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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28204/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, denunciando: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della ipotesi più lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 in relazione al capo 1, sostenendo la modesta rilevanza dei quantitativi (cessioni da 5 a 25 grammi) e la mancanza di prova concreta (cd. "droga parlata"); (2) travisamento della prova e carenza motivazionale sul capo 4, per cui le intercettazioni non proverebbero le cessioni contestate e le conversazioni sarebbero spiegabili come incontri per consumazioni al bar/B&B; (3) errata applicazione dell'art. 73, comma 5, anche con riferimento al capo 4; (4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse valutato correttamente, con motivazione congrua e logica, la gravità complessiva delle condotte considerando non solo i quantitativi ma anche la sistematicità, la frequenza delle forniture, i legami con livelli superiori di mercato, le aperture di credito e i consistenti movimenti economici fra il ricorrente e altri attori (elementi sintomatici di attività non occasionale e di inserimento stabile nel traffico). La Corte ha inoltre ricordato che il sindacato in Cassazione non può limitarsi a rinnovare una diversa valutazione del materiale probatorio se non vi è manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Confermata, nei termini riportati, la condanna di primo grado (reclusione anni 4 e mesi 4 e multa Euro 20.000,00).

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    La configurazione della fattispecie di "lieve entità" di cui al comma 5 richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi: modalità dell'azione (mezzi, circostanze), quantità e qualità della sostanza, sistematicità e collegamenti con il mercato. Il dato quantitativo è solo uno dei criteri e non vincola il giudice; la reiterazione e l'organizzazione possono escludere la lieve offensività.

  • art. 4, comma 3, D.L. 15/09/2023 n. 123 (conv. con mod. dalla L. 13/11/2023 n.159)

    introduzione della non occasionalità quale elemento specializzante

    La modifica ha introdotto la non occasionalità come elemento specializzante dell'aggravante del secondo periodo dell'art. 73, comma 5. La Corte interpreta che tale non occasionalità rileva come elemento aggravante quando, al momento dei fatti, l'agente abbia già un precedente specifico (recidiva specifica).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato sintetizzato conformemente all'art. 173 delle disposizioni di attuazione; le doglianze sono state esposte nei termini previsti per la cassazione.

Massime di principio

  • La determinazione della "lieve entità" ex art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990 è un giudizio globale: non basta il basso quantitativo in singole cessioni se ricorre sistematicità, frequenza, collegamenti con altri livelli della filiera o meccanismi economici come aperture di credito.
  • Nelle ipotesi di "droga parlata" è necessario valutare le intercettazioni unitamente ad altre attività investigative (appostamenti, riscontri materiali) per evitare che la mera interpretazione delle conversazioni costituisca prova insufficiente; tuttavia la valutazione di merito di tali elementi non è sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • La reiterazione nel tempo non esclude automaticamente la possibile configurazione della lieve entità, ma tende a escluderla quando si unisce a elementi di sistematicità e collegamento strutturato al mercato dello spaccio.
  • Dopo la modifica normativa del 2023, la "non occasionalità" assume rilievo aggravante ulteriore e, secondo l'interpretazione indicata, è concretamente configurabile ove risulti la presenza di almeno un precedente specifico dell'agente al tempo dei fatti.
  • Le contestazioni sulla valutazione del merito probatorio in Cassazione sono ammissibili solo se mirano a dimostrare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; richieste che sollecitano una diversa comparazione delle prove risultano inammissibili.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche va valutato alla stregua del potere discrezionale del giudice: è necessaria una motivazione congrua se si nega l'attenuante, e la presenza di precedenti specifici o comportamenti negativi successivi può giustificare il rifiuto.

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