Sentenza n. 1531/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, relativa all’attivazione della carta docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 150/2024 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero aveva attivato la carta docenti e ha quindi chiesto che fosse accertata tale sopravvenuta esecuzione, insistendo soltanto per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nel corso del giudizio il Ministero ha attivato la carta docenti, soddisfacendo la pretesa sostanziale azionata in ottemperanza. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato a rimborsare le spese di lite. Tuttavia, le spese sono state dichiarate non ripetibili per la metà, considerando il comportamento processuale dell’amministrazione e il numero di controversie e procedimenti analoghi pendenti, che rendevano complesso per il Ministero soddisfare tempestivamente tutte le procedure. La metà ripetibile è stata liquidata in 400 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto, l’avvenuta attivazione della carta docenti durante il giudizio ha comportato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, anziché la prosecuzione del giudizio per ulteriori statuizioni sull’esecuzione.
- Quando l’amministrazione adempie durante il giudizio di ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza dell’adempimento sopravvenuto.
- La soccombenza virtuale consente di porre le spese a carico dell’amministrazione che ha dato causa al giudizio, ma la loro ripetibilità può essere ridotta in relazione al comportamento processuale delle parti e alla particolare complessità organizzativa derivante dalla pendenza di numerose controversie analoghe.
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