Cassazione Penale, Sentenza n. 33027/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale monocratico alla pena di due mesi di arresto ed euro 3.000 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria di euro 300, oltre alle spese processuali, per il reato previsto dall'art. 116, comma 15, del d.lgs. n. 285 del 1992, consistito nell'avere condotto veicoli senza patente in due occasioni nell'arco di un biennio, dopo una precedente sanzione del 15 novembre 2022 e una nuova contestazione del 22 giugno 2024. Il giudizio si era svolto con rito abbreviato e il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità, ritenendo configurabile la recidiva nel biennio. La difesa aveva formalmente proposto appello, deducendo l'eccessiva quantificazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, aveva contestato il superamento del minimo edittale, individuato in assenza di un minimo specifico nel limite previsto dall'art. 25 c.p.; aveva censurato la motivazione sulla propensione a delinquere, ritenuta non adeguatamente giustificata dai precedenti, risalenti nel tempo; e aveva lamentato il mancato esame dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e del comportamento processuale. L'impugnazione è stata qualificata come ricorso per cassazione perché la sentenza, avendo applicato soltanto una pena pecuniaria, anche se sostitutiva dell'arresto, non era appellabile. La Corte ha tuttavia rilevato che il difensore non risultava abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente affermato che la pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva deve considerarsi, ai fini delle impugnazioni, come pena pecuniaria; pertanto, ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., la sentenza non era appellabile ed era proponibile esclusivamente ricorso per cassazione. In applicazione del principio di conservazione degli atti, previsto dall'art. 568, comma 5, c.p.p., l'appello è stato correttamente convertito in ricorso per cassazione. La declaratoria di inammissibilità è dipesa dal fatto che il difensore che aveva presentato l'impugnazione non risultava abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Sono state poste a carico dell'imputato le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992
Norma incriminatrice applicata per la conduzione di veicoli senza patente in due occasioni nel biennio.
art. 57 legge 24 novembre 1981 n. 689
La pena pecuniaria conserva tale natura anche quando è applicata in sostituzione della pena detentiva; ciò determina l'applicazione del regime delle impugnazioni previsto per le sentenze che irrogano una pena pecuniaria.
art. 593, comma 3, c.p.p.
Le sentenze di condanna alle quali sia stata applicata soltanto la pena dell'ammenda non sono appellabili e possono essere impugnate esclusivamente con ricorso per cassazione.
art. 606 c.p.p.
Individuato come mezzo di impugnazione esperibile contro le sentenze non appellabili per le quali è applicabile esclusivamente il ricorso per cassazione.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Consente la conservazione degli atti processuali attraverso la conversione dell'impugnazione proposta con un mezzo non corretto nel mezzo di impugnazione previsto dalla legge, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 62-bis c.p.
Norma invocata dalla difesa per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte non ha esaminato nel merito la relativa censura per l'inammissibilità del ricorso.
art. 133 c.p.
Norma richiamata dalla difesa in relazione ai criteri di quantificazione della pena; la Corte non ha esaminato nel merito la censura.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini del regime delle impugnazioni, la pena pecuniaria applicata in sostituzione della pena detentiva deve essere considerata pena pecuniaria; di conseguenza, una sentenza che irroga soltanto una pena pecuniaria sostitutiva non è appellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.
- Quando un'impugnazione è proposta nella forma dell'appello contro una sentenza non appellabile perché ha applicato soltanto una pena pecuniaria, l'atto deve essere convertito in ricorso per cassazione in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, purché sussistano gli altri requisiti del ricorso.
- Il ricorso per cassazione proposto da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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