Cassazione Civile, Ordinanza n. 13124/2023 del 12/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF 2009 emesso nei confronti di un ex socio di una società a responsabilità limitata cessata e cancellata dal registro delle imprese. In origine l'accertamento, di tipo analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, era stato svolto verso la società, operante nel trasporto merci su strada, sulla base di documentazione ritenuta incompleta e dello studio di settore per ricostruire ricavi non dichiarati. Dopo l'estinzione della società, l'avviso fu notificato al socio quale soggetto responsabile pro quota. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittime le riprese. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: 1) errata interpretazione dell'art. 2495, comma 2, c.c. per omessa valutazione del difetto di legittimazione passiva, assumendo che la società fosse già estinta e che egli non fosse più socio; 2) violazione del giusto processo e del diritto di difesa, nonché errata interpretazione degli artt. 2491 e 2489 c.c., per avere ritenuto legittime notifiche a soggetti non più legittimati e per avergli imputato debiti tributari della società estinta; 3) omesso esame di un fatto decisivo circa il metodo di calcolo dei maggiori ricavi, sostenendo che l'Ufficio si fosse basato solo su un dato matematico (remunerazione per chilometro) senza considerare fattori concreti incidenti sul prezzo dei trasporti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha preso atto dell'istanza di definizione agevolata e della successiva comunicazione dell'Agenzia che riferiva il diniego del condono e l'assenza di impugnazione del diniego; ha poi osservato che la rinuncia al ricorso, pur non notificata, era stata comunque portata a conoscenza della controparte e spiegava effetti processuali tali da determinare quantomeno la sopravvenuta inammissibilità per carenza di interesse, se non l'estinzione del giudizio. Esaminando comunque le censure in funzione della soccombenza virtuale, ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in caso di estinzione della società, i soci subentrano ex lege nei debiti sociali e l'Ufficio può notificare l'atto ai soci responsabili pro quota, senza necessità di autonomo avviso di accertamento. Ha inoltre escluso che il fatto che il ricorrente non fosse più socio al momento della notifica escludesse la legittimazione passiva, trattandosi di debito riferito al periodo in cui era ancora socio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della prova, attività preclusa in cassazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente secondo soccombenza virtuale.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione immediata e comporta il subentro ex lege dei soci nei debiti sociali, con responsabilità pro quota nei limiti di legge.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla legittimità delle notifiche e sulla gestione della fase liquidatoria, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte non vi ravvisa una violazione decisiva ai fini della notifica dell'atto ai soci dopo l'estinzione della società.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Legittima l'accertamento analitico-induttivo fondato su carenze documentali e su elementi presuntivi per la ricostruzione dei ricavi non dichiarati.
Il ricorso soddisfaceva il requisito di autosufficienza poiché riportava i passaggi della sentenza impugnata e ne allegava copia autentica.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del merito o della prova; i motivi che mirano a tale revisione sono inammissibili.
La mancata espressa pronuncia su un'eccezione può tradursi in rigetto implicito se incompatibile con la decisione di merito.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto che la notifica ai soci dopo l'estinzione societaria non ne violasse il contenuto.
d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, comma 3, e 14, lett. b)
Consentono l'iscrizione a ruolo dei tributi non versati anche a nome dei soci, in relazione alle quote di partecipazione, quando il credito verso la società sia definitivamente accertato.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 5
Non è necessario emettere un autonomo avviso di accertamento nei confronti dei soci per il credito tributario già riferibile alla società estinta.
d.l. n. 119 del 2018, artt. 6, 7, comma 2, lett. b), e comma 3
Richiamati in relazione alla definizione agevolata della lite e alla verifica dell'eventuale condono.
Massime di principio
- Quando una società di capitali è cancellata dal registro delle imprese, i soci succedono nei debiti sociali ex lege; il credito tributario non si estingue ma si trasferisce ai soci secondo il regime di responsabilità applicabile.
- Se il credito tributario verso la società è stato definitivamente accertato oppure è comunque riferito a un rapporto d'imposta sorto prima dell'estinzione, l'Amministrazione può agire verso i soci anche senza notificare un autonomo avviso di accertamento, potendo iscrivere a ruolo il tributo e notificare l'atto ai soci pro quota.
- La mancanza di espressa pronuncia su un'eccezione non integra omessa pronuncia quando la decisione di merito sia logicamente incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione, costituendo un rigetto implicito.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o dei fatti accertati dal giudice di merito; il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve denunciare un reale omesso esame di un fatto decisivo e non una diversa lettura delle prove.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando si fonda su documentazione incompleta o inidonea e su elementi presuntivi idonei a ricostruire i ricavi non dichiarati.
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