Cassazione Civile, Ordinanza n. 24577/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, relativa all’anno d’imposta 2005, con recupero di IVA, IRES e IRAP, oltre sanzioni e interessi. La società contribuente aveva impugnato la cartella dinanzi al giudice tributario e ottenuto un accoglimento solo parziale in primo grado; la CTR aveva poi respinto l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ricorre per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della disciplina IVA per avere la CTR riconosciuto la detrazione di un credito IVA maturato nell’anno precedente, nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di maturazione e asserita insufficiente documentazione del credito; (2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la CTR esteso l’annullamento della cartella anche al tardivo versamento della prima rata del saldo IRES e IRAP, benché tale questione non fosse stata introdotta nel ricorso originario ma solo in memoria; (3) in via subordinata, vizio motivazionale per omessa valutazione della riferibilità dei versamenti ai recuperi contestati con riguardo a IRES e IRAP; (4) ulteriore vizio motivazionale, sempre in via subordinata, per avere la CTR ritenuto incerto l’oggetto della pretesa anche quanto ad altri recuperi non specificamente censurati dalla società.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo corretta la decisione della CTR sul diritto alla detrazione del credito IVA perché, secondo il consolidato orientamento richiamato, la neutralità dell’IVA consente il riconoscimento del credito, pur in mancanza della dichiarazione annuale del periodo di maturazione, se il credito risulta dalle dichiarazioni periodiche, da regolari versamenti e siano rispettati i requisiti sostanziali della detrazione. Accoglie invece il secondo motivo, poiché la CTR ha pronunciato ultra petita: la doglianza relativa al tardivo versamento della prima rata di IRES e IRAP era stata dedotta solo con memoria e non nel ricorso introduttivo, sicché non poteva essere presa in considerazione. Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti. La sentenza impugnata viene quindi cassata senza rinvio limitatamente alle imposte diverse dall’IVA, cioè in relazione al capo accolto con il secondo motivo. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono integralmente compensate.
Norme richiamate
termine di sei mesi, ratione temporis applicabile
il ricorso per cassazione è stato ritenuto tempestivo perché spedito per la notificazione entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo automatizzato sulla dichiarazione ai fini delle imposte dirette
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato come base del controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA
richiamato dal ricorrente per contestare il riconoscimento della detrazione IVA; la Corte conferma però il principio della neutralità dell’IVA e la detraibilità in presenza dei requisiti sostanziali
richiamato dal ricorrente nel motivo sull’IVA, ma il motivo è stato ritenuto infondato
art. 8, comma 3, d.P.R. n. 322/1998
richiamato dal ricorrente nel motivo sull’IVA, senza accoglimento della censura
richiamato per il vizio di ultrapetizione: il giudice non può pronunciare su domande o eccezioni non ritualmente introdotte nel processo
richiamato nel motivo sull’ultrapetizione, per il contenuto del ricorso introduttivo nel processo tributario
richiamato nel motivo sull’ultrapetizione, in relazione ai limiti della difesa e delle allegazioni nel processo tributario
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del primo motivo per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro del secondo motivo per nullità della sentenza per ultrapetizione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
indicato per i motivi subordinati relativi al vizio motivazionale; i motivi sono rimasti assorbiti
Massime di principio
- Nel giudizio tributario relativo a un controllo automatizzato, l’omessa presentazione della dichiarazione annuale nel periodo di maturazione non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione dell’IVA, se il credito emerge dalle dichiarazioni periodiche e dai versamenti regolari e sono provati i requisiti sostanziali dell’operazione.
- Il principio di neutralità dell’IVA impone di riconoscere la detrazione quando sia dimostrato, in concreto, che gli acquisti sono stati effettuati da un soggetto passivo, assoggettati a IVA e destinati ad operazioni imponibili.
- Nel processo tributario il giudice non può estendere la decisione a questioni o domande nuove non introdotte nel ricorso originario: la pronuncia su una censura formulata solo in memoria integra ultrapetizione.
- La deduzione di un vizio di motivazione o di omesso esame richiede specificità delle censure e puntuale indicazione di ciò che è stato contestato nei gradi di merito; in mancanza, la doglianza è inidonea a sovvertire la decisione.
- Quando il ricorso viene accolto solo su uno dei capi e gli altri motivi restano assorbiti, la cassazione può avvenire senza rinvio limitatamente al capo viziato, se non residuano ulteriori accertamenti di merito da compiere.
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