Cassazione Civile, Ordinanza n. 02318/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2011, emesso per terreni di proprietà della società contribuente e qualificati dall'ente impositore come aree edificabili. La contribuente aveva sostenuto che i terreni dovessero restare agricoli, o comunque che l'eventuale attività estrattiva in corso e la prevista cessazione con smantellamento degli impianti dovessero escludere l'edificabilità ai fini ICI. In appello aveva anche dedotto, in via subordinata, l'illegittimità del valore venale attribuito ai terreni e l'erronea applicazione delle sanzioni, richiamando una relazione tecnica comunale che indicava valori inferiori. Con il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, per avere la CTR ritenuto edificabili i terreni e per non aver considerato la futura riconduzione ad area agricola; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata relativa al minor valore venale e all'annullamento delle sanzioni; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non aver considerato la relazione tecnica comunale del 2008 che attribuiva alla zona estrattiva un valore ICI inferiore rispetto a quello posto a base dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati sul vizio motivazionale per la presenza di una doppia conforme, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., e in ogni caso ha giudicato infondata la doglianza principale, affermando che ai fini ICI l'edificabilità deriva dalla qualificazione urbanistica risultante dal PRG adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dagli strumenti attuativi, e che i terreni adibiti ad attività estrattiva ma suscettibili di edificazione, anche limitata a fabbricati strumentali, devono essere considerati edificabili con base imponibile determinata sul valore venale. Ha inoltre escluso che la futura cessazione dell'attività estrattiva potesse incidere sul tributo in assenza di una effettiva destinazione agricola e della conduzione diretta del fondo da parte del contribuente. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la domanda subordinata non risultava proposta in appello; comunque, la Corte ha ribadito che incombeva sulla contribuente dimostrare un minor valore del bene rispetto a quello accertato e che la questione delle sanzioni era infondata perché al tempo dell'accertamento il quadro interpretativo era già consolidato. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme e per difetto di pertinenza del vizio denunciato rispetto alla censura proposta. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992
L'edificabilità ai fini ICI va desunta dalla qualificazione urbanistica dell'area nel piano regolatore generale adottato dal Comune; rileva la potenzialità edificatoria ai fini del valore venale.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005
Norma interpretativa richiamata per confermare che l'edificabilità dipende dal PRG adottato, non dall'approvazione regionale o dagli strumenti attuativi.
art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006
Norma interpretativa richiamata per la stessa regola sull'edificabilità ai fini ICI.
La doppia conforme preclude il ricorso per cassazione sul vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le sentenze di primo e secondo grado sono fondate sulle stesse ragioni di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la mera valutazione delle prove o la motivazione nel suo complesso, e in presenza di doppia conforme è precluso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura è infondata se presuppone erroneamente che il terreno non sia edificabile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per la denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente introdotte; il motivo è inammissibile se la domanda non risulta proposta in appello.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
La base imponibile delle aree edificabili va determinata secondo il valore venale in comune commercio, tenendo conto della concreta potenzialità edificatoria e degli oneri di urbanizzazione.
art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 446/1997
Può rilevare per il rimborso degli anni pregressi solo se il Comune lo riconosce; non consente di per sé il rimborso automatico.
L'imposta colpisce il possesso di aree fabbricabili in base alla loro potenzialità edificatoria; il concreto uso agricolo o estrattivo non esclude di per sé il presupposto impositivo.
art. 2, lett. b), secondo periodo, d.lgs. n. 504/1992
Per beneficiare del regime dei terreni edificabili destinati a fini agricoli occorrono sia la destinazione agricola effettiva sia la conduzione diretta del fondo da parte del contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di ICI, l'edificabilità dell'area va apprezzata sulla base della qualificazione urbanistica risultante dal piano regolatore generale adottato dal Comune, senza che l'assenza di approvazione regionale o di strumenti urbanistici attuativi escluda la tassazione come area fabbricabile.
- Ai fini della base imponibile ICI, la destinazione ad attività estrattiva non trasforma il terreno in agricolo; se lo strumento urbanistico ne consente l'edificazione, anche limitata a fabbricati strumentali, il bene è edificabile e il prelievo va commisurato al valore venale.
- Il vincolo o la destinazione impressa al fondo incide sul valore venale del bene, ma non elimina la natura edificabile quando la potenzialità edificatoria permane.
- Per ottenere il trattamento fiscale proprio dei terreni edificabili destinati a fini agricoli è necessario provare cumulativamente l'effettiva destinazione agricola del fondo e la sua conduzione diretta da parte del contribuente.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che siano dedotte diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- L'avviso ICI che richiama una delibera comunale sui valori minimi delle aree edificabili è sufficientemente motivato; spetta al contribuente provare, con elementi oggettivi, che il valore effettivo del bene sia inferiore a quello accertato.
- La censura per omessa pronuncia è inammissibile se la domanda che si assume non esaminata non risulta ritualmente proposta nel grado di merito rilevante.
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