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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17419/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

Il contribuente aveva presentato tre istanze di rimborso dell'IRAP versata negli anni 2002-2009, sostenendo di non essere assoggettabile all'imposta per mancanza di autonoma organizzazione. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo invece sussistente l'autonoma organizzazione, sulla base dell'utilizzo di servizi di una cooperativa esterna e del pagamento di compensi a terzi; per il 2002 era inoltre stata eccepita l'estinzione del diritto per condono tombale. Dopo i giudizi di merito e un precedente rinvio disposto dalla Cassazione, la CTR in sede di rinvio aveva accolto il gravame soltanto per l'anno 2004 e il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del giudicato esterno sull'anno 2008, che avrebbe già qualificato occasionali le prestazioni dei terzi e quindi escluso l'autonoma organizzazione; 2) nullità per motivazione apparente, per avere la CTR motivato in modo incongruo sulla valutazione delle collaborazioni; 3) omesso esame di fatto decisivo, identificato nell'utilizzo dei collaboratori; 4) violazione delle norme sull'IRAP e del principio di non contestazione, sostenendo che le collaborazioni esterne fossero episodiche e meramente esecutive, quindi insufficienti a integrare il presupposto impositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il contribuente alle spese. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il giudicato esterno era stato dedotto per la prima volta in cassazione e, comunque, riguardava annualità potenzialmente variabili nei dati rilevanti; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la CTR aveva fornito una motivazione sintetica ma sufficiente e non apparente sulla sussistenza dell'autonoma organizzazione; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il fatto storico era stato comunque esaminato dal giudice di merito, sicché la censura mirava solo a rivalutare il merito; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché, sotto la veste di violazione di legge, chiedeva in realtà una nuova valutazione delle prove e non indicava specificamente i fatti non contestati. Il ricorso è stato dunque respinto e il contribuente è stato condannato a rifondere all'Agenzia le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno può essere fatto valere nel processo tributario, ma solo se formatosi nei tempi utili rispetto alla fase processuale in cui viene dedotto; nel caso concreto non era utilmente deducibile perché già formatosi prima della chiusura del giudizio di merito e non puntualmente allegato.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per la disciplina del giudicato; la Corte esclude l'operatività del giudicato esterno nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per le censure di violazione di legge relative al giudicato esterno e alla disciplina dell'IRAP.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ribadisce che la motivazione deve essere solo non apparente, non necessariamente ampia.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato per la dedotta nullità della sentenza tributaria, ma la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non per contestazioni sulla valutazione delle prove o sulla motivazione sintetica.

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    norma sul presupposto dell'IRAP; per i professionisti l'autonoma organizzazione va accertata in concreto, mentre per società ed enti il presupposto è ex lege.

  • art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato nel quarto motivo in relazione alla disciplina del presupposto IRAP e dell'autonoma organizzazione.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato sul principio di non contestazione; la Corte rileva che il ricorso non indica specificamente quali fatti non contestati avrebbero inciso sulla decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ma il testo fornito si interrompe prima della parte finale completa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudicato esterno è deducibile anche per la prima volta in cassazione solo se la decisione passata in giudicato si è formata dopo la chiusura della fase di merito utile alla sua allegazione; se il giudicato è anteriore e non risulta specificamente dedotto nei gradi precedenti, la censura è inammissibile.
  • Ai fini dell'IRAP, per i professionisti il requisito dell'autonoma organizzazione non si presume in via assoluta: deve essere accertato in concreto dal giudice di merito, verificando l'assenza o la presenza non occasionale di lavoro altrui e/o di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.
  • La motivazione è apparente solo quando manca del tutto l'esposizione del percorso logico-giuridico; una motivazione sintetica ma coerente, comprensibile e non contraddittoria è sufficiente e non integra nullità.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata analisi di singoli elementi probatori né la diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La deduzione della violazione del principio di non contestazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: occorre indicare specificamente i fatti non contestati e la loro decisività, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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