Cassazione Penale, Sentenza n. 28205/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità dell'appello promossa avverso la condanna per il delitto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (delitto relativo a sostanze stupefacenti). L'appello, articolato in due motivi, contestava: 1) la mancata prova della destinazione della sostanza alla cessione (richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto o, comunque, rivalutazione della qualificazione della detenzione come uso personale); 2) la contestazione dell'applicazione della recidiva e la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e della pena al minimo edittale. La Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile per mancanza di specificità dei motivi ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., ritenendo le doglianze aspecifiche e non confrontate criticamente con le ragioni della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che i motivi di appello fossero invece sufficientemente specifici (sia intrinsecamente che, soprattutto, estrinsecamente) e che la Corte d'appello avesse sostanzialmente valutato la manifesta infondatezza dei motivi anziché limitar-si a un vaglio di ammissibilità ex artt. 581 e 591 c.p.p. Perciò la sentenza di inammissibilità è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Milano per l'ulteriore corso del giudizio (cioè per decidere sulla reale ammissibilità e, se del caso, entrare nel merito).
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma sostanziale che definisce il reato relativo alla detenzione/traffico di stupefacenti; nella sentenza è il titolo di reato per cui l'imputato è stato condannato in primo grado
Codice di procedura penale, art. 581 (comma 1 e comma 1-bis)
«l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione»
La Corte interpreta il comma 1-bis come recepimento della nozione di "genericità estrinseca": l'appello è inammissibile solo se mancano rilievi puntuali e il nesso con le ragioni della decisione; non può essere dichiarata inammissibile una impugnazione che sia specifica anche se i motivi appaiono infondati
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Norma richiamata in tema di poteri del giudice d'appello in ordine all'esame formale dei motivi; la Corte chiarisce che il sindacato di ammissibilità non deve trasformarsi in valutazione di merito sulla manifesta infondatezza delle censure
Codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Richiamato per distinguere il giudizio di legittimità (ricorso per cassazione) dal controllo di ammissibilità d'appello: a differenza del ricorso per cassazione, l'istanza di ammissibilità d'appello non consente di dichiarare l'impugnazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi
Massime di principio
- La Corte d'appello può dichiarare inammissibile l'appello solo per mancanza di specificità: i motivi devono enunciare puntualmente i rilievi critici e indicare i punti della decisione impugnata.
- Non è consentito al giudice di ammissibilità trasformare il controllo in un sindacato di merito: anche motivi apparentemente infondati, se specifici e correlati alle ragioni della sentenza impugnata, non devono essere dichiarati inammissibili ma esaminati nel merito.
- Distinguere tra "genericità intrinseca" (rimprovero indeterminato e astratto) e "genericità estrinseca" (mancanza di correlazione tra doglianza e motivazione della sentenza): la seconda va valutata verificando se le censure individuano con accettabile precisione i punti criticati.
- In impugnazione per reati di stupefacenti, le contestazioni sulla destinazione della sostanza (consumo personale vs cessione) devono argomentare il confronto con le circostanze di fatto indicate nella sentenza di primo grado (quantità, modalità, dichiarazioni, comportamenti processuali).
- Per impugnare la mancata concessione delle attenuanti generiche o l'applicazione della recidiva è utile indicare specifici elementi fattuali e di comportamento (es. comportamento processuale, modalità della condotta, autocertificazioni, effettiva rilevanza dei precedenti) che confutino le ragioni poste alla base della decisione di primo grado.
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