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Sentenza

Sentenza n. 1529/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: risposta provinciale alla diffida volta ad avviare accertamenti e individuare ulteriori corresponsabili della contaminazione ambientale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già individuata dalla Provincia quale corresponsabile della contaminazione ai sensi degli artt. 244 e 245 d.lgs. 152/2006, ha impugnato la comunicazione con cui l’amministrazione ha ritenuto insussistenti, allo stato, i presupposti per individuare ulteriori responsabili, tra cui l’amministratore della società che avrebbe operato nel sito in epoca antecedente. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 244 d.lgs. 152/2006, contraddittorietà e manifesta irragionevolezza, carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione e violazione della precedente sentenza del TAR Veneto. La ricorrente ha sostenuto che la Provincia avrebbe dovuto approfondire il ruolo operativo e decisionale dell’amministratore e dei suoi eredi, nonché che il decesso dell’amministratore non avrebbe estinto l’obbligo di bonifica. La Provincia, il Comune, la Regione e l’erede controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per natura non provvedimentale e non lesiva dell’atto, difetto di interesse, pretesa impropria di accertamento giudiziale della responsabilità e assenza di utilità concreta. Il TAR ha esaminato anche gli interventi ad adiuvandum di due società già coinvolte nelle attività di recupero ambientale.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso. La comunicazione impugnata è stata ritenuta autonomamente lesiva perché, in assenza di ulteriori indagini da parte della Provincia, aveva determinato un arresto procedimentale rispetto all’istanza di approfondimento. Il ricorso riguardava inoltre un procedimento distinto da quello relativo all’individuazione della ricorrente quale corresponsabile, sicché non ricorreva il ne bis in idem. È stato riconosciuto l’interesse della società già individuata come responsabile a sollecitare l’amministrazione, purché siano forniti elementi concreti e non implausibili sulla possibile corresponsabilità di altri soggetti, anche perché la partecipazione di ulteriori corresponsabili può incidere sulla ripartizione degli ingenti costi di bonifica. Il giudice ha tuttavia respinto il ricorso nel merito, rilevando che la ricorrente e l’interveniente non avevano dimostrato che, alla data dell’atto, la Provincia disponesse di elementi decisivi idonei ad attribuire all’amministratore la corresponsabilità della contaminazione. Il mero ruolo societario non è sufficiente: occorrono una condotta personalmente riferibile all’amministratore, il contributo causale all’evento o al suo aggravamento o mancata prevenzione e almeno la colpa. Il rapporto organico comporta che l’obbligo di messa in sicurezza e bonifica gravi primariamente sulla società, salvo condotte autonome, anomale e causalmente efficienti dell’amministratore. La carenza di prova circa la disponibilità di tali elementi ha assorbito le ulteriori censure. È stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la posizione di Mitsubishi Corporation, che aveva successivamente proposto un ricorso autonomo contro il medesimo atto; è stato respinto l’intervento di International Chemical Investors Italia 3 Holding s.r.l. Le spese sono state integralmente compensate. Il TAR ha precisato che ulteriori indagini future potrebbero consentire alla Provincia di rivalutare la responsabilità dell’amministratore.

Norme richiamate

  • artt. 244 e 245 d.lgs. 152/2006

    Disciplinano l’individuazione dei responsabili della contaminazione e gli obblighi connessi agli interventi ambientali. Il giudice ha ritenuto legittimo che l’amministrazione non individui ulteriori corresponsabili quando non disponga di elementi concreti e sufficienti.

  • artt. 242 ss. d.lgs. 152/2006

    Riguardano le attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale cui sono tenuti i soggetti responsabili.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Preclude al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; l’eventuale accoglimento della domanda avrebbe quindi imposto alla Provincia di rideterminarsi, senza consentire al TAR di accertare direttamente la responsabilità del terzo.

  • art. 28, comma 2, c.p.a.

    può intervenire «[c]hiunque non sia parte del giudizio […], ma vi abbia interesse»

    Consente l’intervento del terzo titolare di un interesse direttamente inciso dall’atto impugnato, anche quando tale interesse avrebbe potuto essere fatto valere autonomamente, nei limiti riconosciuti all’intervento litisconsortile.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine di sessanta giorni è stato applicato per verificare la tempestività degli interventi litisconsortili, decorrente dalla conoscenza dell’atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’atto con cui l’amministrazione arresta, anche solo di fatto, il procedimento avviato su istanza del privato per l’accertamento di ulteriori responsabili può essere autonomamente impugnato quando impedisca a tempo indeterminato il soddisfacimento dell’interesse pretensivo, pur avendo natura formalmente endoprocedimentale o comunicativa.
  • Il soggetto individuato come responsabile della contaminazione ha interesse a sollecitare l’amministrazione ad approfondire la possibile corresponsabilità di altri soggetti, anche se non ha ancora sostenuto costi di bonifica, purché prospetti elementi concreti e non meramente generici; tale interesse deriva anche dall’incidenza della pluralità dei responsabili sulla distribuzione dell’obbligazione solidale e dei costi di recupero ambientale.
  • L’individuazione amministrativa dei responsabili della contaminazione non richiede necessariamente il coinvolgimento di tutti i potenziali responsabili, ma l’amministrazione deve svolgere ulteriori approfondimenti quando siano forniti elementi concreti e plausibili sulla possibile corresponsabilità di soggetti non ancora individuati.
  • Il mero rapporto organico o la titolarità della carica societaria non fondano, da soli, la responsabilità ambientale personale dell’amministratore. Sono necessari l’accertamento di una condotta personalmente riferibile, il contributo causale alla determinazione, all’aggravamento o alla mancata prevenzione della contaminazione e almeno l’elemento soggettivo della colpa.
  • In base all’immedesimazione organica, l’obbligo di messa in sicurezza e bonifica grava primariamente sulla società proprietaria o gestrice del sito; la responsabilità concorrente dell’amministratore richiede una condotta autonoma, anomala e causalmente efficiente, posta in essere anche in contrasto con gli interessi della società o comunque dotata di autonoma rilevanza causale.
  • Il giudice amministrativo non può accertare direttamente una responsabilità ambientale in relazione a poteri amministrativi non ancora esercitati: l’eventuale accoglimento dell’impugnazione comporta soltanto l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi secondo legge.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiLegittimazione e interesse a ricorrereMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoRiparto di giurisdizione

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