Cassazione Penale, Sentenza n. 31782/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per i reati di falsa attestazione di presenza in servizio (art. 55-quinques d.lgs. n.165/2001) e di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n.1 c.p., con riferimento a circostanze di cui all'art. 61). La difesa articolava tre motivi principali: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione delle norme penali, sostenendo che si era trattato di un'erronea compilazione manuale del foglio presenze e non di una manipolazione volontaria, che la ricorrente disponeva di orario flessibile, lavorava spesso da casa e aveva comunque rispettato il monte ore contrattuale; (2) violazione e errata applicazione dell'art. 131-bis c.p., chiedendo l'esclusione della particolare tenuità del fatto per l'esiguità del danno e per l'assenza di pregiudizio all'immagine o all'organizzazione dell'ente; (3) vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sulla quantificazione del danno civile, lamentando l'eccessività della pena rispetto alla richiesta del PM e la genericità dei conteggi del danno, nonché l'assenza di lesione dell'immagine dell'ente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e quindi è stata confermata la sentenza di condanna impugnata. La Corte ha ritenuto comprovata, sulla base di puntuali elementi probatori e dei servizi di osservazione della polizia municipale, la mancanza di corrispondenza tra quanto dichiarato sui fogli presenza e l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, con scostamenti sistematici a favore della ricorrente. È stato escluso che la flessibilità dell'orario e il lavoro da casa giustificassero i comportamenti contestati, e è stato ritenuto congruo il quadro probatorio che dimostra la natura sistematica delle false attestazioni. La particolare tenuità del fatto è stata esclusa per la reiterazione della condotta, per il danno patrimoniale apprezzabile (liquidato in complessivi euro 7.500,00), per l'esistenza di un esposto anonimo che rende probabile la durata pluriennale della condotta e per la grave violazione del rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Sui profili sanzionatori la Corte ha ritenuto motivata la determinazione della pena (pena base nel minimo edittale per la truffa aggravata e aumenti per continuazione), e ha ritenuto legittima la liquidazione del danno che ha considerato sia il trattamento economico indebitamente percepito (ore ordinarie e straordinarie), sia i costi per l'impiego di agenti per i controlli, gli oneri degli accertamenti e i procedimenti, oltre al danno all'immagine dell'amministrazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 55-quinques d.lgs. n.165 del 2001
art. 55-quinques d.lgs. n.165/2001
La norma incrimina e consente di riconoscere responsabilità anche sotto il profilo erariale e del danno all'immagine per le false attestazioni di presenza in servizio; il giudice la applica per fondare la responsabilità penale e la relativa responsabilità patrimoniale verso l'ente
art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.
art. 640, comma 2, n. 1 c.p.
Rilevata la sussistenza della truffa aggravata per aver attestato il falso al fine di ottenere compensi indebiti (retribuzioni per ore ordinarie e straordinarie); norma usata per la determinazione della pena base
Circostanza aggravante richiamata nella motivazione e considerata nella determinazione del trattamento sanzionatorio
Norma relativa all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ne ha valutato congiuntamente i criteri (entità del danno, modalità, grado di colpevolezza, rapporto di fiducia) e l'ha esclusa per la reiterazione, il danno apprezzabile e la violazione del rapporto fiduciario
Richiamato quale parametro per la determinazione della pena, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno
art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020; art. 8 D.L. 198/2022
Procedure emergenziali richiamate per lo svolgimento del giudizio con contraddittorio scritto; indicano la modalità processuale adottata per la trattazione del ricorso
Norma invocata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa per le ammende in caso di ricorso riconosciuto inammissibile per profili di inammissibilità
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata a supporto della giurisprudenza sul tema delle conseguenze processuali dell'inammissibilità; indicata nel ragionamento sul pagamento alla Cassa per le ammende
Massime di principio
- La mera affermazione di orario flessibile o di lavoro da casa non esclude la responsabilità per false attestazioni: servono prove di accordi formali o indicazioni documentate che giustifichino le discrepanze
- Errori apparenti di compilazione manuale possono essere superati da riscontri sistematici (osservazioni, servizi di polizia) che mostrino scostamenti ripetuti e a favore del dipendente
- La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è esclusa quando la condotta è reiterata, ha prodotto danno patrimoniale apprezzabile o ha gravemente compromesso il rapporto di fiducia con il datore di lavoro
- Il danno risarcibile all'ente pubblico può comprendere sia le somme indebitamente percepite sia i costi sostenuti per accertamenti e per l'impiego di personale (es. polizia municipale), oltre a un danno non patrimoniale per la perdita di immagine
- La Corte di legittimità è vincolata alla valutazione di merito operata dal giudice di merito salvo vizi logici o motivazionali gravi; contestazioni che chiamano a una diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili
- In tema di quantificazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice del merito è censurabile in cassazione solo se priva di qualsiasi giustificazione o macroscopicamente aliena dai dati di esperienza comune
- Chi impugna il trattamento sanzionatorio deve indicare con precisione il parametro di riferimento e gli specifici motivi di eccessività; la genericità sul punto rende il motivo infondato
- Le condotte sistematiche e reiterate che ledono il rapporto di fiducia in ambito pubblico giustificano una valutazione severa sia sotto il profilo della punibilità che della quantificazione del danno
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