Cassazione Penale, Sentenza n. 28206/2025 del 01/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame contro l'ordinanza del GIP del 08/01/2025 applicativa della custodia in carcere per numerosi capi relativi a traffico di cocaina. Le censure contestano: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. e mancata osservanza dell'art. 292, comma 2 (motivazione dell'ordinanza genetica), con l'affermazione che il GIP e il Tribunale del riesame si siano limitati a trasfondere acriticamente la richiesta del PM senza autonoma valutazione; (ii) omessa o illogica valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 lett. c) c.p.p.) e mancata considerazione della ridotta pericolosità sociale del ricorrente e della sua buona condotta precedente; (iii) violazione dell'art. 275 c.p.p. (presunzioni e loro incidenza dopo annullamento parziale dell'ordinanza genetica) e richiesta di annullamento dei singoli capi anche alla luce dell'annullamento di misure verso altri indagati.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente indicato i passi dell'ordinanza genetica nei quali il GIP ha svolto autonoma valutazione delle risultanze investigative per ciascun capo non annullato e che vi sono robuste risultanze (intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, videosorveglianza, riscontri GPS e pagine di distinta evidenza nella richiesta del PM) idonee a sostenere la gravità indiziaria. Quanto all'esigenza cautelare di pericolo di reiterazione, la Corte ha confermato che può desumersi dalle modalità del fatto, dalla ripetitività delle condotte, dall'inserimento in un contesto criminale/associativo e da una condanna intervenuta successivamente; la custodia in carcere è stata ritenuta necessaria per recidere i contatti con fornitori e acquirenti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e disposizione agli adempimenti di cancelleria (art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per vizio di applicazione; la Corte verifica l'asserita violazione e ritiene infondata la censura perché il Tribunale del riesame ha esaminato gli elementi indicati dal GIP e ha motivato la propria decisione.
Norma sulla motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente indicato i passi e le valutazioni del GIP e dunque non sussista la carenza di motivazione denunciata.
Disciplina dei presupposti per la custodia cautelare (tra cui il pericolo di reiterazione): la Corte conferma che il pericolo può essere desunto da modalità, contesto e ripetitività delle condotte, non solo dalla recente commissione di reati.
Riguarda presunzioni nell'applicazione delle misure cautelari; la Corte respinge la tesi che l'annullamento parziale per vizio della motivazione determini automaticamente l'insussistenza delle presunzioni per gli altri capi, quando permangano autonomi elementi indiziari.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in sede penale; applicata dalla Corte per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Disposizioni attuative relative agli adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento; la Corte dispone gli adempimenti previsti.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 73 (T.U. stupefacenti)
Norma sostanziale che incrimina il traffico illecito di stupefacenti; i capi di imputazione riferiti all'art. 73 hanno costituito il nucleo dell'accusa per cui la gravità indiziaria è stata valutata sulla base delle intercettazioni e dei riscontri.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 80, comma 11
Previsione dell'aggravante per illecita detenzione/cessione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti; rilevante per la qualificazione aggravata di alcuni capi.
codice penale artt. 110, 81, 61-bis
Art.110 (concorso di persone), art.81 (circostanze del reato) e art.61-bis (recidiva/parziali indicazioni di personalità criminale) richiamati nella contestazione e nella valutazione delle modalità e della personalità dell'indagato.
Massime di principio
- L'annullamento parziale dell'ordinanza 'genetica' per vizio di motivazione non comporta automaticamente l'annullamento di tutte le misure: il giudice del riesame e la Cassazione verificano se sussistano autonomi e concreti elementi indiziari a supporto degli altri capi.
- Intercettazioni telefoniche e ambientali, se genuine e corroborate da riscontri (osservazioni, videosorveglianza, localizzazioni GPS, movimenti concordanti), possono essere sufficienti a fondare la gravità indiziaria in sede cautelare.
- Il pericolo di reiterazione può essere valutato sulla base delle modalità operative, della ripetitività delle condotte, dell'inserimento in un contesto criminale e di eventuali condanne successive anche se i fatti contestati non sono tutti recentissimi.
- La valutazione delle esigenze cautelari è discrezionale: è sufficiente una motivazione non manifestamente illogica e il richiamo a elementi concreti; la Cassazione interviene solo per vizio di legge o motivazione manifestamente illogica.
- La semplice esistenza di un'attività lavorativa lecita o di precedenti forme di misura meno afflittive non esclude, di per sé, la sussistenza delle esigenze cautelari quando emergano elementi di pervicacia e di continuità nell'attività illecita.
- Per ottenere l'annullamento di misure cautelari è necessario dimostrare l'assenza di elementi concreti e specifici a supporto del pericolo di reiterazione o dell'inidoneità della misura; censure generiche sull'uso delle richieste del PM sono deboli se il giudice di merito ha indicato riscontri puntuali.
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