Cassazione Civile, Ordinanza n. 32194/2024 del 12/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2013, con cui l'Ufficio ha ripreso a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, maggiori ricavi ritenuti occultati. La CTR aveva confermato l'accertamento analitico-induttivo fondato su elementi presuntivi: versamenti dei soci su un conto denominato 'versamento in conto futuro aumento di capitale' ritenuti fittizi, assenza di delibera assembleare e di successivo aumento di capitale, rimborsi sproporzionati rispetto ai versamenti, sproporzione tra capitale sociale e somme movimentate, capacità reddituale dei soci ritenuta inadeguata e antieconomicità dell'operazione. La società ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione carente/illogica e per erronea applicazione del metodo analitico-induttivo, sostenendo che il giudice non avrebbe spiegato adeguatamente i presupposti dell'accertamento e la gravità delle presunzioni; 2) violazione degli artt. 2727 e ss. e 2729 c.c. e dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, perché le presunzioni dell'Ufficio sarebbero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e perché l'Ufficio non avrebbe provato i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 53 Cost. per omessa pronuncia sulla deduzione circa l'incidenza dei costi sui maggiori ricavi e sull'aliquota IVA applicata, lamentando anche il mancato rilievo dei prelevamenti dei soci e la pretesa applicazione di un'aliquota IVA errata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché censurava in realtà la sufficienza della motivazione, profilo non più deducibile dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; comunque la motivazione della CTR è stata ritenuta sopra la soglia del 'minimo costituzionale'. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio e non una corretta censura di legittimità; la CTR avrebbe applicato correttamente i principi sull'onere della prova e sulla prova presuntiva in materia tributaria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva trascritto né indicato puntualmente dove il dedotto motivo di appello fosse stato proposto, con conseguente impossibilità per la Corte di verificare l'omessa pronuncia. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma aggiuntiva ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore importo di cui al d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente o mancante può integrare nullità della sentenza, ma non consente di censurare la mera insufficienza argomentativa fuori dai casi ammessi dal sistema.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non essendo più consentito denunciare la semplice insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza assoluta, la motivazione apparente o perplessa possono determinare nullità della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; sotto tale soglia la sentenza è nulla.
Le presunzioni semplici devono fondarsi su fatti noti idonei a risalire al fatto ignoto.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la loro valutazione appartiene al giudice di merito.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
In presenza di inattendibilità della contabilità è legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni.
La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se la domanda o eccezione è stata ritualmente proposta e puntualmente riportata nel ricorso con specifica indicazione degli atti rilevanti.
art. 53 Cost.
La censura evocata dalla parte non è stata scrutinata nel merito per difetto di specificità e per la natura delle doglianze.
Il giudizio è stato definito in conformità alla proposta del consigliere, con conseguente applicazione anche delle conseguenze sanzionatorie previste dal sistema.
Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., sono state applicate le sanzioni pecuniarie previste per la lite ritenuta definita in modo conforme alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza sulla motivazione è oggi ammissibile solo nei rigorosi limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più consentito contestare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- La motivazione è nulla solo se manca del tutto, è solo apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; una motivazione concisa ma comprensibile e idonea a esporre la ratio decidendi supera il controllo di legittimità.
- In materia tributaria, l'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità sia ritenuta inattendibile sulla base di elementi presuntivi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; la valutazione di tali elementi è riservata al giudice di merito.
- Le censure che mirano soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del contenuto della domanda o eccezione non esaminata e degli atti processuali in cui essa è stata tempestivamente proposta; in mancanza, il motivo è inammissibile.
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