Cassazione Penale, Sentenza n. 33034/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato in via definitiva per reati associativi e ulteriori reati contro la persona, nonché per un reato previsto dalla legislazione sugli stupefacenti, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di retrodatare la decorrenza dell'espiazione della pena detentiva. L'ordine di esecuzione di pene concorrenti aveva individuato tale decorrenza nella data di notificazione, avvenuta il 26 aprile 2021, dell'ordinanza di custodia cautelare relativa ai reati in esecuzione. Il ricorrente sosteneva invece che la pena dovesse essere computata dalla data del 13 gennaio 2015, quando era stato arrestato nell'ambito di altro procedimento penale, poiché da quel momento era rimasto ininterrottamente detenuto. La condanna riguardava un reato associativo contestato in forma aperta, senza indicazione della data finale della permanenza. Secondo il ricorrente, non era stata provata la prosecuzione della partecipazione associativa oltre il 13 gennaio 2015 e il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente posto a suo carico l'assenza di una dissociazione, trasformandola in una presunzione assoluta di protrazione del reato. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 657 cod. proc. pen., sostenendo che spettasse all'accusa provare in concreto la prosecuzione della condotta associativa. Con il secondo motivo ha denunciato vizio della motivazione, censurando il mancato rilievo attribuito ai provvedimenti della magistratura di sorveglianza, che a suo dire avrebbero escluso la persistenza dei legami con il sodalizio, nonché la mancata considerazione delle sue gravi condizioni di salute, incompatibili con l'esercizio del ruolo associativo e rilevanti anche per la concessione degli arresti domiciliari e il riconoscimento di un'invalidità dell'85%.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione, il quale aveva escluso la retrodatazione della decorrenza della pena al 13 gennaio 2015. In materia di reato permanente contestato in forma aperta, quando dalla data di cessazione dipenda un effetto giuridico e la sentenza di condanna non la individui, spetta al giudice dell'esecuzione accertarla sulla base degli elementi disponibili. La Corte ha escluso che il giudice avesse applicato una presunzione assoluta di permanenza fino alla sentenza di primo grado o che avesse fondato la decisione soltanto sulla mancata dissociazione o sulla rissa carceraria. La motivazione era invece ritenuta adeguata perché fondata su una pluralità di risultanze processuali: dichiarazioni di oltre trenta collaboratori di giustizia, intercettazioni telefoniche e ambientali e attività di polizia giudiziaria. Tali elementi indicavano che, durante la detenzione, i sodalizi criminali continuavano a operare nel carcere mediante l'introduzione di stupefacenti, la presenza di referenti o responsabili di sezione, il reclutamento e la promozione di affiliati e l'assistenza legale assicurata dagli appartenenti liberi. Da tali elementi il giudice dell'esecuzione aveva ragionevolmente desunto la protrazione della partecipazione associativa fino a epoca successiva all'arresto del 13 gennaio 2015, sicché la pena decorreva correttamente dalla notificazione del titolo cautelare relativo ai reati in esecuzione. Sono state ritenute coerenti anche le valutazioni sull'irrilevanza, ai fini della decisione, delle vicende di competenza della magistratura di sorveglianza e delle condizioni di salute del ricorrente.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La partecipazione al sodalizio criminoso, quando il reato associativo è contestato in forma aperta, deve essere accertata nel suo protrarsi sulla base di elementi concreti e non può essere desunta da una presunzione assoluta.
art. 426-bis c.p.
art. 582 c.p.
art. 585 c.p.
art. 588 c.p.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 657 c.p.p.
Disciplina la fungibilità della pena e impone di detrarre dalla pena detentiva da eseguire la custodia cautelare e le pene espiate senza titolo. L'istituto non opera per i reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È stato richiamato dal ricorrente per denunciare l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È stato richiamato dal ricorrente per denunciare mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
art. 54 ord. pen.
Le vicende relative alla sua applicazione sono state ritenute estranee alla decisione del giudice dell'esecuzione perché di competenza della magistratura di sorveglianza.
art. 616 c.p.p.
In ragione del rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel reato permanente contestato in forma aperta, quando dalla data di cessazione della permanenza dipenda un effetto giuridico e tale data non sia indicata nella sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione deve accertarla attraverso un'analisi concreta e complessiva degli elementi disponibili.
- La regola secondo cui, in assenza di diversa indicazione, la permanenza può essere riferita alla pronuncia della sentenza di primo grado non costituisce una presunzione assoluta di colpevolezza o di protrazione della condotta fino a quella data: l'accusa deve provare il protrarsi della condotta criminosa, mentre l'imputato può allegare fatti interruttivi della partecipazione.
- Ai fini della prova della protrazione della partecipazione a un sodalizio criminoso durante la detenzione, possono assumere rilievo convergente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le intercettazioni e gli esiti delle attività di polizia giudiziaria, insieme a elementi indicativi della persistente operatività dell'associazione nell'ambiente carcerario.
- La fungibilità prevista dall'art. 657 c.p.p. non consente di imputare alla pena da eseguire la custodia cautelare o la detenzione sofferta senza titolo quando, per un reato permanente, sia accertato che la permanenza è proseguita oltre il periodo di espiazione senza titolo.
- Nel giudizio di esecuzione volto a determinare la decorrenza della pena, le vicende rientranti nella competenza della magistratura di sorveglianza e le condizioni personali del condannato sono rilevanti solo se incidono sull'accertamento concreto della cessazione della condotta permanente; non devono essere autonomamente valutate quando non contrastino con gli elementi probatori valorizzati dal giudice.
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