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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33026/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in relazione alla detenzione, il 18 giugno 2024, di 3,2 grammi di cocaina. Nei suoi confronti era stata disposta anche la confisca di 195 euro rinvenuti nella sua disponibilità al momento dell'arresto. La Corte d'appello aveva confermato la confisca richiamando alternativamente i presupposti della confisca diretta del profitto del reato e quelli della confisca per sproporzione. Con un unico motivo, la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240 e 240-bis c.p. e 85-bis d.P.R. n. 309/1990, deducendo la contraddittorietà della motivazione, l'assenza di un nesso diretto tra la somma e il reato di mera detenzione, l'inidoneità della somma a integrare una consistenza economica rilevante ai fini della confisca, nonché la mancanza di prova della presunta condizione di nullatenenza dell'imputato, smentita dalla documentazione relativa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla confisca. Il Procuratore generale aveva concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente al capo concernente la confisca. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva cumulato senza coordinamento i presupposti della confisca diretta del profitto e della confisca per sproporzione, modelli autonomi e non fungibili. Quanto alla confisca diretta, non era stato dimostrato che i 195 euro costituissero il corrispettivo diretto della condotta oggetto di condanna; il generico richiamo a possibili proventi di pregresse cessioni e alla detenzione frazionata delle banconote non era sufficiente. Quanto alla confisca per sproporzione, mancava un accertamento rigoroso, concreto e documentato della situazione economica dell'imputato, del rapporto tra redditi e valore del bene e delle eventuali giustificazioni sulla provenienza della somma. La qualificazione dei 195 euro come somma particolarmente consistente e l'affermazione della nullatenenza dell'imputato erano risultate prive di plausibilità e di riscontro, quest'ultima anzi smentita dagli atti. La responsabilità penale non è stata rimessa in discussione; il rinvio riguarda esclusivamente la misura ablativa.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice applicata alla detenzione di 3,2 grammi di cocaina; la responsabilità per tale reato non è stata oggetto di annullamento.

  • art. 240 c.p.

    Richiamato con riguardo alla confisca diretta; il profitto confiscabile deve derivare immediatamente e direttamente dal reato accertato e il relativo nesso di pertinenzialità deve essere dimostrato concretamente.

  • art. 240-bis c.p.

    Richiamato con riguardo alla confisca per sproporzione; la misura richiede un rigoroso accertamento della situazione economica del soggetto, del rapporto tra redditi e valore dei beni e delle giustificazioni sulla loro provenienza.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato dalla difesa tra le norme asseritamente violate in materia di confisca.

Massime di principio

  • La confisca diretta del profitto e la confisca per sproporzione sono modelli autonomi, con presupposti distinti e non fungibili; il giudice deve individuare chiaramente il titolo della misura e non può fondare la motivazione su argomentazioni tra loro incompatibili.
  • Per la confisca diretta, il profitto deve essere identificato con precisione e deve derivare immediatamente e direttamente dal reato oggetto di condanna. Non è sufficiente ipotizzare che il bene provenga da condotte diverse o non accertate.
  • Il nesso di pertinenzialità tra bene e reato non può essere desunto, da solo, dal frazionamento delle banconote o dalla contestuale detenzione di stupefacente, in assenza di ulteriori specifici riscontri probatori.
  • La confisca per sproporzione richiede un accertamento rigoroso, concreto e documentato della situazione economica del soggetto e un'esplicitazione del criterio di comparazione tra redditi o attività economiche e valore del bene.
  • Nel giudizio di sproporzione, il giudice deve valutare criticamente le giustificazioni offerte dall'interessato sulla provenienza del bene; non sono sufficienti formule stereotipate, affermazioni apodittiche o la mera presunzione della condizione di nullatenenza.
  • Una motivazione apparente o logicamente contraddittoria sui presupposti della confisca integra violazione di legge e vizio motivazionale e impone l'annullamento della decisione sul relativo capo.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfisca

Testo integrale

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