Cassazione Penale, Sentenza n. 33032/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari beneficiari)
La controversia
La controversia riguarda due proprietari di beni sottoposti a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 240-bis c.p., successivamente revocato. Con ordinanza del 13 ottobre 2025, il giudice dell'esecuzione aveva disposto in loro favore lo svincolo dei frutti civili maturati dai beni durante il periodo di operatività del sequestro, per complessivi euro 31.436,27. Una successiva istanza volta a ottenere l'attuazione concreta di tale provvedimento era stata rigettata con ordinanza del 20 novembre 2025 e, poi, con l'ordinanza del 19 febbraio 2026 impugnata. Il giudice aveva ritenuto, da un lato, che sul conto di gestione della procedura non vi fossero liquidità sufficienti e, dall'altro, che i frutti civili non rientrassero nella nozione di spese di giustizia, ritenendo applicabile la disciplina secondo cui, in caso di revoca del sequestro o della confisca, determinate somme sono poste a carico dello Stato. I ricorrenti hanno dedotto tre motivi: travisamento del petitum e falsa applicazione dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011; violazione dell'effettività della tutela giurisdizionale e lesione dell'effettività del titolo esecutivo, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 47 CEDU; svuotamento sostanziale del precedente titolo restitutorio. Hanno precisato di non avere chiesto di qualificare il proprio credito come spesa di giustizia, ma di avere richiamato la disciplina delle spese e dei compensi dell'amministratore giudiziario quale possibile meccanismo per rendere effettivo il diritto restitutorio già riconosciuto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, una volta riconosciuto con l'ordinanza del 13 ottobre 2025 il diritto dei ricorrenti allo svincolo dei frutti civili, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto individuare le modalità concrete di attuazione del diritto. La mera mancanza di liquidità sul conto di gestione non determina né l'estinzione né la paralisi del diritto restitutorio e imponeva una verifica delle modalità attuative compatibili con la situazione contabile. Anche il richiamo alla nozione di spese di giustizia e all'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 non era pertinente a sostegno del rigetto della domanda restitutoria. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, per un nuovo giudizio conforme ai rilievi formulati.
Norme richiamate
art. 240-bis c.p.
Richiamato quale base normativa del sequestro preventivo disposto sui beni, successivamente revocato.
art. 42, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La disposizione stabilisce che i compensi spettanti all'amministratore giudiziario di beni sequestrati o confiscati sono posti a carico dello Stato quando il sequestro o la confisca sono revocati. La Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo alla norma quale giustificazione del rigetto della domanda restitutoria, sottolineando tuttavia il suo contenuto in materia di onere statale dei compensi.
d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato con riguardo alla nozione di spese di giustizia; la Corte ha ritenuto non pertinente l'esclusione dei frutti civili da tale nozione quale ragione per rigettare la domanda di attuazione del diritto restitutorio.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'effettività della tutela giurisdizionale e del titolo esecutivo.
art. 47 CEDU
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura relativa all'effettività della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Quando un giudice dell'esecuzione ha già riconosciuto in via definitiva il diritto alla restituzione o allo svincolo di somme o frutti derivanti da beni sottoposti a sequestro successivamente revocato, la successiva istanza di attuazione non può essere rigettata senza individuare le modalità concrete di esecuzione del titolo.
- La mera assenza di liquidità sul conto di gestione della procedura non estingue né paralizza il diritto restitutorio già riconosciuto e impone al giudice una verifica delle modalità attuative compatibili con la situazione contabile accertata.
- Le ragioni poste a fondamento del rigetto devono essere pertinenti rispetto alla domanda proposta: la qualificazione giuridica dei frutti civili e la disciplina dei compensi dell'amministratore giudiziario non possono giustificare il rigetto di una domanda diretta a dare attuazione a un precedente titolo restitutorio, se non viene previamente valutata la concreta eseguibilità di tale titolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33026/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33027/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33028/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33031/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33034/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33035/2026 del 08/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →