Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33031/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato aveva chiesto alla Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra i reati oggetto di numerose sentenze irrevocabili. La Corte d'appello aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra alcuni reati concernenti la violazione di prescrizioni inerenti a misure di prevenzione, giudicati con le sentenze indicate ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6, ma lo aveva negato rispetto ai reati giudicati con le sentenze indicate ai numeri 1, 7, 8 e 9. Il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizi di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto riconoscere la continuazione anche tra i reati relativi alle misure di prevenzione e i reati associativi indicati ai numeri 7 e 9, comprendenti partecipazione ad associazione mafiosa, estorsione ed estorsione tentata. Secondo il ricorrente, tali reati sarebbero stati commessi nell'ambito di un unico disegno criminoso; inoltre, la sua adesione al sodalizio mafioso avrebbe dovuto essere collocata negli anni 1986-1987, anziché nel 1983, e il giudice avrebbe dovuto valorizzare un precedente riconoscimento della continuazione tra alcuni reati associativi e un reato in materia di armi. Con il secondo motivo ha denunciato analoghe violazioni e omessa pronuncia, sostenendo che il giudice non avrebbe esaminato le richieste subordinate di riconoscimento della continuazione o del concorso formale eterogeneo tra la violazione della sorveglianza speciale indicata al numero 4 e la truffa indicata al numero 8.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva applicato correttamente gli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e aveva motivato adeguatamente il riconoscimento solo parziale della continuazione, valutando indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione secondo cui la continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati-fine richiede la prova che questi ultimi fossero stati programmati quando l'interessato aveva deciso di aderire al sodalizio, senza che tale collegamento possa essere automaticamente desunto dalla mera appartenenza associativa. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva spiegato logicamente che, al momento dell'adesione al sodalizio, non risultava prevedibile né programmabile la successiva guerra di mafia e la conseguente riorganizzazione della fazione criminale. Il precedente riconoscimento della continuazione tra altri reati era stato considerato e non risultava incompatibile con la decisione impugnata. Quanto alla truffa, era stato congruamente affermato che essa era finalizzata al lucro e solo accidentalmente collegata allo stato di latitanza. La valutazione sull'unicità del disegno criminoso, in quanto questione di fatto, è stata ritenuta non censurabile in cassazione, essendo sorretta da motivazione adeguata, congrua e priva di vizi logici o travisamenti.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede che più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

  • art. 671 c.p.p.

    In sede esecutiva, il giudice valuta la sussistenza del vincolo della continuazione tra reati oggetto di sentenze irrevocabili.

  • art. 416-bis c.p.

    La continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati-fine è configurabile solo se i reati-fine risultano programmati al momento della decisione di aderire al sodalizio; non opera un automatismo per tutti i reati commessi in ambito associativo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Consente di dedurre in cassazione violazioni di legge e vizi della motivazione, nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la prova che i diversi reati siano stati rappresentati e deliberati unitariamente, almeno nelle linee essenziali, e non può fondarsi sulla sola omogeneità delle condotte o sull'appartenenza a un medesimo contesto criminale.
  • La valutazione dell'unicità del disegno criminoso deve essere compiuta considerando, tra gli altri elementi, omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita.
  • La continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati-fine è configurabile soltanto quando i reati-fine siano stati programmati al momento in cui l'autore ha deciso di aderire al sodalizio; non è sufficiente che siano stati commessi nell'ambito dell'attività associativa e non può presumersi una programmazione originaria di tutti i reati-fine.
  • La programmazione dei reati-fine deve essere riferita al momento della decisione di ingresso del singolo partecipe nel sodalizio, senza necessità che risalga alla costituzione dell'associazione, ma deve comunque essere concretamente verificata.
  • In sede esecutiva, il giudice non può ignorare una precedente valutazione positiva della continuazione relativa ad alcuni reati, ma può discostarsene rispetto all'ulteriore unificazione richiesta quando motivi specifiche e significative ragioni di incompatibilità.
  • L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo in presenza di motivazione inadeguata, illogica o affetta da travisamento.
  • Un reato commesso per una finalità autonoma di lucro non può essere ricondotto al medesimo disegno criminoso di altri reati soltanto perché occasionalmente favorito o reso possibile dalla medesima situazione personale dell'autore.

Come è indicizzato

MaterieContinuazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.