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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23982/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione, all'esito di una procedura di evidenza pubblica, del 40% del capitale di una società municipalizzata del Comune, accompagnata da patti parasociali. La società aggiudicataria ha poi sostenuto che l'ente locale non avesse adempiuto agli impegni assunti, in particolare quanto all'attuazione del piano industriale predisposto dall'aggiudicataria e alla prospettata attivazione di ulteriori servizi pubblici, chiedendo il risarcimento dei danni sia per responsabilità contrattuale sia, in subordine, precontrattuale/extracontrattuale ex art. 1337 c.c. Ha quindi impugnato il lodo arbitrale sfavorevole davanti alla Corte d'appello e, avendo ottenuto un rigetto, ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: 1) violazione degli artt. 828, 829 e 245 c.p.c. sulla specificità dei motivi di impugnazione del lodo; 2) motivazione apparente/omessa sull'interpretazione del contratto; 3) travisamento di un documento e violazione dei canoni ermeneutici; 4) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione dell'art. 11 dei patti parasociali, ritenuto non vincolante; 5) violazione degli artt. 1218, 1375 e 1176, co. 2, c.c. per mancata affermazione della responsabilità del Comune per violazione della buona fede e per il mancato avveramento di una condizione; 6) motivazione illogica in ordine a un richiamo al factum principis; 7) violazione dell'art. 829 c.p.c. per l'inammissibilità della censura sulle confessioni; 8) violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c. per avere il Comune ingenerato un affidamento incolpevole sull'attuazione del piano industriale; 9) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. 55/2014 sulla liquidazione delle spese in causa di valore indeterminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, in sintesi, che i primi quattro motivi mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dell'interpretazione dei patti parasociali e del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e agli arbitri; che il quinto motivo fosse inammissibile per novità della questione di responsabilità da violazione della buona fede non adeguatamente dedotta nei gradi di merito; che il sesto non si confrontasse con la reale ratio decidendi; che il settimo reiterasse censure già disattese sulla pretesa confessione comunale; che l'ottavo fosse in parte infondato e in parte inammissibile perché la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente l'insussistenza di un affidamento giuridicamente tutelabile e comunque la censura pretendeva un riesame del fatto; e che il nono fosse infondato, perché nella liquidazione delle spese, in caso di rigetto della domanda, il valore va riferito al disputatum, ossia alla somma richiesta e non riconosciuta. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come fonte di responsabilità precontrattuale; la Corte conferma che, nel caso concreto, non risultavano trattative idonee né condizioni promesse tali da ingenerare un affidamento tutelabile.

  • art. 1338 c.c.

    invocato insieme all'art. 1337 c.c. per l'affidamento precontrattuale; la Corte non ravvisa i presupposti della responsabilità.

  • art. 1218 c.c.

    invocato per la responsabilità contrattuale; la censura è respinta perché si risolve in una richiesta di nuova valutazione del patto e dei fatti.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato quale parametro di buona fede nell'esecuzione; la Corte esclude che, nel caso concreto, il Comune abbia violato tale canone.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato dalla ricorrente per la diligenza nell'esecuzione del rapporto; non emerge violazione apprezzabile in sede di legittimità.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    i canoni ermeneutici contrattuali possono essere censurati in cassazione solo se il ricorrente indichi specificamente la regola violata e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato; non basta proporre una diversa interpretazione.

  • art. 2733 c.c.

    la doglianza sulla confessione è giudicata inammissibile perché tende a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2735 c.c.

    richiamato con riferimento alla pretesa confessione; la Corte esclude che gli atti del Comune integrassero confessione.

  • art. 2725 c.c.

    richiamato nel motivo sulle prove; la censura non supera il vaglio di ammissibilità perché attiene al riesame del merito.

  • art. 828 c.p.c.

    richiamato sulla forma dell'impugnazione del lodo; la Corte ribadisce che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo è a critica limitata e soggetto a specificità dei motivi.

  • art. 829 c.p.c.

    l'impugnazione del lodo è consentita solo nei casi previsti dalla norma; in cassazione non è ammesso sostituire alla critica rescindente una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 245 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo; la censura è respinta nell'ambito della disciplina della specificità dei motivi.

  • art. 91 c.p.c.

    la liquidazione delle spese segue il principio della soccombenza e, in caso di rigetto della domanda, il valore della causa si collega alla somma richiesta e non riconosciuta.

  • D.M. 55/2014

    ai fini della liquidazione dei compensi, nei giudizi di pagamento di somme o risarcimento danni, il valore della causa segue di regola il decisum se la domanda è accolta; se la domanda è rigettata, conta il disputatum, cioè l'importo richiesto.

  • art. 35, comma 1, L. 448/2001

    richiamato per corroborare l'esigenza della procedura di evidenza pubblica nell'affidamento di servizi pubblici.

  • art. 113 d.lgs. 267/2000

    richiamato quale norma di settore sull'affidamento dei servizi pubblici mediante procedure selettive.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta superiore al minimo costituzionale richiesto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro la sentenza che ha deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il sindacato è limitato alla verifica della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza impugnata; non è consentito un nuovo esame del merito della controversia.
  • L'impugnazione del lodo arbitrale per nullità è un giudizio a critica limitata: i motivi devono essere specifici, pertinenti ai casi di impugnabilità previsti dalla legge e non possono ridursi a una richiesta di rivalutazione delle prove o a una diversa lettura dei fatti.
  • La censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è ammissibile solo se il ricorrente indica puntualmente quali regole interpretative sono state violate e in quale passaggio il giudice se ne sia discostato; non è invece consentito contrapporre una mera interpretazione alternativa dell'accordo.
  • L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e, se plausibile e non manifestamente irragionevole, non è censurabile in cassazione solo perché ne esisterebbe un'altra astrattamente possibile o persino migliore.
  • Le questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio sono inammissibili in cassazione se il ricorrente non indica specificamente dove e come siano state prospettate nel merito, riportando gli atti rilevanti secondo il principio di autosufficienza.
  • La responsabilità precontrattuale o da violazione della buona fede non può essere affermata quando il giudice di merito abbia escluso l'esistenza di trattative idonee o di un affidamento giuridicamente tutelabile, soprattutto se la pretesa si fonda su un'interpretazione non condivisa del contenuto negoziale.
  • Nella liquidazione delle spese, se la domanda di condanna al pagamento o al risarcimento viene rigettata, il valore della causa va riferito all'importo richiesto e non riconosciuto; se invece la domanda è accolta, rileva la somma attribuita dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePatti parasocialiImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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