Cassazione Civile, Ordinanza n. 16809/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un magistrato amministrativo, già presidente di un tribunale amministrativo regionale, ha convenuto davanti al Tribunale ordinario il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi degli artt. 28 Cost., 2043 e 2049 c.c. La domanda era fondata sull’assunto che alcuni componenti del CPGA, nel corso di un procedimento disciplinare avviato per assenze da udienze e per la gestione dell’ufficio, avessero compiuto condotte istruttorie e valutative illegittime, con accuse ritenute false o gravemente infondate, idonee a ledere onore, reputazione, immagine e qualità della vita. Il procedimento disciplinare era poi stato archiviato per insussistenza della soglia di lesività. Il ricorrente ha proposto regolamento di giurisdizione sostenendo che la vicenda integrasse un illecito aquiliano per lesione diretta di diritti della personalità, non riconducibile alla tutela di un interesse legittimo, e che pertanto la giurisdizione spettasse al giudice ordinario. I resistenti hanno chiesto invece la declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che il petitum sostanziale non fosse la mera lesione di diritti della personalità per condotte diffamatorie isolate, ma l’illegittimo esercizio del potere pubblico nell’ambito dell’attività amministrativa disciplinare del CPGA: avvio dell’azione disciplinare, formulazione delle contestazioni, istruttoria, valutazioni e atti successivi all’archiviazione. Poiché la domanda risarcitoria risultava causalmente connessa a tale esercizio del potere disciplinare da parte di un soggetto pubblico e riguardava atti amministrativi disciplinari, la controversia è stata devoluta al giudice amministrativo. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice del merito.
Norme richiamate
art. 28 Cost.
richiamato dalla parte attrice come base della responsabilità per i danni cagionati dai componenti dell'organo pubblico nell'esercizio delle funzioni
richiamato come fondamento dell'illecito aquiliano dedotto in giudizio
richiamato come titolo di responsabilità della pubblica amministrazione per il fatto dei suoi ausiliari
art. 103 Cost.
utilizzato per ribadire che la giurisdizione amministrativa presuppone la presenza di una pubblica amministrazione o soggetto equiparato come parte della controversia
art. 111 Cost.
evocato per escludere che il sindacato sugli atti del CPGA da parte del giudice amministrativo comporti violazione dei principi di terzietà e parità
richiamato per chiarire che l'astensione del giudice è imposta solo in caso di interesse diretto e giuridicamente rilevante nella causa o in altra pendente su identica questione
art. 33 l. 27 aprile 1982, n. 186
richiamato per identificare la commissione disciplinare quale organo collegiale emanazione del CPGA investito delle funzioni disciplinari sui magistrati amministrativi
art. 135, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 104 del 2010
indicato come base della tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo per gli atti disciplinari del CPGA
richiamato solo per la memoria depositata in prossimità dell'udienza
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da individuarsi in base alla causa petendi e ai fatti allegati, non alla qualificazione formale data dalla parte alla domanda.
- Se la domanda risarcitoria, pur formulata come azione aquiliana, trae causalmente origine dall'illegittimo esercizio di un potere pubblico in un procedimento amministrativo, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
- La presenza di una pubblica amministrazione o di un soggetto equiparato quale destinatario della domanda è elemento decisivo per attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa quando il danno dedotto dipende dall'esercizio di poteri autoritativi.
- Non basta allegare la lesione di diritti della personalità per radicare la giurisdizione ordinaria se il danno lamentato deriva in via diretta e funzionale da atti e valutazioni inseriti in un procedimento amministrativo disciplinare.
- La tutela contro gli atti disciplinari adottati da organi amministrativi espressione dell'autogoverno della magistratura amministrativa spetta al giudice amministrativo, anche quando la domanda sia impostata come risarcimento dei danni conseguenti a condotte istruttorie e valutative asseritamente abusive.
- Il sindacato del giudice amministrativo sugli atti di organi di autogoverno non viola, di per sé, i principi di terzietà e imparzialità, poiché l'ordinamento prevede che le controversie su atti amministrativi siano conosciute da giudici inseriti nel medesimo sistema giurisdizionale.
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