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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12536/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente del CNR, formalmente inquadrato come ricercatore, ha agito per ottenere il riconoscimento delle differenze stipendiali tra la retribuzione percepita e quella spettante al dirigente di ricerca, oltre all’incremento del TFR imponibile e ai connessi oneri previdenziali e contributivi. La domanda si fondava sull’assunto che l’attività svolta fosse, in sostanza, quella propria del dirigente di ricerca, poiché egli avrebbe operato quale responsabile scientifico di progetti di ricerca, con autonomia gestionale e capacità di ideazione e conduzione di attività di ricerca di particolare originalità e valore. La Corte d’appello ha però ritenuto che la qualifica di responsabile scientifico/responsabile di progetto, prevista dal regolamento interno del CNR, non coincidesse con quella di dirigente di ricerca e non implicasse l’autonomia gestionale propria di quest’ultima figura, osservando inoltre che i progetti e le relative finalità erano comunque individuati dai direttori di istituto o di dipartimento. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 e dell’allegato I al d.P.R. 171/1991, sostenendo che il responsabile del progetto sarebbe figura trasversale e che il direttore di ricerca è tale perché ideatore autonomo del settore di ricerca, poi solo formalmente ratificato; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, lamentando che non fosse stata considerata la documentazione prodotta su studi, ricerche e brevetti di respiro internazionale e sulla pretesa autonomia gestionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo generico: non indicava specificamente quali affermazioni in diritto della sentenza impugnata sarebbero state in contrasto con le norme richiamate, limitandosi a contrapporre una diversa ricostruzione delle figure professionali senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della Corte territoriale, fondata sugli artt. 23 e 24 del regolamento di organizzazione del CNR. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, chiedeva in realtà una rivalutazione del materiale istruttorio e della quaestio facti, senza individuare un preciso fatto storico decisivo nei termini richiesti dall’art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    Il richiamo alla norma, in sede di ricorso, non è stato ritenuto sufficiente perché non accompagnato da una specifica critica alle affermazioni in diritto della sentenza impugnata.

  • Allegato I d.P.R. 171/1991

    È stato invocato in modo generico, senza indicare le specifiche disposizioni ritenute rilevanti per sostenere l’equivalenza tra le figure professionali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge va dedotto individuando specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono contrastanti con la norma o con l’interpretazione giurisprudenziale.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Impone che il motivo di ricorso contenga la specifica indicazione della violazione di legge denunciata, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel regime attuale il controllo di legittimità riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il fatto storico dedotto come omesso deve essere indicato con precisione, insieme al dato da cui risulti e al momento in cui sia stato discusso nel processo.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L’indicazione del fatto storico decisivo e dei relativi riscontri documentali è necessaria per l’ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    È richiamato come norma che ha introdotto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 23 regolamento di organizzazione del CNR

    È la norma regolamentare che inquadra l’attività di ricerca svolta nell’istituto e la partecipazione ai progetti, senza implicare di per sé la qualifica di dirigente di ricerca.

  • art. 24 regolamento di organizzazione del CNR

    Attribuisce al direttore di istituto e, nei casi previsti, al direttore di dipartimento la individuazione del responsabile del progetto e del responsabile scientifico.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 83/2012

    Ha modificato il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., restringendo l’ambito del vizio motivazionale deducibile in cassazione.

  • art. 8053 c.p.c.

    Richiamato per il principio secondo cui l’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e non una mera contestazione del merito.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente quali affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con la norma o con l’interpretazione giurisprudenziale, non essendo sufficiente contrapporre una propria diversa lettura dei fatti o delle qualificazioni giuridiche.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico preciso, principale o secondario, dotato di decisività e già discusso tra le parti; non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La qualificazione di un incarico interno o di progetto, se prevista dal regolamento dell’ente, non determina automaticamente l’equivalenza con una diversa e superiore qualifica professionale, ove la struttura organizzativa riservi ad altri organi il potere di individuare obiettivi, risorse e responsabilità del progetto.
  • Per ottenere differenze retributive per mansioni superiori o per superiore inquadramento non basta allegare lo svolgimento di attività di ricerca o l’attribuzione di un incarico di responsabilità scientifica; occorre allegare e provare in modo specifico gli elementi normativamente rilevanti della diversa qualifica rivendicata.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica sulla motivazione o sulla valutazione delle prove in un riesame del merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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