Cassazione Penale, Sentenza n. 28203/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale di Gorizia (6/11/2024). L'accusa era guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 285/1992). Il Procuratore generale deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., sostenendo che il prelievo ematico e gli esami alcolemici siano nulli o inutilizzabili perché effettuati senza il consenso dell'imputato e senza il previo avviso della facoltà di farsi assistere da difensore, mentre il Tribunale ha assolto perché non provato che il personale sanitario avesse effettivamente dato gli avvisi di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il motivo di impugnazione non metta in relazione le ragioni esposte con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale ha assolto per mancata prova degli avvisi di legge dati dai sanitari (art. 114 disp. att. c.p.p.), mentre il ricorso si fondava su una censura diversa (mancanza del consenso al prelievo). Perciò il vizio prospettato dal Procuratore generale non coglie il punto centrale della decisione impugnata e il ricorso non è ammissibile.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) - art. 186
art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis e comma 2-sexies
Norma sostanziale contestata: guida in stato di ebbrezza. Individua i reati per i quali l'imputato era processato.
art. 114 disp. att. c.p.p.
Disposizione procedurale che impone alla polizia giudiziaria di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia; la Corte ha ritenuto decisivo che non risultasse provato che i sanitari avessero fornito tali avvisi.
art. 356 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 114 disp. att. come riferimento normativo circa l'obbligo di avviso al soggetto sottoposto ad accertamenti richiesti dalla polizia giudiziaria.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Questa disposizione indica la violazione di legge quale motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile perché mancava la correlazione fra le ragioni della decisione impugnata e le censure proposte.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (orientamento consolidato)
La Corte richiama l'orientamento secondo cui l'avviso al conducente deve essere dato anche quando la polizia richiede l'esame sul prelievo ematico eseguito per fini di cura, non solo quando il prelievo è disposto ad hoc; tale orientamento costituisce la ratio applicata dal Tribunale nella sentenza di assoluzione.
Massime di principio
- Per essere ammesso in cassazione il ricorso deve indicare chiaramente la correlazione tra le censure proposte e la ratio decidendi della decisione impugnata: attaccare un punto diverso dalla motivazione centrale della sentenza può rendere il ricorso inammissibile.
- Esistono due profili distinti in materia di accertamenti ematici: la mancata prestazione del consenso da parte dell'interessato e la mancata provenienza/prova dell'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p.; sono questioni giuridiche differenti e vanno argomentate separatamente e in rapporto alle specifiche motivazioni del giudice di merito.
- Se il giudice di merito assolve per mancanza di prova che il sanitario abbia dato l'avviso previsto, il ricorso del pubblico ministero deve affrontare direttamente quella motivazione (ad esempio producendo elementi probatori sulla consegna dell'avviso), altrimenti la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile.
- Per il difensore è strategico evidenziare nel processo di merito l'assenza di documentazione e testimonianze che attestino l'avviso e il consenso; per l'accusa è essenziale preservare e documentare le dichiarazioni dei sanitari, modulistica e catena di custodia del campione.
- In casi analoghi, prima di sostenere in cassazione la nullità o inutilizzabilità delle analisi per mancato consenso, valutare se il giudice di merito abbia effettivamente fondato la pronuncia su fatti diversi (es. mancata prova dell'avviso): in caso di discrepanza, integrare il ricorso con motivi che colgano la ratio decidendi o preferire il rinvio per nuovo esame ove possibile.
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