Cassazione Civile, Ordinanza n. 16432/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al 2008 con cui erano state recuperate a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA, perché l’Ufficio aveva ritenuto oggettivamente inesistenti alcune operazioni fatturate da soggetti indicati come fornitori. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo non provata dall’Amministrazione l’insussistenza delle operazioni, valorizzando anche alcune discrasie nel numero delle fatture contestate e la tracciabilità di alcuni pagamenti. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme su accertamento, IVA e onere della prova, sostenendo che la CTR non avesse correttamente applicato il principio secondo cui, in caso di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la fittizietà anche con indizi, mentre il contribuente deve fornire prova rigorosa contraria, non bastando fatture, contabilità regolare o pagamenti tracciati; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sul principio di competenza e sulle rimanenze, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso che i costi relativi a operazioni inesistenti degli esercizi precedenti potessero riflettersi sul reddito del 2008 tramite le rimanenze iniziali.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato, da un lato, che, in tema di costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche con presunzioni e indizi gravi, precisi e concordanti, mentre incombe sul contribuente la prova rigorosa del contrario; la CTR, invece, si era limitata a rilievi generici e aveva attribuito rilievo a elementi non decisivi come la regolarità formale delle fatture o la tracciabilità di alcuni pagamenti. Dall’altro lato, ha ritenuto errata l’affermazione della CTR secondo cui non vi sarebbe nesso tra il valore della merce esistente nel 2008 e il mancato riconoscimento di costi degli anni precedenti, perché le rimanenze finali del periodo precedente costituiscono esistenze iniziali del periodo successivo e, se i costi precedenti erano fittizi, il reddito del periodo successivo deve essere incrementato corrispondentemente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d, d.p.r. n. 600/1973
norma richiamata come base del potere di accertamento induttivo e della contestazione dei costi derivanti da operazioni ritenute inesistenti.
richiamato in relazione al principio di competenza e alla deducibilità dei componenti negativi di reddito.
art. 19, comma 1, d.p.r. n. 633/1972
richiamato in tema di detrazione IVA e di operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 54, comma 2, d.p.r. n. 633/1972
richiamato a fondamento dell’accertamento IVA.
richiamato per la ripartizione dell’onere della prova tra Amministrazione e contribuente.
richiamato quale norma sulle presunzioni semplici utilizzabili dall’Amministrazione.
richiamato quale norma sulle presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 92, comma 7, d.p.r. n. 917/1986
"le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo"
le rimanenze finali dell’esercizio precedente incidono sul reddito dell’esercizio successivo; se i costi riferiti a beni non utilizzati erano fittizi, il maggior valore confluisce nelle rimanenze iniziali del periodo seguente e può essere recuperato a tassazione.
art. 110, comma 8, d.p.r. n. 917/1986
richiamato insieme al principio di competenza per il recupero a tassazione di costi non deducibili.
Massime di principio
- In caso di deduzione di costi fondati su fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria assolve l’onere probatorio dimostrando la fittizietà dell’operazione anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; il contribuente, per superare tale prova, deve offrire una dimostrazione rigorosa dell’effettività dell’operazione, non essendo sufficiente la mera esibizione delle fatture, la regolarità formale delle scritture contabili o la tracciabilità dei pagamenti.
- La regolarità documentale o la tracciabilità dei flussi di pagamento, da sole, non sono elementi decisivi per provare l’effettività di operazioni commerciali contestate come inesistenti, se restano significativi indici di cartierizzazione, carenza di struttura imprenditoriale, anomalie nelle fatture e nelle modalità dei rapporti commerciali.
- Quando costi relativi a operazioni inesistenti incidono su beni o rimanenze di un esercizio precedente, le rimanenze finali di quell’esercizio costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo; ne deriva che il minor riconoscimento di quei costi può riflettersi sul reddito dell’anno successivo e legittimare il recupero a tassazione.
- Il giudice di merito non può escludere il recupero a tassazione con affermazioni generiche o apodittiche, ma deve confrontarsi puntualmente con gli indizi offerti dall’Amministrazione e con il concreto meccanismo di imputazione per competenza e di formazione delle rimanenze.
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