Cassazione Civile, Ordinanza n. 30249/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata dai contribuenti, relativa a somme versate nel periodo 1990-1992 in relazione a redditi prodotti da residenti in un comune siciliano colpito dal sisma. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio e confermato, in parte, il diritto al rimborso già riconosciuto in primo grado per Irpef e Ilor sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al contrasto del rimborso con il diritto unionale, sostenendo che i liberi professionisti debbano essere considerati imprenditori ai fini comunitari e quindi esclusi dal beneficio; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, della l. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, della l. 190/2014 e della direttiva 77/388/CEE, sostenendo che il contribuente svolgeva attività d'impresa in senso unionale e che, in ogni caso, non era stata verificata la compatibilità dell'agevolazione con la disciplina degli aiuti di Stato e con il regime de minimis, né la concreta sussistenza dei presupposti fissati dalla decisione della Commissione UE 2015/5549.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse comunque motivato sul punto e che quindi non sussistesse il vizio di omessa pronuncia. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, per i benefici fiscali riconosciuti alle imprese colpite da calamità naturali, il giudice di merito deve verificare in concreto la compatibilità dell'aiuto con il regolamento de minimis o, in alternativa, con l'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, accertando non solo l'ammontare richiesto nel singolo giudizio ma anche il tetto complessivo degli aiuti percepiti nel triennio, la sede operativa nell'area colpita e l'assenza di sovracompensazione del danno. Poiché la decisione della Commissione UE 2015/5549 costituisce ius superveniens immediatamente applicabile, in rinvio le parti potranno produrre documenti prima non ottenibili e far accertare fatti che, secondo la disciplina previgente, non erano indispensabili. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque statuito e motivato sul punto devoluto.
È il parametro invocato per censurare il vizio processuale di omessa pronuncia.
È il parametro invocato per la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e unionale.
È richiamato quale disciplina dell'agevolazione fiscale collegata agli eventi sismici.
art. 1, comma 665, l. 190/2014
Regola la sospensione del rimborso per redditi d'impresa, subordinandola alla verifica di compatibilità con gli aiuti di Stato.
Direttiva 77/388/CEE
È richiamata per la nozione unionale di impresa/attività economica.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
Consente la compatibilità con il mercato interno degli aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturali, purché sussista un nesso chiaro e diretto e non vi sia sovracompensazione.
regolamento de minimis
La Corte afferma che il giudice deve verificare il rispetto della soglia complessiva triennale dell'aiuto e che il superamento della soglia comporta il diniego del beneficio nella sua interezza.
decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015
Costituisce ius superveniens immediatamente applicabile, rilevante per la prova dei presupposti del rimborso e per l'acquisizione di documenti prima non necessari.
È richiamato per delimitare, in rapporto alla nozione unionale, la figura dell'imprenditore nel diritto interno.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni fiscali per calamità naturali destinate alle imprese, il giudice di merito deve verificare non solo l'astratta spettanza del beneficio, ma anche la sua concreta compatibilità con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato.
- Per l'applicazione del regime de minimis non è sufficiente che l'importo richiesto nel singolo giudizio sia inferiore alla soglia: occorre accertare l'ammontare complessivo degli aiuti percepiti nel periodo rilevante di tre anni dal primo aiuto.
- Se la soglia de minimis è superata, il beneficio non può essere riconosciuto neppure parzialmente, poiché la regola opera come eccezione alla disciplina generale sugli aiuti di Stato.
- Quando si invoca l'eccezione dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, è necessario provare sia la sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento sia l'assenza di sovracompensazione del danno, con scorporo delle somme già coperte da altre fonti.
- Lo ius superveniens costituito da una decisione della Commissione UE immediatamente applicabile consente, in sede di rinvio, la produzione di documenti prima non ottenibili e l'accertamento di fatti divenuti rilevanti solo in base alla nuova disciplina.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato e deciso la questione dedotta con motivazione espressa.
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