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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10608/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da istanze di rimborso IRPEG relative all'anno 1976, presentate originariamente da due casse rurali poi fuse in una società bancaria, e dalla successiva cessione dell'azienda bancaria alla società incorporante/cessionaria poi divenuta Unicredit. La banca ha agito in giudizio contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sulle domande di rimborso e ha ottenuto accoglimento nei due gradi di merito. L'Agenzia ha impugnato la sentenza regionale con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il ricorso introduttivo doveva essere dichiarato inammissibile perché non era stata impugnata tempestivamente una nota del 21 dicembre 1996 che sarebbe stata un diniego espresso del rimborso; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., contestando sia la validità/efficacia della cessione d'azienda del 2 dicembre 1992 per mancato rispetto delle forme previste per la cessione di crediti verso lo Stato, sia la prova dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti d'imposta, che secondo l'Ufficio sarebbe stata a carico della contribuente. La controricorrente ha anche chiesto rimessione in termini per il tardivo deposito del controricorso, ma tale istanza è stata respinta per mancanza di causa non imputabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il controricorso perché depositato oltre il termine di legge, escludendo quindi efficacia alla memoria successiva della banca. Nel merito dei motivi del ricorso dell'Agenzia, ha ritenuto il primo inammissibile per difetto di specificità, osservando che la censura non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva escluso che la nota del 21 dicembre 1996 fosse un atto impugnabile perché riferita non a un autonomo diniego di rimborso, ma alla richiesta della banca di ottenere titoli di Stato in luogo del rimborso. Ha inoltre rilevato che su tale questione si era già formato giudicato esterno in altri giudizi analoghi, giudicato rilevabile d'ufficio. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: quanto alla cessione d'azienda, la censura non si confrontava con il fondamento della decisione, che aveva qualificato l'atto come cessione d'azienda bancaria e non come cessione di crediti verso lo Stato soggetta agli artt. 69 e 70 r.d. 2440/1923; quanto alla prova dei crediti, la doglianza mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, non una vera violazione dell'art. 2697 c.c. La Suprema Corte ha quindi chiuso il giudizio con declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza provvedere sulle spese per l'improcedibilità del controricorso e senza applicare l'ulteriore contributo unificato alle parti indicate nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    Il tardivo deposito del controricorso comporta improcedibilità, secondo i principi generali del processo civile, anche in assenza di una previsione espressa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata dalla controricorrente non può essere considerata se il controricorso è improcedibile.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    È impugnabile solo il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi; un diniego relativo a una diversa modalità di estinzione del credito non integra atto impugnabile come rifiuto di rimborso.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per sostenere l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, ma la censura è stata ritenuta non specifica.

  • art. 43-bis d.P.R. 602/1973

    Indicata dalla CTR come norma non applicabile alla cessione d'azienda bancaria in esame.

  • art. 1, comma 8, d.m. n. 384/1997

    Adempimenti richiamati dalla CTR come comunque osservati dalla banca, ma non decisivi perché la cessione d'azienda non era soggetta a tali formalità.

  • art. 5, comma 1, d.l. n. 307/1994

    La richiesta della banca riguardava l'assegnazione di titoli di Stato a parziale estinzione del credito d'imposta, non un autonomo rimborso.

  • art. 69 r.d. n. 2440/1923

    Le formalità previste per la cessione di crediti verso lo Stato non si applicano alla cessione di azienda bancaria qualificata come tale dal giudice di merito.

  • art. 70 r.d. n. 2440/1923

    Come per l'art. 69, non si applica alla cessione d'azienda bancaria in discussione.

  • art. 26, comma 2, d.lgs. n. 481/1992

    La cessione d'azienda bancaria è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ai fini degli effetti previsti dalla norma.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993

    Norma del TUB richiamata come trasfusa dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 481/1992, rilevante per gli effetti della cessione d'azienda.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato per gli effetti della cessione nei confronti del debitore/Amministrazione a seguito della pubblicazione dell'atto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'articolo ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si censura la valutazione delle prove compiuta dal merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non è stata resa l'attestazione del presupposto per il versamento dell'ulteriore importo nei confronti dell'Agenzia, ammessa alla prenotazione a debito, né della banca per le ragioni indicate in sentenza.

  • art. 158, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per escludere l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato all'Agenzia delle Entrate.

  • art. 12, comma 5, d.l. n. 16/2012

    Richiamato insieme all'art. 158 d.P.R. 115/2002 per l'esenzione dell'Agenzia dall'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti o della qualificazione giuridica.
  • Il tardivo deposito del controricorso determina improcedibilità, anche in mancanza di una previsione espressa, perché il rispetto del termine per la formulazione delle difese è presidio generale del processo civile.
  • Un provvedimento dell'Amministrazione tributaria è impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992 solo se integra un vero rifiuto espresso o tacito di rimborso; se riguarda soltanto una diversa modalità di soddisfazione del medesimo credito, non costituisce autonomo diniego di rimborso.
  • La cessione di azienda bancaria non va confusa con la cessione di singoli crediti verso lo Stato: se il trasferimento riguarda l'azienda nel suo complesso, non operano automaticamente le formalità previste per la cessione di crediti pubblici.
  • La censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia invertito l'onere della prova; non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento delle prove o l'idoneità del materiale istruttorio valorizzato dal giudice di merito.
  • Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, perché risponde all'interesse pubblico alla stabilità delle decisioni e al principio del ne bis in idem.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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