Sentenza n. 12465/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento della deliberazione n. 45 dell’Assemblea capitolina n. prot. 31969/2024, pubblicata sull’albo pretorio on line di Roma Capitale il 22.2.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dell’Assemblea capitolina di assegnazione diretta e gratuita alla Comunità ebraica di Roma di un immobile comunale destinato a edificio scolastico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione con cui Roma Capitale ha concesso direttamente e a titolo gratuito alla Comunità ebraica di Roma un immobile comunale, ai sensi dell’art. 13 del regolamento capitolino sull’utilizzo degli immobili per finalità di interesse generale. In via principale hanno dedotto la violazione del regolamento comunale, della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 36/2023 e degli obblighi di pubblicità e trasparenza, lamentando la mancata costituzione o il mancato coinvolgimento del Forum per la valorizzazione sociale del patrimonio, l’assenza di evidenze sull’attività del Comitato tecnico, la mancata approvazione del Documento di programmazione del patrimonio immobiliare e la mancata pubblicazione della mappa interattiva. Hanno inoltre denunciato la violazione dell’art. 12 l. n. 241/1990 per mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione di vantaggi economici, l’omesso esperimento di una procedura a evidenza pubblica e il difetto di istruttoria sugli obiettivi programmatici dell’amministrazione e sui contributi pubblici percepiti dalla Comunità ebraica. Con il secondo motivo hanno contestato la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’assegnazione diretta prevista dall’art. 13 del regolamento, sostenendo che la Comunità ebraica di Roma non avrebbe la natura richiesta e che il progetto di trasferimento nell’immobile di un liceo ebraico parificato non rientrerebbe nei fini istituzionali della beneficiaria o di Roma Capitale. I ricorrenti hanno fondato la propria legittimazione sull’interesse a partecipare ai processi di programmazione, consultazione e comparazione relativi alla gestione del patrimonio comunale, nonché sulla stabile relazione con il territorio e, per alcune associazioni, sull’avvenuto svolgimento di attività nell’immobile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, senza esaminare nel merito le censure sull’illegittimità dell’assegnazione. Il giudice ha rilevato che la destinazione dell’immobile a edificio scolastico non era contestata e che nessuno dei ricorrenti aveva affermato di operare o voler operare come prestatore di servizi educativi e di istruzione nel Comune di Roma. Il generico interesse a partecipare a una futura procedura di evidenza pubblica non era collegato a una situazione giuridica sostanziale qualificata e differenziata né all’interesse a conseguire lo specifico bene della vita rappresentato dall’assegnazione dell’edificio scolastico. Le posizioni dedotte erano quindi meramente procedimentali, riferite alla partecipazione agli strumenti generali di programmazione del patrimonio comunale. Tali facoltà partecipative, secondo il TAR, non attribuiscono automaticamente la legittimazione processuale a impugnare i singoli affidamenti, poiché la legittimazione procedimentale e quella processuale restano distinte. Il regolamento capitolino attribuisce al Forum e al Comitato tecnico funzioni di indirizzo generale, supporto e monitoraggio della programmazione, non un potere di contestazione giudiziale delle singole assegnazioni. Neppure ricorreva l’interesse strumentale alla riedizione della procedura proprio degli operatori del settore interessati all’aggiudicazione del bene, poiché i ricorrenti non avevano dimostrato di essere prestatori di servizi educativi e gli strumenti partecipativi invocati riguardavano la programmazione generale, non il singolo immobile. Il TAR ha inoltre escluso la legittimazione delle associazioni alla tutela di un interesse collettivo, per mancata allegazione dei presupposti richiesti: perseguimento non occasionale dell’interesse superindividuale leso, adeguata rappresentatività e stabilità, nonché riferibilità territoriale all’area interessata dal bene. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 13 del Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità di interesse generale
eventuale assegnazione diretta dell’immobile alla Comunità ebraica di Roma
La disposizione disciplina l’affidamento diretto di immobili comunali per finalità di interesse generale; il giudice non ne esamina nel merito l’applicazione, poiché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e interesse.
art. 4 del Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità di interesse generale
indirizzi generali sulla destinazione funzionale dei beni del patrimonio di Roma Capitale
Il Forum per la valorizzazione sociale del patrimonio svolge funzioni di indirizzo generale sulla programmazione e destinazione funzionale dei beni, senza che ciò comporti automaticamente la legittimazione a impugnare le singole assegnazioni.
art. 5 del Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità di interesse generale
supporto tecnico alle Strutture capitoline
Il Comitato tecnico svolge funzioni di supporto e monitoraggio nell’ambito della programmazione e della gestione dei beni, ma le relative funzioni non attribuiscono ai soggetti partecipanti una posizione processuale autonoma sulle singole assegnazioni.
art. 6 del Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità di interesse generale
Documento di programmazione del patrimonio immobiliare capitolino
Il Documento riguarda la programmazione generale degli immobili da assegnare e il coordinamento delle azioni amministrative; la partecipazione alla sua formazione non coincide con un interesse qualificato a impugnare ogni successivo affidamento.
predeterminazione dei criteri di attribuzione di vantaggi economici
La norma è invocata dai ricorrenti in relazione alla necessità di predeterminare i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici, ma il TAR non decide la relativa questione di merito per il difetto di legittimazione processuale.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
dichiara inammissibile il ricorso
Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere.
art. 97 Cost.
eventuale violazione dei principi di buon andamento e imparzialità
La disposizione è richiamata nel secondo motivo, ma la relativa censura non viene esaminata nel merito.
eventuale violazione dei principi sull’organizzazione e l’azione delle pubbliche amministrazioni
La disposizione è richiamata dai ricorrenti, senza esame nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso.
eventuale disciplina degli enti e beni ecclesiastici
La norma è richiamata per contestare la qualificazione soggettiva della Comunità ebraica, ma la questione non è esaminata.
legge n. 101/1989
eventuale disciplina dei rapporti tra Repubblica italiana e Comunità ebraiche
La norma è richiamata dai ricorrenti, senza decisione sul merito.
eventuale disciplina delle associazioni non riconosciute e riconosciute
Le disposizioni sono richiamate in relazione alla natura soggettiva della Comunità ebraica, ma il TAR non affronta tale questione.
Massime di principio
- La partecipazione a strumenti procedimentali di programmazione generale dell’attività amministrativa non attribuisce automaticamente la legittimazione processuale a impugnare i singoli provvedimenti attuativi; per agire in giudizio occorre allegare una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, concretamente e direttamente incisa dall’atto.
- L’interesse a ottenere la riedizione di una procedura può fondare la legittimazione all’impugnazione di un affidamento solo quando il ricorrente dimostri di appartenere alla categoria degli operatori concretamente interessati al conseguimento dello specifico bene della vita e alla partecipazione alla procedura competitiva.
- Le facoltà partecipative previste da regolamenti comunali per forum, comitati o organismi di cittadinanza attiva, quando riguardano indirizzi generali e programmazione del patrimonio, non si estendono automaticamente alle singole assegnazioni dei beni né conferiscono un diritto processuale a contestarle.
- La tutela giudiziale dell’astratta legalità dell’azione amministrativa non è ammissibile in assenza di una lesione concreta e diretta di una posizione giuridica soggettiva; la mera deduzione di un interesse alla partecipazione civica o alla regolarità del procedimento non è sufficiente.
- La legittimazione delle associazioni alla tutela di un interesse collettivo richiede, secondo i criteri richiamati dal giudice, il perseguimento non occasionale dell’interesse superindividuale leso, un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e una specifica riferibilità territoriale all’area in cui si colloca il bene o l’interesse collettivo inciso.
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