Cassazione Civile, Ordinanza n. 29062/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per IRPEG, ILOR e ritenute alla fonte relative agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, emessa nei confronti della fallita incorporante di una società. La Curatela aveva impugnato la cartella contestando l'entità degli importi. I giudici di merito avevano ritenuto che per il 1990 il debito residuo dovesse essere determinato sulla base dei versamenti documentati, mentre per il 1991 e 1992 avevano considerato efficace la definizione agevolata ex art. 9-bis L. 289/2002, con recupero delle sole rate non pagate e applicazione di sanzioni e interessi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c., omessa valutazione di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., e violazione dell'art. 9-bis e dell'art. 9, comma 17, L. 289/2002 nonché dell'art. 138 L. 338/2000, sostenendo che il condono era stato erroneamente ritenuto valido ed efficace nonostante il mancato pagamento integrale e tempestivo delle rate.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso limitatamente all'anno 1990 per difetto di autosufficienza, poiché l'Agenzia non ha adeguatamente indicato se e come avesse contestato in appello la documentazione utilizzata dai giudici di merito per quantificare il residuo dovuto. Quanto agli anni 1991 e 1992, ha accolto il terzo motivo, affermando che il condono ex art. 9-bis L. 289/2002 è condono clemenziale e richiede il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto: il mancato versamento delle rate successive alla prima rende inefficace la definizione agevolata e legittima il recupero dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi. Decidendo nel merito, la Corte ha respinto il ricorso originario del contribuente per il 1991 e 1992. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo non è risultato decisivo rispetto all'esito finale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte non fonda su tale motivo la decisione finale.
È qualificato come condono clemenziale, non premiale; richiede il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute per perfezionare la definizione agevolata.
Richiamato insieme all'art. 9-bis nella censura dell'Agenzia; non assume autonoma centralità nella ratio decisoria, ma nel quadro della disciplina del condono.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso; la Corte non sviluppa un'autonoma interpretazione specifica della norma nel decisum.
Usato dalla Corte per affermare il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, con esposizione sommaria dei fatti e specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per il recupero delle imposte accertate mediante cartella di pagamento, con sanzioni e interessi, a seguito dell'inefficacia del condono.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve essere autosufficiente: la parte ricorrente deve esporre i fatti rilevanti e indicare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda le censure, in modo da consentire alla Corte il controllo della decisività delle doglianze.
- In materia di definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti, il condono ex art. 9-bis L. 289/2002 ha natura clemenziale: non opera un effetto novativo sul debito, ma solo l'esonero da sanzioni se la definizione viene perfezionata nei modi e nei termini previsti.
- Il pagamento rateale previsto per il condono clemenziale perfeziona la definizione solo se tutte le rate vengono corrisposte integralmente e tempestivamente; l'omesso o incompleto versamento comporta l'inefficacia dell'istanza di definizione e la perdita del beneficio.
- Quando il condono è inefficace, l'amministrazione può procedere al recupero dell'imposta dovuta, oltre sanzioni e interessi, secondo la disciplina ordinaria di liquidazione e riscossione.
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