Cassazione Civile, Ordinanza n. 28224/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione dell'abitazione del committente, per il quale la società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per euro 10.243,71 a titolo di saldo del corrispettivo. Il committente proponeva opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, sostenendo che fosse competente il Tribunale di Verona: sia come foro del consumatore ex artt. 33 e 63 del codice del consumo, sia come foro del luogo di conclusione del contratto, sia come foro del luogo di esecuzione della prestazione. La Corte d'appello accoglieva l'appello del committente, dichiarando la competenza del Tribunale di Verona quale foro del consumatore e condannando la società alle spese. La società proponeva quindi regolamento di competenza deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione e violazione delle norme sul foro del consumatore, sostenendo che si trattasse di un ordinario appalto soggetto ai criteri codicistici di competenza territoriale e che il contratto fosse stato concluso e dovesse eseguirsi a Brescia/Vestone; con il secondo motivo censurava la liquidazione delle spese per errata determinazione del valore della causa, sostenendo che il riferimento dovesse essere al solo importo del decreto ingiuntivo e non al valore dichiarato dall'opponente, anche alla luce delle domande riconvenzionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha affermato che la società era un professionista e il committente un consumatore; che la disciplina consumeristica si applica indipendentemente dal tipo contrattuale e dalla forma del contratto; e che il foro del consumatore, esclusivo e inderogabile, coincide con quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore, nel caso di specie Verona. Ha inoltre ritenuto corretta, ai fini della liquidazione delle spese, la valorizzazione del valore complessivo della controversia, comprensivo anche delle domande riconvenzionali, e non del solo importo del decreto ingiuntivo. È stata quindi confermata la competenza del Tribunale di Verona, con rimessione delle parti a tale giudice anche per le spese del giudizio di regolamento, e con condanna della ricorrente al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 206/2005
è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 206/2005
è professionista la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario
art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005
la competenza territoriale spetta al giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore ed è foro esclusivo e inderogabile salvo prova di specifica trattativa individuale sulla clausola derogatoria
art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di domanda e determinazione della competenza, ma non accolto
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che la prova dell'eventuale trattativa individuale sulla deroga al foro del consumatore grava sul professionista
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per vizio in procedendo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura di motivazione apparente non è decisiva nei vizi processuali, poiché la Corte può esaminare direttamente gli atti
richiamato per la scrittura difensiva nel regolamento di competenza
richiamato in tema di spese di lite
richiamato per lo scaglione di valore ai fini della liquidazione dei compensi
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
consente il rinvio ai precedenti giurisprudenziali per la motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- La qualifica di consumatore o professionista va accertata in base alla posizione sostanziale delle parti e allo scopo perseguito dalla persona fisica, non al nomen iuris del contratto né alla sola forma della pattuizione.
- La disciplina consumeristica e il foro del consumatore si applicano anche a contratti singolarmente predisposti e non solo a moduli o formulari, e prescindono dal tipo contrattuale prescelto e dalla natura della prestazione.
- Il foro del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u), cod. cons. è esclusivo e inderogabile; la deroga in favore di altro foro è efficace solo se il professionista dimostri una specifica trattativa individuale sulla clausola.
- Nei vizi processuali denunciati in cassazione non è decisivo dedurre un vizio di motivazione in termini generali, poiché la Corte può verificare direttamente l'atto e la sussistenza dell'errore processuale.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia può essere determinato tenendo conto anche delle domande riconvenzionali, quando esse ampliano l'oggetto del giudizio e l'attività difensiva necessaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27952/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27954/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27955/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27956/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27957/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27958/2021 del 14/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →