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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15337/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da copiose infiltrazioni provenienti da una terrazza a livello posta al primo piano, sovrastante in parte l'immobile del vicino e in parte un locale di proprietà di una società immobiliare. Il proprietario del piano terreno agiva per ottenere l'accertamento del criterio di riparto delle spese necessarie a eliminare le infiltrazioni e la condanna dei soggetti interessati a concorrere ai costi di rifacimento della copertura e delle opere accessorie. Il tribunale applicava l'art. 1126 c.c., ponendo una parte della spesa a carico delle proprietarie dell'appartamento al primo piano e una parte a carico del proprietario sottostante e della società immobiliare, ritenendo che anche il locale della società fosse beneficiario della copertura. In appello la società contestava soprattutto di essere proprietaria della porzione di bene sottostante alla terrazza, sostenendo che mancasse prova di tale circostanza e che il ragionamento presuntivo della corte fosse illogico. Le proprietarie dell'appartamento proponevano ricorso incidentale contro la statuizione che aveva posto a loro carico parte delle spese per il ripristino dei parapetti, nonché sulla regolazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso principale perché la corte territoriale aveva correttamente utilizzato la prova per presunzioni, procedendo in due tempi: valutazione analitica dei singoli indizi e successiva valutazione globale e concordante; ha inoltre valorizzato l'ammissione, desumibile dagli atti di appello, che l'area sottostante costituiva rampa o strada di accesso al locale della società. Il primo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile perché volto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto, mentre il secondo motivo incidentale è stato ritenuto non configurare un reale motivo di impugnazione. Il ricorso principale è stato quindi rigettato e gli incidenti non hanno condotto ad alcuna riforma utile alle ricorrenti incidentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società immobiliare, dichiarando inammissibili o comunque infondati i motivi del ricorso incidentale delle proprietarie dell'appartamento. Ha confermato l'impostazione della corte d'appello in ordine al criterio di riparto delle spese ex art. 1126 c.c. e alla valutazione presuntiva della qualità di proprietaria in capo alla società ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della sola ricorrente principale, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1126 c.c.

    richiamato come criterio di ripartizione delle spese per terrazza/lastrico solare con funzione di copertura anche per opere accessorie; applicabile in base all'utilità della copertura per i beni sottostanti.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente principale per contestare l'accertamento della propria qualità di proprietaria; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il giudice di merito aveva correttamente valorizzato gli indizi e l'ammissione desumibile dagli atti.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di prova per presunzioni; la Corte ribadisce che il giudice deve prima valutare analiticamente gli indizi e poi complessivamente la loro concordanza e gravità.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente principale insieme agli artt. 2697 e 2729 c.c.; la Corte non accoglie la censura perché attiene in realtà alla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • artt. 1414 c.c. e 1126 c.c.

    invocati nel ricorso incidentale per contestare il riparto dei costi relativi ai parapetti; la Corte dichiara il motivo inammissibile perché richiede una diversa ricostruzione fattuale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati nel secondo motivo incidentale sulle spese; la Corte li considera non realmente censurati, poiché il motivo mirava solo a ottenere un diverso regolamento delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Massime di principio

  • In tema di prova per presunzioni, il giudice di merito deve seguire un percorso in due fasi: prima seleziona gli indizi che siano singolarmente dotati di precisione e gravità; poi li valuta complessivamente per verificarne la concordanza e la capacità dimostrativa globale.
  • Il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del peso dei singoli indizi o in una diversa ricostruzione del fatto, quando il giudice di merito abbia rispettato il metodo logico della prova presuntiva.
  • La mancata contestazione esplicita di una qualità o di un fatto, letta insieme ad altre affermazioni difensive incompatibili con la negazione di quel fatto, può costituire un indizio utilizzabile nella ricostruzione presuntiva della fattispecie.
  • Il criterio di riparto delle spese per il rifacimento di una terrazza/lastrico con funzione di copertura va individuato in relazione all'utilità che la copertura arreca ai beni sottostanti, potendo comprendere anche opere accessorie strettamente connesse.
  • In cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto quando il censurante contesti solo l'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • Un motivo di impugnazione sulle spese di lite è inammissibile quando non deduca una specifica violazione di legge o vizio motivazionale, ma si limiti a chiedere una diversa regolazione in base al preteso favore per la parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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