Cassazione Civile, Ordinanza n. 02567/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’associazione aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a Ires, Iva e Irap per l’anno d’imposta 2008. La CTP aveva accolto il ricorso; l’Ufficio aveva appellato, ma la CTR aveva rigettato l’appello ritenendo non provata dall’Agenzia la natura commerciale dell’attività svolta dall’ente, valorizzando la qualificazione dell’associazione come ente morale iscritto all’albo regionale degli enti assistenziali e affermando che l’attività di assistenza agli anziani indigenti, svolta in convenzione con i comuni, fosse di per sé non commerciale. In cassazione l’Agenzia ha dedotto due motivi: 1) violazione e falsa applicazione di varie disposizioni del TUIR, del d.P.R. IVA e IRAP e dell’art. 2195 c.c., per non avere la CTR svolto un effettivo esame critico delle censure e per avere trascurato l’attività concretamente svolta dall’ente, nonché la cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS dal 1 gennaio 2008; 2) violazione dell’art. 148 e dell’art. 49 TUIR, dell’art. 4 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente addossato all’Amministrazione l’onere di provare la natura commerciale dell’attività, mentre spettava al contribuente dimostrare i presupposti delle agevolazioni fiscali invocate, inclusa la non commercialità dell’attività svolta.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi fondati, li ha esaminati congiuntamente e ha cassato integralmente la sentenza impugnata. Ha affermato che la CTR ha errato nell’addossare all’Amministrazione l’onere di provare la commercialità dell’attività, poiché l’onere di dimostrare i presupposti di fatto delle esenzioni o agevolazioni fiscali grava sul soggetto che le invoca. Inoltre, la CTR non ha accertato in concreto l’attività effettivamente svolta dall’associazione, limitandosi a un’affermazione astratta e tautologica sulla non commercialità dell’attività dichiarata. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per un nuovo esame del merito in applicazione dei principi affermati.
Norme richiamate
richiamato insieme alle norme sulle agevolazioni fiscali per affermare che il contribuente deve provare i presupposti dell’esenzione invocata
richiamato per ribadire che spetta al soggetto che invoca il regime agevolato dimostrare i requisiti di applicabilità
richiamato come disposizione agevolativa la cui operatività presuppone la prova dei relativi requisiti da parte del contribuente
art. 2 d.P.R. n. 446 del 1997
citato tra le norme fiscali oggetto di violazione dedotta nel ricorso
art. 3 d.P.R. n. 446 del 1997
citato tra le norme fiscali oggetto di violazione dedotta nel ricorso
art. 26 d.P.R. n. 446 del 1997
citato tra le norme fiscali oggetto di violazione dedotta nel ricorso
richiamato per contestare la qualificazione non commerciale dell’attività e l’applicazione del regime IVA
richiamato ai fini della qualificazione commerciale dell’attività svolta
la Corte afferma che, secondo l’ordinario criterio dell’onere della prova, grava sul contribuente che invoca l’agevolazione la prova dei presupposti di fatto che la giustificano
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- In materia tributaria, chi invoca un’esenzione o agevolazione fiscale deve provare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto; non spetta all’Amministrazione dimostrare l’inesistenza dei requisiti agevolativi.
- La qualificazione di un ente come non commerciale non può essere affermata in astratto sulla base della sola finalità statutaria o della denominazione dell’attività dichiarata, ma richiede un accertamento concreto dell’attività effettivamente svolta.
- Il giudice di merito deve confrontarsi con le risultanze istruttorie e con la concreta attività dell’ente, non potendo fondare la decisione su affermazioni meramente assertive o tautologiche.
- Quando la disciplina agevolativa è invocata per Ires, Iva e Irap, il contribuente deve dimostrare tutti i presupposti richiesti dalle norme speciali per l’accesso al regime di favore.
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