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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18432/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, con cui erano state recuperate a tassazione maggiori IRPEG/IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi, per costi ritenuti indeducibili e IVA indebitamente detratta. L’accertamento derivava da una indagine penale su una presunta frode IVA del tipo "carosello" nel commercio all’ingrosso di pneumatici. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi riuniti, annullando le riprese riferite a fatture ritenute oggettivamente inesistenti e confermando il resto. La contribuente aveva appellato la decisione, limitatamente alle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e alle spese non inerenti, insistendo per l’annullamento totale; l’Ufficio aveva proposto appello incidentale. La CTR aveva accolto l’appello della società, ritenendo non provate, sulla base di elementi presuntivi ritenuti non univoci e di documentazione prodotta dalla contribuente, né l’inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni né l’interposizione fittizia della società. In cassazione l’Agenzia ha dedotto sette motivi: 1) nullità della sentenza perché l’appello della società sarebbe stato proposto da soggetto estinto, essendo stata cancellata dal registro imprese; 2) e 3) violazione delle norme su reddito imponibile, IVA, onere della prova e presunzioni, per avere la CTR invertito il riparto probatorio nelle contestazioni di operazioni inesistenti; 4) violazione delle norme sulle presunzioni per avere tratto dalla effettiva operatività di una società la prova che non potesse emettere fatture fittizie; 5) e 6) nullità della sentenza per motivazione apparente in punto di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti; 7) nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione nella parte in cui la CTR aveva accolto l’appello anche sulle riprese relative a parcelle legali, IVA e provvigioni per asserita mancanza di inerenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la validità dell’appello proposto dalla società nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, perché la mancata dichiarazione dell’evento estintivo da parte del procuratore e la notifica presso di lui consentivano la prosecuzione del giudizio. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati il secondo, terzo e quarto motivo, perché diretti in sostanza a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio: la CTR aveva infatti ritenuto che gli indizi offerti dall’Ufficio fossero non univoci, inconsistenti o superati dalla documentazione della contribuente, sicché l’Ufficio non aveva assolto l’onere probatorio. Ha respinto anche il quinto e il sesto motivo, escludendo che la motivazione fosse solo apparente: la CTR aveva espresso un percorso argomentativo autonomo e percepibile, sufficiente al di sopra del minimo costituzionale, almeno quanto alla parte relativa alle fatture e alle presunte operazioni inesistenti. Ha invece accolto il settimo motivo, rilevando che la CTR, pur accogliendo integralmente l’appello della contribuente, non aveva motivato affatto sulla ripresa a tassazione per l’anno 2003 dei costi per parcelle legali, della relativa IVA e delle provvigioni. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo di impugnazione; per i giudizi instaurati prima del 4.07.2009 applicabile il termine annuale

    La Corte ribadisce che la novella che ha ridotto il termine da un anno a sei mesi si applica ai giudizi instaurati dal 4.07.2009 e non alle sole impugnazioni proposte dopo tale data.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il corretto riparto dell’onere della prova nelle contestazioni di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti: l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, gli elementi posti a base dell’accertamento; non vi è automatica inversione dell’onere solo perché siano emersi indizi.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni poste dall’Ufficio devono essere valutate in termini di gravità, precisione e concordanza; il giudice di merito può escluderne la valenza probatoria se le ritiene non univoche o superate dagli elementi documentali della parte contribuente.

  • art. 108 TUIR

    Richiamato come norma violata nel motivo di ricorso relativo alla deducibilità dei costi contestati.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato come norma violata nel motivo di ricorso relativo alla deducibilità dei costi contestati e alla loro inerenza.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1971

    Richiamato con riferimento alla detrazione dell’IVA e alla sua contestazione in presenza di fatture ritenute inesistenti.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere il fondamento della decisione; la nullità ricorre solo se la motivazione è apparente o del tutto mancante sul punto decisivo.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull’asserita inammissibilità dell’appello proposto da soggetto estinto.

  • artt. 10 e 52 e ss. d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati nel primo motivo in relazione alla capacità processuale e alla regolare instaurazione del giudizio tributario.

  • art. 285 c.p.c.

    La notificazione della sentenza al procuratore costituito è idonea a far decorrere il termine per impugnare nei confronti della società cancellata, se non vi è stata dichiarazione dell’evento estintivo.

  • art. 330, comma 1, c.p.c.

    È ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito anche dopo la cancellazione della società, finché l’evento non sia stato dichiarato o notificato.

  • art. 299 c.p.c.

    Il giudice richiama la disciplina degli eventi interruttivi e chiarisce che la conoscenza aliunde della cancellazione non è sufficiente a incidere sulla validità della notifica presso il procuratore.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative a fatture per operazioni inesistenti, l’Ufficio deve fornire elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; se il giudice di merito li valuta come non univoci o incoerenti con la documentazione del contribuente, non può dirsi violato il riparto dell’onere della prova.
  • La dimostrazione che un operatore economico sia effettivamente esistente e svolga un’attività commerciale non basta, di per sé, a escludere che possa emettere o ricevere fatture relative a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti; occorre una valutazione concreta degli elementi indiziari complessivamente raccolti.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non sussiste nullità se la sentenza espone un nucleo argomentativo autonomo e percepibile, anche se sintetico.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non determina automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione se l’evento estintivo non è stato dichiarato nel processo e l’atto è stato notificato al procuratore costituito secondo le regole dell’ultrattività del mandato.
  • Quando la notifica di un atto processuale non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza per conservare gli effetti della richiesta originaria.
  • Se la sentenza di appello accoglie integralmente il gravame della parte ma omette qualsiasi motivazione su uno specifico capo di ripresa fiscale, sussiste nullità per difetto assoluto di motivazione su quel punto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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