Sentenza n. 1530/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione provinciale di assoggettamento a VIA del progetto di trasformazione di una media struttura di vendita in grande struttura, nonché il parere del Comitato tecnico provinciale VIA
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di un complesso commerciale nel Comune di Castelnuovo del Garda, contestava la determinazione con cui la Provincia di Verona aveva disposto, all’esito della verifica di assoggettabilità, l’assoggettamento a VIA del progetto volto ad aumentare di 923 mq la superficie di vendita, trasformando la struttura da media a grande struttura commerciale. Deduceva incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando: omessa o insufficiente motivazione della determinazione provinciale, asseritamente limitata a recepire in modo acritico il parere del Comitato tecnico; mancata indicazione degli specifici impatti ambientali e mancato confronto con le conclusioni dello studio del proponente; carenza di istruttoria per omessa considerazione dello studio viabilistico integrativo e della stima dei flussi indotti; violazione dei principi di proporzionalità ed economicità, poiché le criticità avrebbero potuto essere fronteggiate mediante prescrizioni senza imporre la VIA; mancata presenza nel Comitato di un esperto in materia viabilistica o di un consulente esterno; mancata convocazione di una conferenza di servizi istruttoria; violazione dei termini perentori della procedura di screening. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza eccepivano la carenza di legittimazione passiva, non essendo stati impugnati atti direttamente riferibili a tali amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza, ritenendo che non fossero stati impugnati provvedimenti a essi riferibili e che la Soprintendenza si fosse limitata a esprimersi senza rilevare criticità paesaggistiche. Nel merito ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem della Provincia, poiché la determinazione richiamava espressamente il parere del Comitato tecnico VIA, allegato al provvedimento, e non emergevano elementi che imponessero una valutazione autonoma di segno diverso. Il Comitato aveva esaminato la documentazione originaria e le integrazioni, individuando criticità concrete relative alla compatibilità con la pianificazione territoriale e urbanistica, alla qualità dell’aria e alla salute pubblica, nonché alla viabilità e al traffico. In particolare, aveva rilevato l’insufficiente considerazione delle prescrizioni del PTCP e della specifica scheda comunale, l’omessa analisi degli impatti cumulativi sul fondo emissivo e sui ricettori sensibili, nonché carenze metodologiche nello studio del traffico e nella costruzione degli scenari futuri. La circostanza che l’intervento non comportasse nuove volumetrie o consumo di suolo non escludeva la rilevanza ambientale dell’incremento della superficie di vendita e del passaggio a grande struttura commerciale. Il giudice ha qualificato le valutazioni di screening come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di difetto di motivazione, manifesta illogicità, erroneità dei presupposti o incoerenza procedurale macroscopica e manifesta, non ravvisata nel caso concreto. Ha escluso la violazione dei principi di proporzionalità ed economicità, poiché, una volta emerso un quadro di potenziali impatti significativi, l’assoggettamento a VIA costituiva uno degli esiti tipici della verifica e non poteva essere sostituito da prescrizioni mitigative. Ha ritenuto facoltativa, secondo il regolamento provinciale, la convocazione della conferenza di servizi istruttoria, osservando inoltre che la ricorrente non aveva dimostrato una concreta incidenza dell’omissione sull’istruttoria o sull’esito. Ha escluso che il superamento dei termini procedimentali determinasse la perdita del potere amministrativo o l’illegittimità degli atti, qualificando tali termini come ordinatori quanto agli effetti invalidanti, pur potendo il ritardo produrre eventuali responsabilità di altra natura. Ha infine respinto la censura relativa alla composizione del Comitato, rilevando la presenza degli esperti previsti dalla disciplina applicabile e il carattere meramente facoltativo dell’integrazione con un esperto ulteriore per progetti di particolare complessità. La società ricorrente è stata condannata a rifondere alla Provincia di Verona 1.500 euro oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con le amministrazioni statali estromesse.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, lett. m) e n), d.lgs. 152/2006
la verifica di assoggettabilità a VIA è la verifica volta a valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi; il provvedimento conclusivo è motivato, obbligatorio e vincolante
La verifica di assoggettabilità è una fase preliminare autonoma volta a individuare la necessità di una valutazione di impatto ambientale completa.
art. 19 d.lgs. 152/2006
L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi; qualora stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA
Il provvedimento di screening deve essere motivato in relazione ai criteri dell’Allegato V; il superamento dei termini non comporta, secondo il TAR, la decadenza dell’amministrazione dal potere di provvedere.
Allegato V alla parte seconda, d.lgs. 152/2006
I criteri dell’Allegato V costituiscono il parametro tecnico per valutare caratteristiche, localizzazione e potenziali impatti del progetto, inclusi gli effetti cumulativi, sulla qualità dell’aria, sulla salute pubblica e sul traffico.
art. 7 l.r. Veneto n. 4/2016
Il Comitato tecnico VIA è l’organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione
Il Comitato tecnico svolge una funzione istruttoria e consultiva tecnica, sulla quale l’autorità competente può fondare il provvedimento finale.
art. 8 l.r. Veneto n. 4/2016
Ai fini della verifica di assoggettabilità l’autorità competente si pronuncia disponendo: a) l’assoggettamento alla VIA; b) l’esclusione dalla VIA; c) l’esclusione condizionata a prescrizioni
L’assoggettamento alla VIA costituisce uno dei tre esiti tipici della verifica; quando emergono potenziali impatti significativi, l’autorità può disporre direttamente l’avvio della VIA senza sostituirla con prescrizioni mitigative.
art. 3, comma 1, lett. g1), l.r. Veneto n. 50/2012
La grande struttura di vendita è l’esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati
L’incremento della superficie da 2.500 a 3.423 mq determina il passaggio da media a grande struttura di vendita, rilevante ai fini della verifica degli impatti.
art. 2, commi da 9 a 9-quater e art. 2-bis l. 241/1990
Il richiamo dell’art. 19, comma 11, d.lgs. 152/2006 alla perentorietà dei termini opera in relazione ai rimedi contro il silenzio e agli effetti del ritardo, non determina la decadenza dell’amministrazione dal potere di provvedere tardivamente.
Massime di principio
- Le valutazioni compiute nell’ambito dello screening VIA costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di difetto di motivazione, manifesta illogicità, erroneità dei presupposti di fatto o incoerenza della procedura valutativa, purché tali vizi siano macroscopici e manifesti.
- È legittima la motivazione per relationem del provvedimento di assoggettamento a VIA quando l’autorità competente richiama espressamente il parere dell’organo tecnico-istruttorio, lo rende conoscibile mediante allegazione o incorporazione e non emergono elementi che impongano una valutazione autonoma di segno diverso.
- L’assenza di nuove volumetrie, opere edilizie o consumo di suolo non esclude la rilevanza ambientale di un progetto commerciale: l’incremento della superficie di vendita e il conseguente passaggio a una categoria dimensionale superiore possono giustificare lo screening e l’assoggettamento a VIA, soprattutto in presenza di potenziali impatti cumulativi su aria, salute pubblica e traffico.
- Quando lo screening evidenzia un quadro di potenziali impatti ambientali significativi, l’assoggettamento a VIA costituisce un esito tipico e non può essere censurato per mancata applicazione di prescrizioni mitigative, poiché l’esclusione condizionata e l’assoggettamento alla VIA sono opzioni procedimentali distinte.
- La mancata convocazione di una conferenza di servizi istruttoria non determina illegittimità quando la disciplina applicabile la configura come facoltativa e il ricorrente non dimostra che la sua omissione abbia inciso concretamente sull’istruttoria o sull’esito del procedimento.
- Il superamento dei termini per la conclusione della verifica di assoggettabilità a VIA non comporta, di per sé, la decadenza dell’autorità competente dal potere di provvedere né l’illegittimità del provvedimento tardivo, ferma la possibile rilevanza del ritardo ai fini delle responsabilità e dei rimedi previsti dall’ordinamento.
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