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Legge

LEGGE 14 novembre 2000, n. 338

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.

Normativa italiana000G0387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il cofinanziamento statale di interventi per alloggi e residenze universitarie, con regole su progetti, standard qualitativi, destinazioni prioritarie e controlli. Prevede inoltre misure PNRR per nuovi posti letto, agevolazioni fiscali e semplificazioni urbanistiche ed edilizie, con alcune disposizioni limitate al periodo del PNRR e altre abrogate o non più applicabili.

Finanziamenti e semplificazioni per alloggi e residenze universitarie

Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari

La disciplina mira a favorire la realizzazione, il recupero e l’adeguamento di alloggi e residenze per studenti universitari, con cofinanziamento statale e regole tecniche e procedurali dedicate. Nel tempo il testo è stato integrato con misure collegate al PNRR per ampliare l’offerta di posti letto e semplificare gli interventi.

Ambito degli interventi e soggetti ammessi

Sono finanziabili interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alla sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione, nuova costruzione e acquisto di aree o edifici da destinare ad alloggi o residenze per studenti universitari. Possono intervenire regioni, province autonome, organismi regionali per il diritto allo studio, università statali e legalmente riconosciute, collegi universitari, consorzi universitari, cooperative di studenti senza fini di lucro e ONLUS operanti nel settore.

Regime finanziario ordinario

Per gli interventi è autorizzata una spesa di 60 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002; dal 2003 l’ammontare è determinato dalla legge finanziaria. Il cofinanziamento statale non può superare il 75% del costo totale di progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le risorse regionali o precedenti al 2000 non possono essere usate per coprire la quota di finanziamento, mentre i finanziamenti statali per l’edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura della quota a carico dei beneficiari fino al 60%.

Procedure, selezione dei progetti e monitoraggio

Le procedure di presentazione e di erogazione dei finanziamenti sono definite con decreto ministeriale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Le procedure devono svolgersi esclusivamente con modalità digitali e tramite informatizzazione del processo edilizio; i progetti devono indicare, a pena di inammissibilità, il numero di posti letto attesi. L’individuazione dei progetti ammessi e l’assegnazione delle risorse spettano al Ministero competente.

Standard qualitativi e disciplina edilizia

Con decreto ministeriale, entro tre mesi, sono definiti standard minimi qualitativi e linee guida tecnico-economiche per la realizzazione degli interventi, anche in deroga alle norme di edilizia residenziale, purché resti ferma la destinazione alle finalità universitarie. Il decreto prevale sui regolamenti edilizi e deve prevedere parametri differenziati per manutenzione, recupero, ristrutturazione e nuova costruzione, nel rispetto di sicurezza, prevenzione antisismica, igiene e valori storico-artistici. Restano fermi i controlli delle autorità regionali competenti.

Priorità, destinatari e utilizzo delle risorse

Gli alloggi e le residenze sono destinati prioritariamente agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, secondo i criteri del diritto allo studio. Se in una regione o provincia risultano esaurite le graduatorie degli idonei per borse di studio e prestiti d’onore, le relative risorse possono essere usate per questi interventi. Gli interventi finanziati con risorse regionali per l’edilizia residenziale pubblica possono essere eseguiti anche direttamente dalle regioni o tramite gli organismi regionali, con deroghe tecniche, purché permanga la destinazione universitaria.

PNRR, nuovi posti letto e housing universitario

Le risorse PNRR della riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, sono destinate all’acquisizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti. Tali risorse possono essere assegnate a imprese, operatori economici, altri soggetti privati e soggetti pubblici sulla base di proposte selezionate da una commissione ministeriale. La ripartizione avviene in base ai posti letto previsti e ai fabbisogni territoriali, con attenzione alla quota destinata al Mezzogiorno. Le somme coprono il corrispettivo dovuto per i primi tre anni dalla fruibilità dei posti letto; è possibile anche l’erogazione anticipata con garanzia. È previsto un vincolo di destinazione per almeno nove anni dopo i primi tre.

Regime fiscale e agevolazioni PNRR

Dal 2024 le somme corrisposte per il corrispettivo dei primi tre anni non concorrono al reddito IRPEF/IRES né all’IRAP. I redditi derivanti dalla messa a disposizione dei posti letto, in presenza di specifiche condizioni, sono esclusi dal reddito nella misura del 40%. Gli atti relativi agli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti stipulati in relazione alle proposte finanziate sono esenti da imposta di bollo e registro; il beneficio decade se gli interventi non vengono realizzati nei termini. È inoltre previsto un credito d’imposta fino all’importo dell’IMU versata sugli immobili destinati a tali finalità.

Semplificazioni urbanistiche ed edilizie

Per la riforma PNRR è sempre ammesso il mutamento di destinazione d’uso funzionale a residenze universitarie, anche in deroga a prescrizioni urbanistiche o regionali/statali, fermo restando il rispetto di sicurezza e requisiti igienico-sanitari. Gli interventi possono essere realizzati con SCIA; in aree vincolate si applicano regole speciali e, nei casi previsti, la segnalazione alla soprintendenza. È riconosciuto interesse pubblico alla riconversione di aree già impermeabilizzate, con possibilità di permesso di costruire in deroga, e non è necessaria la previa approvazione di un piano attuativo. Sugli immobili resta un vincolo di destinazione per la durata del finanziamento o comunque non inferiore a 12 anni.

Vincoli urbanistici, catasto e limiti volumetrici

Gli alloggi e le residenze PNRR non sono soggetti al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale né all’obbligo di dotazione minima di parcheggi. Se il mutamento d’uso aumenta la rendita catastale, l’incremento non rileva, per il periodo di finanziamento, ai fini della tassazione sugli immobili e delle imposte ipotecarie e catastali. Negli interventi di ristrutturazione è ammesso un incremento di volumetria non superiore al 35% della volumetria originaria, nei limiti indicati dalla norma edilizia generale.

Monitoraggio degli immobili e comunicazioni

Fino al 30 giugno 2026, le università statali devono comunicare al Ministro dell’università e della ricerca le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento ultranovennali su immobili potenzialmente destinati a residenze universitarie; il Ministro si pronuncia entro 60 giorni.

Disposizioni abrogate o superate

È abrogato il comma 4 dell’articolo 18 della legge n. 390 del 1991. Risultano inoltre abrogati o comunque non più applicabili alcuni commi successivamente soppressi o sostituiti, tra cui il comma 13 dell’articolo 1 ter e l’intero articolo 1 ter. Le norme originarie di finanziamento in lire e il limite di impegno per il polo universitario di Cuneo hanno rilievo storico e non risultano di applicazione attuale pratica.

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