

  • Art. 14 della legge n. 890 del 1982

    La più recente giurisprudenza di questa Corte (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) ha infatti affermato che la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, e in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica

    Nel coordinamento con l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, la disciplina consente la notificazione postale della cartella senza formalità ulteriori rispetto alla raccomandata e all’avviso di ricevimento sottoscritto.

  • Art. 2700 del codice civile

    l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza di soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di un'attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.

    L’attestazione dell’agente postale circa l’avvenuta consegna e il rapporto tra consegnatario e destinatario è assistita dall’efficacia probatoria prevista per gli atti pubblici.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile, nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012

    Entrambe le censure sono inammissibili perché, a prescindere da ogni altra considerazione, fanno riferimento ad un paramentro normativo non più in vigore, posto che il nuovo testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012) non prevede più l'omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia bensì l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

    La censura motivazionale in Cassazione deve rispettare il testo vigente della norma e riguardare l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è sufficiente richiamare la precedente formula dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Massime di principio

  • Quando gli eredi non comunicano il decesso e l’Amministrazione non ne è altrimenti a conoscenza, la notifica dell’atto al contribuente defunto presso l’ultimo domicilio può essere valida; se il decesso è noto, la notificazione deve seguire le modalità previste per gli eredi.
  • La cartella di pagamento può essere notificata con raccomandata con avviso di ricevimento senza apposita relata, se l’avviso documenta la consegna con la sottoscrizione del ricevente o del consegnatario.
  • In Cassazione, un’omessa pronuncia va denunciata come vizio processuale riconducibile alla nullità della decisione, con un motivo che renda riconoscibile tale censura: qualificarla soltanto come violazione di legge può comportare l’inammissibilità.
  • Le censure motivazionali devono riferirsi al parametro vigente dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; la denuncia di un errore revocatorio non può essere trasformata in un vizio motivazionale ordinario.

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