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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29062/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per IRPEG, ILOR e ritenute alla fonte relative agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, emessa nei confronti della fallita incorporante di una società. La Curatela aveva impugnato la cartella contestando l'entità degli importi. I giudici di merito avevano ritenuto che per il 1990 il debito residuo dovesse essere determinato sulla base dei versamenti documentati, mentre per il 1991 e 1992 avevano considerato efficace la definizione agevolata ex art. 9-bis L. 289/2002, con recupero delle sole rate non pagate e applicazione di sanzioni e interessi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c., omessa valutazione di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., e violazione dell'art. 9-bis e dell'art. 9, comma 17, L. 289/2002 nonché dell'art. 138 L. 338/2000, sostenendo che il condono era stato erroneamente ritenuto valido ed efficace nonostante il mancato pagamento integrale e tempestivo delle rate.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso limitatamente all'anno 1990 per difetto di autosufficienza, poiché l'Agenzia non ha adeguatamente indicato se e come avesse contestato in appello la documentazione utilizzata dai giudici di merito per quantificare il residuo dovuto. Quanto agli anni 1991 e 1992, ha accolto il terzo motivo, affermando che il condono ex art. 9-bis L. 289/2002 è condono clemenziale e richiede il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto: il mancato versamento delle rate successive alla prima rende inefficace la definizione agevolata e legittima il recupero dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi. Decidendo nel merito, la Corte ha respinto il ricorso originario del contribuente per il 1991 e 1992. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo non è risultato decisivo rispetto all'esito finale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato per la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte non fonda su tale motivo la decisione finale.

  • art. 9-bis L. 289/2002

    È qualificato come condono clemenziale, non premiale; richiede il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute per perfezionare la definizione agevolata.

  • art. 9, comma 17, L. 289/2002

    Richiamato insieme all'art. 9-bis nella censura dell'Agenzia; non assume autonoma centralità nella ratio decisoria, ma nel quadro della disciplina del condono.

  • art. 138 L. 338/2000

    Richiamato nel terzo motivo di ricorso; la Corte non sviluppa un'autonoma interpretazione specifica della norma nel decisum.

  • art. 366, comma 1, c.p.c.

    Usato dalla Corte per affermare il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, con esposizione sommaria dei fatti e specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per il recupero delle imposte accertate mediante cartella di pagamento, con sanzioni e interessi, a seguito dell'inefficacia del condono.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve essere autosufficiente: la parte ricorrente deve esporre i fatti rilevanti e indicare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda le censure, in modo da consentire alla Corte il controllo della decisività delle doglianze.
  • In materia di definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti, il condono ex art. 9-bis L. 289/2002 ha natura clemenziale: non opera un effetto novativo sul debito, ma solo l'esonero da sanzioni se la definizione viene perfezionata nei modi e nei termini previsti.
  • Il pagamento rateale previsto per il condono clemenziale perfeziona la definizione solo se tutte le rate vengono corrisposte integralmente e tempestivamente; l'omesso o incompleto versamento comporta l'inefficacia dell'istanza di definizione e la perdita del beneficio.
  • Quando il condono è inefficace, l'amministrazione può procedere al recupero dell'imposta dovuta, oltre sanzioni e interessi, secondo la disciplina ordinaria di liquidazione e riscossione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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