Cassazione Penale, Sentenza n. 33028/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (resistente)
La controversia
La persona già sottoposta a custodia cautelare aveva ottenuto dalla Corte d’appello, quale giudice della riparazione, il riconoscimento del diritto all’equa riparazione ai sensi dell’art. 314 c.p.p., con liquidazione di euro 1.415,00. La Corte territoriale aveva ritenuto indennizzabili determinati periodi di restrizione, ma aveva escluso la piena indennizzabilità del periodo trascorso in carcere dopo l’aggravamento degli arresti domiciliari, riconoscendo per tale periodo soltanto l’importo corrispondente alla misura domiciliare originaria. L’aggravamento era stato ricollegato alla violazione delle prescrizioni imposte durante gli arresti domiciliari, ritenuta condotta gravemente colposa e causalmente determinante. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 314 c.p.p. e 24 Cost., sostenendo che la Corte d’appello avesse ricostruito erroneamente le imputazioni provvisorie e i presupposti di applicabilità delle misure cautelari, oltre ad avere determinato l’indennizzo mediante un criterio meramente matematico. In particolare, ha richiamato la riqualificazione di uno dei fatti e l’esclusione dell’aggravante mafiosa, sostenendo che tali elementi avrebbero dovuto incidere sulla verifica delle condizioni previste dagli artt. 273, 280, 284 e 289 c.p.p. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 104, comma 3, 276 e 314 c.p.p., contestando che la prescrizione relativa al differimento dei colloqui con il difensore fosse riferibile alla persona interessata e sostenendo che la sua violazione non potesse integrare colpa grave, anche alla luce della modifica dell’art. 104, comma 3, c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo fosse privo di interesse concreto, poiché il diritto alla riparazione per l’ingiustizia formale della detenzione era già stato riconosciuto, e comunque infondato quanto alla censura sul criterio matematico, ritenuto preceduto da una valutazione giuridica e fattuale adeguatamente motivata. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la violazione di una prescrizione cautelare formalmente impartita e operante può costituire condotta gravemente colposa causalmente rilevante ai sensi dell’art. 314, comma 1, c.p.p., anche se il destinatario ne contesti la legittimità, finché il provvedimento non sia revocato, modificato o annullato nelle forme previste dall’ordinamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il ricorrente non aveva un interesse concreto a contestare la ricostruzione giuridica dell’ingiustizia formale della detenzione, poiché il relativo diritto era già stato riconosciuto dalla Corte d’appello. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sulla quantificazione dell’indennizzo, precisando che il criterio matematico costituiva soltanto la fase finale di una valutazione previamente svolta sui periodi di restrizione, sui diversi regimi cautelari e sull’incidenza causale della condotta dell’interessato. Quanto al periodo di custodia in carcere conseguente all’aggravamento degli arresti domiciliari, la Corte ha confermato l’esclusione della piena indennizzabilità: la violazione delle prescrizioni cautelari, formalmente impartite e ancora efficaci, aveva determinato direttamente l’aggravamento e integrava colpa grave ostativa all’indennizzo integrale per quel periodo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; non sono state liquidate spese in favore del Ministero, in ragione del contenuto generico della memoria dell’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
Riconosce il diritto all’equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita, salvo che l’interessato abbia dato o concorso a dare causa alla privazione della libertà con dolo o colpa grave; la condotta ostativa può incidere anche sul mantenimento, sulla protrazione o sull’aggravamento della misura, purché sussista un apprezzabile rapporto causale.
art. 568 c.p.p.
Richiede, per proporre impugnazione, un interesse concreto e attuale, corrispondente alla possibilità di conseguire un risultato pratico giuridicamente apprezzabile e più favorevole; non basta l’interesse a ottenere una diversa motivazione.
art. 273 c.p.p.
È richiamato quale disposizione relativa alle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari e al presupposto dell’ingiustizia formale della detenzione.
art. 280 c.p.p.
È richiamato quale disposizione concernente le condizioni di applicabilità della custodia cautelare.
art. 276 c.p.p.
Attribuisce rilievo alla trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare e consente, valutati entità, motivi e circostanze della violazione, la sostituzione o il cumulo con una misura più grave.
art. 104 c.p.p.
È richiamato con riferimento alla disciplina del differimento dei colloqui con il difensore; l’eventuale illegittimità della prescrizione deve essere fatta valere con gli strumenti processuali previsti e non consente al destinatario di disapplicarla unilateralmente.
art. 606 c.p.p.
comma 1, lettere b) ed e)
Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente, relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione.
art. 125 c.p.p.
È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti; la Corte ha escluso la violazione poiché il procedimento logico seguito per la liquidazione era ricostruibile.
art. 616 c.p.p.
Comporta, in caso di rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 24 Cost.
È stato invocato dal ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato la violazione prospettata.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare deve essere concreto e attuale: non sussiste quando il ricorrente chieda soltanto una diversa motivazione o una diversa ricostruzione teorica di una questione già decisa in senso a lui favorevole, senza dimostrare un risultato pratico più favorevole.
- Nell’equa riparazione per custodia cautelare, il dolo o la colpa grave dell’interessato possono essere causalmente rilevanti non solo per l’applicazione originaria della misura, ma anche per il suo mantenimento, la sua protrazione o il suo aggravamento.
- La violazione di una prescrizione cautelare formalmente impartita e ancora efficace può integrare colpa grave ai sensi dell’art. 314, comma 1, c.p.p. quando abbia determinato causalmente l’aggravamento della restrizione, anche se il destinatario ne contesti la legittimità.
- Il destinatario di un provvedimento cautelare non può disapplicare unilateralmente una prescrizione sulla base della propria valutazione circa la sua illegittimità; tale contestazione deve essere fatta valere mediante gli strumenti processuali previsti dall’ordinamento.
- In presenza di una violazione causalmente determinante dell’aggravamento della misura, il periodo di restrizione più grave può non essere integralmente indennizzabile, mentre resta distinta la riparabilità del periodo di misura originariamente ingiusta.
- La liquidazione dell’equa riparazione mediante un criterio matematico non è viziata quando tale criterio costituisca la fase conclusiva di una motivazione che abbia previamente individuato i periodi indennizzabili, il regime cautelare applicabile e le ragioni dell’eventuale riduzione.
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