Cassazione Penale, Sentenza n. 28207/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che ha rigettato la richiesta di riesame con riferimento al capo 18) (traffico di cocaina, ruolo di intermediario) e ha annullato il capo 16). Il ricorrente deduce tre motivi di cassazione: (1) violazione/erronea applicazione degli artt. 292, comma 2, lett. c) e 309, comma 9 c.p.p. per presunta omessa autonoma valutazione degli indizi relativi al capo 18), sostenendo che la gravità indiziaria si fonda su una singola frase ("Ti faccio conoscere una persona onesta") e su riferimenti generici, senza considerare la memoria difensiva del 7/2/2025; (2) violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c) e c-bis e 309, comma 9 c.p.p. per mancata motivazione autonoma circa l'impossibilità di adottare misure meno afflittive della custodia cautelare, e mancata risposta del Tribunale all'eccezione di nullità sollevata; critica della valutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tenuto conto dell'incensuratezza e del tempo trascorso (fatto di ottobre 2022) e dell'assenza della presunzione ex art. 275, comma 3; (3) nullità per inosservanza ed errata applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e difetto/manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attualità/concretezza della pericolosità e alla esclusione di misure alternative (arresti domiciliari con controllo elettronico). Il ricorrente sostiene che, dopo l'annullamento del capo 16), non opera più la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, rendendo necessario un esplicito apprezzamento dell'attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali della decisione: il Tribunale del riesame ha effettuato un'autonoma e puntuale valutazione delle risultanze investigative relative al capo 18), richiamando ampie pagine della richiesta cautelare e le risultanze processuali (intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, videosorveglianza, localizzazioni GPS, sommarie dichiarazioni). Le intercettazioni, anche quando criptiche, sono state ritenute nel contesto chiaramente indicative di traffico di stupefacenti (quantità, qualità, prezzo) e corroborate da riscontri operativi; la gravità indiziaria è quindi adeguatamente motivata. Quanto all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui tale giudizio può fondarsi sulle modalità della condotta e sul contesto socio-ambientale anche se i fatti non sono recentissimi; nel caso specifico gli elementi mostrano inserimento stabile dell'indagato in un contesto criminale professionale e ripetitività degli affari, rendendo giustificata la custodia in carcere quale misura idonea a interrompere i contatti con fornitori e acquirenti. La difesa non ha prodotto elementi positivi e concreti per invertire la valutazione discrezionale dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorso è dichiarato infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata nella contestazione per la concorso di persone nel reato; utilizzata per delineare la fattispecie concorrente
art. 73, comma 1 e art. 80, comma 11, DPR 9 ottobre 1990, n.309 (Testo Unico stupefacenti)
Norme che delineano il reato di traffico di stupefacenti e le circostanze aggravanti; costituivano il nucleo dell'imputazione per la detenzione, trasporto e cessione di cocaina
art. 61-bis cod. pen.
Aggravante per l'uso di metodo mafioso o collegamenti con consorterie criminali; richiamata per qualificare il contesto organizzato dell'illecita attività
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Disposizione che impone al giudice della cautela/autonoma valutazione degli elementi indiziari per ciascuna contestazione; la Corte ha ritenuto che tale valutazione sia stata effettuata e adeguatamente motivata
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame non manifestamente illogica e fondata su un compendio probatorio solido
art. 274 cod. proc. pen.
Regola i presupposti per le misure cautelari personali (tra cui il pericolo di reiterazione); la Corte ha affermato che il giudizio sull'attualità e concretezza può fondarsi sulle modalità della condotta e sul contesto
art. 275 cod. proc. pen.
Disciplina la presunzione di pericolosità per alcune fattispecie; la Corte ha osservato che, pur con l'annullamento del capo 16 che esclude la presunzione ex comma 3, la valutazione prognostica resta possibile e sufficiente nel caso in esame
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in sede di cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese
art. 94, comma 1-ter disp. proc. pen.
Rinvio per gli adempimenti amministrativi in seguito alla sentenza; disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- La gravità indiziaria ai fini cautelari può essere adeguatamente fondata su un compendio di intercettazioni (telefoniche e ambientali) integrate da servizi di osservazione, videosorveglianza e riscontri operativi; frasi criptiche vanno interpretate nel contesto e possono essere ritenute indicative di attività illecite
- Il giudizio di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione non richiede necessariamente fatti recentissimi: può essere desunto dalle modalità della condotta, dal ruolo svolto dall'indagato e dal contesto socio-ambientale (es. appartenenza o collegamento a gruppi dediti professionalmente al traffico), specie quando le modalità indicano ripetitività e pervicacia
- L'annullamento di una specifica contestazione che comporti la perdita della presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3, non impedisce comunque una valutazione prognostica positiva della concreta attualità delle esigenze cautelari se emergono elementi obiettivi che ne giustificano l'applicazione
- La difesa che contesti la misura cautelare ha onere di fornire elementi positivi e concreti (non solo argomentazioni generiche) per mostrare l'insufficienza della gravità indiziaria o l'adeguatezza di misure meno afflittive; senza ciò il potere discrezionale dei giudici di merito tende a essere confermato in sede di legittimità
- La decisione sulla misura cautelare richiede motivazione puntuale e contestualizzata per ciascun capo contestato; il richiamo a brani specifici delle indagini e la correlazione fra intercettazioni e riscontri operativi spesso sono determinanti per la reggenza della misura
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