Cassazione Penale, Sentenza n. 33120/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato, minorenne all'epoca dei fatti, era sottoposto alla custodia cautelare in istituto penale per minorenni in relazione a plurimi episodi contestati tra ottobre 2022 e agosto 2023: detenzione, porto e uso di armi e munizioni, esplosione di colpi d'arma da fuoco, detenzione e uso di ordigni esplosivi con danneggiamenti e cessione di cocaina. I reati erano contestati in concorso con altri soggetti e aggravati, secondo le imputazioni cautelari, dall'aver agito con metodo mafioso e al fine di agevolare l'attività di una articolazione territoriale della 'ndrangheta; il capo relativo agli stupefacenti era aggravato anche dall'agevolazione mafiosa. Il Tribunale per i minorenni aveva rigettato il riesame proposto contro l'ordinanza genetica. Sono stati presentati due ricorsi per cassazione. Il ricorso del secondo difensore è stato dichiarato inammissibile perché, al momento della proposizione, il difensore era già stato revocato dall'indagato e non era quindi più legittimato a proporre l'impugnazione. Il ricorso ritualmente proposto dagli altri difensori deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, per asserita mancanza del dolo specifico e per la pretesa natura personale, estemporanea e ludica delle condotte; insussistenza del metodo mafioso, in ragione dell'assenza di manifestazioni intimidatorie rivolte a terzi e dell'assenza di spendita del vincolo associativo; illogicità della valorizzazione, ai fini cautelari, di fatti commessi dall'indagato dopo la maggiore età e oggetto di altro procedimento; insufficienza della motivazione sui gravi indizi; difetto di attualità delle esigenze cautelari, considerato il tempo trascorso dai fatti e il cosiddetto tempo silente; irrilevanza o attenuazione del pericolo di reiterazione in ragione della detenzione per altro titolo; violazione dei principi di proporzionalità, gradualità ed extrema ratio nel procedimento minorile e mancata valutazione di misure meno afflittive, inclusi collocamento in comunità e arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte ha dichiarato preliminarmente inammissibile il ricorso presentato dal difensore revocato, ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen. Ha esaminato il ricorso ritualmente proposto dagli altri difensori e lo ha complessivamente rigettato. Ha ritenuto che l'ordinanza genetica e quella del riesame fossero tra loro complementari e adeguatamente motivassero il quadro cautelare. Le censure sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa sono state dichiarate inammissibili perché già esaminate e disattese dai giudici della cautela, comunque manifestamente infondate e, in parte, dirette a ottenere una diversa valutazione del contenuto delle intercettazioni, non consentita in cassazione in assenza di travisamento decisivo o manifesta illogicità. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la finalità di agevolazione sulla base del contesto associativo, dei rapporti dell'indagato con soggetti intranei alla cosca, della disponibilità e gestione di armi ed esplosivi e del coinvolgimento nella gestione degli stupefacenti e dei relativi proventi. La censura relativa al metodo mafioso è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché l'eventuale esclusione di tale specifica porzione dell'aggravante non avrebbe prodotto alcuna concreta utilità cautelare, permanendo l'altra aggravante e la gravità indiziaria. Sono state ritenute infondate le doglianze sulle esigenze cautelari: il Tribunale aveva valorizzato la gravità e la reiterazione delle condotte, la personalità dell'indagato, il contesto socio-familiare, le condotte successive alla maggiore età e l'assenza di un effettivo mutamento dello stile di vita. La detenzione per altro titolo non è stata considerata di per sé incompatibile con il pericolo di reiterazione. È stata inoltre ritenuta adeguatamente motivata la scelta della custodia in IPM, anche con riguardo all'inidoneità delle misure meno afflittive e degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata disposta la condanna alle spese o alla Cassa delle ammende in ragione della minore età dell'indagato. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
Richiamato nelle imputazioni cautelari per il concorso dell'indagato nei reati contestati.
Richiamato nelle imputazioni per la continuazione tra più violazioni.
La Corte distingue l'aggravante del metodo mafioso, di natura oggettiva, da quella dell'agevolazione mafiosa, connotata dal fine specifico di favorire l'attività dell'associazione. In un territorio caratterizzato dalla presenza radicata di un'organizzazione mafiosa può essere sufficiente anche un riferimento implicito al potere criminale dell'associazione, quando tale potere sia noto alla collettività.
Richiamato quale parametro del metodo e del contesto mafioso evocato nelle contestazioni cautelari.
Richiamato nelle imputazioni relative all'esplosione o accensione pericolosa di colpi o oggetti.
Richiamato nelle imputazioni relative alla fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.
Richiamato per i danneggiamenti aggravati contestati in relazione all'uso di ordigni.
Richiamato per la cessione di sostanza stupefacente.
Individua, insieme agli artt. 274 e 275 c.p.p., i presupposti valutati per l'applicazione della misura cautelare, inclusi i gravi indizi di colpevolezza.
Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale; la Corte ha ritenuto che tali requisiti fossero motivati sulla base della gravità e reiterazione delle condotte, della personalità e delle condotte successive dell'indagato.
Richiamato in relazione ai criteri di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura; la Corte ha ritenuto giustificata la custodia in IPM e non necessaria una motivazione autonoma ulteriore sull'inidoneità del braccialetto elettronico una volta motivata l'inadeguatezza degli arresti domiciliari.
Il giudice del riesame deve esercitare un controllo critico sul quadro cautelare; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tale controllo adeguatamente svolto.
Fondamento dell'inammissibilità del ricorso presentato dal difensore già revocato e quindi privo di legittimazione e mandato fiduciario.
La Corte ha escluso che il ricorso potesse trasformarsi in una rivalutazione di fatto o in una diversa attribuzione di significato alle intercettazioni, in assenza di travisamento decisivo o manifesta irragionevolezza.
Richiamato per la formalizzazione, tramite l'ufficio matricola, della nomina del nuovo difensore e della revoca del precedente.
Richiamato per il regime cautelare minorile e per l'assenza, nel procedimento minorile, delle presunzioni di adeguatezza previste dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; la Corte ha tuttavia ritenuto rispettato il principio di extrema ratio.
Richiamato quale disciplina del collocamento in comunità, misura meno afflittiva ritenuta implicitamente inadeguata dai giudici della cautela.
Impone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti minorenni in caso di diffusione del provvedimento.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione cautelare, senza liberazione dell'indagato.
Massime di principio
- In tema di misure cautelari personali, l'ordinanza genetica e quella del riesame sono provvedimenti complementari: possono integrarsi reciprocamente, purché nel loro complesso espongano le ragioni logico-giuridiche della sussistenza dei gravi indizi, delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura.
- Nel ricorso per cassazione cautelare non è consentita una nuova valutazione del significato delle intercettazioni o una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella del giudice di merito, salvo che sia dedotto e riscontrato un travisamento decisivo della prova oppure una manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede il dolo specifico di agire al fine di favorire l'attività dell'associazione mafiosa, ma tale finalità può essere desunta dal contesto complessivo delle condotte, dai rapporti con gli appartenenti al sodalizio, dalla disponibilità di armi o altri strumenti criminosi e dal collegamento funzionale delle attività illecite con la cosca; non è necessaria la prova che l'azione sia diretta specificamente al consolidamento o rafforzamento dell'associazione.
- L'aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva e ricorre quando le modalità concrete della condotta evocano e impiegano la forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, incidendo causalmente sulla consumazione del reato. La mera caratura mafiosa dell'autore o il semplice contesto ambientale non sono normalmente sufficienti, salvo che in un territorio ove sia radicata un'organizzazione mafiosa storica il soggetto faccia, anche implicitamente, riferimento al potere criminale noto alla collettività.
- Nel giudizio cautelare, l'impugnazione diretta esclusivamente a ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante è inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente non dimostri una concreta utilità pratica derivante dall'esclusione, in particolare quando la misura resterebbe comunque applicabile per altre contestazioni o aggravanti.
- Ai fini della valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, il giudice può considerare non soltanto i fatti oggetto della misura, ma anche la personalità complessiva dell'indagato, le condotte successive e altri procedimenti o titoli cautelari, purché il giudizio prognostico sia ancorato a elementi concreti e adeguatamente motivato.
- La detenzione per altra causa non esclude di per sé la configurabilità delle esigenze cautelari, poiché nessun titolo detentivo è necessariamente destinato a permanere e la sua estinzione può dipendere da situazioni rimesse alla competenza di altri giudici o organi.
- Nel procedimento minorile, la custodia cautelare in IPM costituisce misura di extrema ratio, ma può essere ritenuta necessaria quando la personalità dell'indagato, la gravità e le modalità dei fatti, il contesto di origine e l'assenza di affidabilità rendano inadeguate le misure meno afflittive; la motivazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari comprende anche quella relativa al braccialetto elettronico.
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